In vigore dal 1° luglio 2015 le nuove norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea (insieme con il regolamento stesso)

1. Inquadramento normativo

Sulla base giuridica dell’art. 224 del RP Tribunale (in prosieguo RP Trib) del 2015 (su cui v. qui), il Tribunale, riunito in seduta plenaria (art. 42 RP Trib.), ha adottato il 20 maggio 2015 le nuove norme pratiche di esecuzione del RP Trib. (GUUE L 152), le quali hanno abrogato e sostituito (i) le precedenti istruzioni al cancelliere del 5 luglio 2007 (GUUE L 232), come modificate il 17 maggio 2010 (GUUE L 170) e il 24 gennaio 2012(GUUE L 68), adottate sulla base dell’ex art. 23 RP Trib. del 1991 (GUCE L 136-317) come modificato in ultimo nel 2013 (GUUE L 173), nonché (ii) le istruzioni pratiche alle parti del 24 gennaio 2012 (GUUE L 68), adottate sulla base giuridica dell’ex art. 150 RP Trib. del 1991. A differenza di quanto deciso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP), il quale a seguito della riforma del RP del 2014 si è dotato di nuove istruzioni pratiche tanto alle parti quanto al cancelliere in virtù dell’art. 132 RP TFP, nonché dalla Corte di giustizia (CG), la quale dopo la revisione del RP del 2012 ha scelto di adottare solo il primo atto sulla base dell’art. 208 RP CG, il Tribunale, al fine di razionalizzare le fonti non vincolanti di diritto processuale dell’Unione europea (UE), si è dotato di un unico atto di esecuzione, che contiene regole che prima figuravano in due atti separati. Ciò è comprensibile dato che la riforma del RP Trib del 2015 aveva come obiettivo proprio la semplificazione del quadro processuale dell’UE. A seguito poi della revisione del 2015 è stato abrogato l’art. 23 RP Trib. del 1991, il quale, prevedendo che «le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dal [Tribunale] su proposta del presidente del [Tribunale]», costituiva un’apposita base per l’adozione di tale atto. A seguito della recente riforma le istruzioni al cancelliere avrebbero, in altri termini, potuto essere adottate solo sulla generica base giuridica dell’art. 224 RP Trib., analogamente a ogni altro atto di esecuzione del RP.

2. Ratio delle norme pratiche di esecuzione del RP

L’esigenza di adottare atti pratici di esecuzione di norme regolamentari trova la propria ragione nelle peculiarità del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali europei rispetto a quelli che si svolgono davanti alle corti supreme degli Stati membri. A differenza di questi ultimi, il processo UE è disciplinato da norme contenute in più fonti di diritto (trattati, Statuto, RP, atti non vincolanti) ed è soggetto ad un regime linguistico consono a una comunità plurilingue, il quale condiziona la natura e la finalità del procedimento europeo. Alla luce delle specifiche caratteristiche del processo comune, gli atti di esecuzione forniscono alle parti e ai loro rappresentanti istruzioni pratiche su un procedimento diverso da quelli nazionali, le quali, elaborate anche tenendo conto dell’esperienza acquisita in sede di attuazione dello Statuto e dei RP, chiariscono la portata delle regole di svolgimento del processo europeo e le finalità dello stesso. Anche considerato il costante aumento del numero delle cause promosse dinanzi ai giudici dell’UE e la maggiore complessità delle materie trattate, il rispetto e l’osservanza delle istruzioni pratiche costituiscono, per le parti e per il Tribunale, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell’organo giurisdizionale UE, assicurando un’efficiente amministrazione della giustizia, una tutela giurisdizionale qualitativamente migliore e lo svolgimento rapido ed efficace dei procedimenti.

3. Struttura del nuovo atto

Le nuove norme pratiche di esecuzione del RP Trib. sono distinte in nove diversi titoli, i quali riguardano rispettivamente (i) la cancelleria (titolo I sui compiti del cancelliere, l’apertura degli uffici della cancelleria, il registro, il numero di causa, la tenuta e la consultazione del fascicolo di causa, le sentenze e le ordinanze, le traduzioni, i testimoni e i periti, i diritti di cancelleria (v. in merito anche art. 37 RP trib.), il recupero di somme, le pubblicazioni e la presentazione di documenti su Internet), (ii) le disposizioni generali relative alla trattazione delle cause (titolo II sulle notifiche, i termini, l’anonimato e l’omissione di dati nei riguardi del pubblico), (iii) gli atti processuali e gli allegati agli stessi (titolo III sul deposito degli atti e degli allegati mediante l’applicazione e-Curia, il telefax e la posta, il rifiuto la presentazione e la regolarizzazione degli atti processuali e degli allegati agli stessi), (iv) la fase scritta del procedimento (titolo IV sulla lunghezza delle memorie, dei ricorsi diretti anche in materia di proprietà intellettuale, degli atti inerenti le impugnazioni, del metodo di regolarizzazione di tali atti, nonché la struttura e il contenuto delle memorie, dell’atto introduttivo del ricorso, del controricorso, della replica e della controreplica in ricorsi diretti, in materia di proprietà intellettuale e inerenti l’impugnazione), (v) la fase orale del procedimento (titolo V quanto alle domande di udienza di discussione nei ricorsi diretti anche in materia di proprietà intellettuale e nelle impugnazioni, la preparazione e lo svolgimento dell’udienza di discussione, l’interpretazione, il verbale dell’udienza), (vi) il trattamento riservato (titolo VI nei casi di domanda d’intervento, di riunione di cause, nonché nell’ambito degli artt. 103-105 RP Trib.), (vii) il gratuito patrocinio (titolo VII), (viii) i procedimenti di urgenza (titolo VIII sull’istanza di procedimento accelerato, sul controricorso e sulla fase orale del procedimento, nonché della sospensione e degli altri provvedimenti provvisori mediante procedimento sommario) e infine (ix) l’entrata in vigore delle istruzioni pratiche (titolo IX). Come precisato ai punti 269-270 del titolo IX delle norme pratiche di esecuzione del 2015, queste ultime entrano in vigore «il primo giorno del primo mese successivo alla loro pubblicazione» nella GUUE, la quale è così un adempimento obbligatorio. Posto che tale atto è stato pubblicato sulla GUUE L 152 del 18 giugno 2015, le norme pratiche di esecuzione del RP Tribunale entreranno così in vigore il 1° luglio 2015.

4. Natura delle norme pratiche e conseguenze della loro violazione

Le regole contenute nelle istruzioni pratiche di esecuzione del RP Trib. non sono vincolanti in quanto volte solo a spiegare, precisare e integrare talune disposizioni del RP (v. tenore dei considerando delle norme pratiche di esecuzione RP Trib. e, analogamente, considerando 2-4 delle istruzioni alle parti della CG del 2014). Posto tuttavia che il deposito di atti processuali non conformi alle disposizioni anche di norme pratiche contribuisce a prolungare la durata del giudizio e aumenta le spese processuali e che, attenendosi alle norme pratiche di esecuzione, i rappresentanti delle parti contribuiscono all’efficacia della giustizia consentendo al Tribunale di poter trattare utilmente gli atti e i documenti da essi depositati (considerando delle norme pratiche RP Trib. del 2015), la lett. a) dell’art. 139 RP Trib. stabilisce che «qualora il Trib. debba sostenere spese processuali che sarebbe stato possibile evitare (ad es,. se il ricorso ha carattere abusivo), esso può (ma non necessariamente deve) condannare al rimborso la parte che le ha provocate».

In virtù poi della lett. c) dell’art. 139 RP Trib., «la reiterata violazione delle prescrizioni contenute in norme pratiche di esecuzione che renda necessaria una domanda di regolarizzazione comporta il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Trib. ad opera della parte interessata su domanda del cancelliere in base al tariffario della cancelleria previsto dall’art. 37 [RP Trib.]». La “sanzione” del rimborso delle spese di cui all’art. 139 lett. c) RP Trib. è così subordinata a una duplice condizione: (i) la violazione delle regole stabilite in norme di esecuzione deve essere reiterata e (ii) le violazioni devono riguardare prescrizioni contenute in norme di esecuzione che rendano necessaria una domanda di regolarizzazione.

Le norme pratiche di esecuzione attribuiscono al cancelliere, il quale ha il compito di vigilare sulla conformità degli atti e dei documenti versati nel fascicolo di causa con le disposizioni delle norme di cui all’art. 224 RP Trib., il potere di richiedere ai rappresentanti delle parti la regolarizzazione degli atti – e quindi la loro reiterata violazione può condurre al rimborso di cui alla lett. c) dell’art. 139 RP Trib. – nei casi previsti ai punti 83 (necessità di indicare un solo numero di fax quando si depositino atti processuali), 104-113 (quanto ai requisiti di cui devono essere in possesso gli atti di ricorso, gli atti processuali diversi dall’atto di ricorso, l’istanza di intervento proveniente da un terzo diverso da uno Stato membro e gli allegati agli stessi anche quanto alla loro traduzione), 120-122 (lunghezza delle memorie) e 223 delle norme pratiche di esecuzione del RP Trib. (domanda di trattamento riservato che non rispetti i requisiti indicati ai punti 218, 219 e 222 delle norme pratiche di esecuzione del RP Trib.).

La violazione di talune prescrizioni delle norme pratiche di esecuzione del RP Trib. e/o la mancata regolarizzazione degli atti nel termine impartito dal cancelliere possono in certi casi comportare conseguenze ulteriori a quella di cui alla lett. c) dell’art. 139 RP Trib. Precisando quanto enunciato al punto 110 delle norme pratiche di esecuzione RP Trib., l’allegato 1 elenca i requisiti la cui inosservanza giustifica che il ricorso presentato in forma irregolare nei ricorsi diretti, in materia di proprietà intellettuale e d’impugnazione non sia notificato ad opera della cancelleria fino a quando non regolarizzato entro il termine ragionevole fissato dalla stessa. Considerato poi che i requisiti menzionati all’allegato 1 lett. a-g (produzione del certificato di abilitazione dell’avvocato; della prova dell’esistenza della persona giuridica di diritto privato; del mandato; dell’atto/decisione impugnata, del documento che prova la data dell’invito ad agire nel ricorso per carenza o di un esemplare del contratto contenente la clausola compromissoria; indicazione del nome delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dell’indirizzo da queste indicato ai fini delle notifiche; indicazione della data di notifica delle decisioni della commissione di ricorso o del TFP oggetto di impugnazione) trovano fondamento in norme vincolanti del RP Trib. (artt. 51, parr. 2-3, 72, par. 3, 73, par. 2, 76 lett. a-b, 77, par. 1, 78, parr. 1-3, 177, parr. 2-4, 194, parr. 2-3, RP Trib.) o dello Statuto (art. 21, secondo comma), la mancata regolarizzazione del ricorso irregolare nel termine impartito può (ma non necessariamente deve) comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile conformemente a quanto stabilito agli artt. 78, par. 5, 177, par. 7, e 194, par. 6, RP Trib.

Analogamente il punto 223 norme pratiche di esecuzione stabilisce che quanto una domanda di trattamento riservato non rispetti i requisiti indicati ai punti 218, 219 e 222 delle norme pratiche di esecuzione, la domanda irregolare forma oggetto di una domanda di regolarizzazione inviata dal cancelliere alla parte. Qualora, nonostante la domanda di regolarizzazione, la domanda di trattamento riservato non sia resa conforme a quanto prescritto, essa non può essere presa in esame, cosicché tutti gli atti processuali e i documenti di cui trattasi sono comunicati all’interveniente.

Quando invece l’atto di ricorso non sia conforme ai requisiti (solo) formali indicati nell’allegato 2 lett. a-m norme pratiche di esecuzione (quanto al ricorso indicazione del domicilio del ricorrente e dell’indirizzo del rappresentante dello stesso; lunghezza consona, numerazione dei paragrafi, pagine numerate, firma autografa del rappresentante in calce, numero sufficiente di copie; indice degli allegati e produzione degli stessi numerati, con il numero di pp. e un numero sufficiente di copie), la sua notifica è solo differita fino a quando l’atto non sia regolarizzato (punto 111 norme pratiche di esecuzione). Posto che le irregolarità di cui all’allegato 2 sono meno gravi di quelle di cui all’allegato 1, non è prevista in tali casi la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso quando esso non sia regolarizzato, come invece stabilito al punto 110 norma pratiche di esecuzione, essendo solo possibile applicare le regole di cui alle lett. a) e c) dell’art. 139 RP Trib.

I requisiti solo formali elencati all’allegato 2 trovano fondamento non solo in norme del RP Trib. (artt. 72, par. 3, 73, par. 2, 76, lett. a-b, 177, par. 1, lett. a-b, 194, par. 1, lett. a-b) o dello St. (art. 21, primo e secondo comma), ma anche in norme pratiche di esecuzione del RP Trib. (punto 82, 85, 92-93, 95, 96 lett. d), 98, 101 lett. a e d, 120-121). Mentre in molti casi queste ultime richiamano regole già previste nel RP (ad es. punto. 82, 83, 85 i quali richiamano gli artt. 73, par. 2, e 77, par. 1, RP Trib.), altre prevedono requisiti ulteriori a quelli indicati in norme vincolanti del RP (punto 92 quanto alla numerazione degli atti; punto 93 quanto alla firma autografa di ogni atto processuale ad opera del rappresentante della parte; pt. 95 con riferimento alla necessità di apporre sulla prima pagina di ciascuna copia la menzione «copia conforme» e la sigla del rappresentante della parte sotto tale menzione, punto 96 quanto alla forma degli atti processuali finalizzata a garantirne la gestione elettronica, punto 98 e 101 quanto alla forma degli allegati; punto 120-121 quanto alla lunghezza delle memorie e alla regolarizzazione delle stesse per eccessiva lunghezza). In effetti, come espressamente stabilito nei considerando delle norme pratiche, queste ultime «spiegano, precisano e integrano talune disposizioni del [RP Trib.]».

L’allegato 3 alle norme pratiche di esecuzione RP Trib, dando applicazione al punto 112 delle stesse, indica invece i requisiti formali la cui inosservanza non impedisce la notifica del ricorso anche prima della sua regolarizzazione. I requisiti ivi indicati sono: la scelta dei mezzi di notifica (via e-Curia o per telefax e in quest’ultimo caso con l’indicazione di un solo numero di telefax) di cui all’art. 77, par. 1, RP Trib. e punto 83 delle norme pratiche di esecuzione (lett. a); la produzione del certificato che abilita al patrocinio qualunque altro avvocato supplementare di cui all’art. 51, par. 2, RP Trib. (lett. b); nelle cause diverse da quelle in materia di proprietà intellettuale, la produzione della sintesi dei motivi e dei principali argomenti di cui ai punti 130-132 e 161-163 delle norme pratiche di esecuzione (lett. c); la produzione della traduzione nella lingua processuale di un documento redatto in una lingua diversa dalla lingua processuale di cui all’art. 46, par. 2, RP Trib. e punto 108 delle norme pratiche di esecuzione (lett. d).


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