Il recepimento italiano degli atti UE in materia di sequestro e confisca

1. Introduzione

L’Unione si è dotata di un pacchetto di strumenti in materia di confisca e sequestro abbastanza coerente e completo sotto gli aspetti sostanziali e procedurali. Il primo atto risale al 26 giugno 2001, con l’adozione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato che ha consentito l’avvio del ravvicinamento delle normative nazionali in materia di confisca di beni appartenenti alla criminalità organizzata. A distanza di due anni, è stata emanata la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Nel 2005, è stata la volta della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, proventi e strumenti di reato. Poi, nel 2006, il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. A tali decisioni quadro si è aggiunta la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea che sostituisce alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI (la direttiva fissa il termine di recepimento al22 maggio 2017. Il nostro Governo è stato delegato all’uopo dalla legge n. 154/2014).

Il legislatore nazionale ed italiano, in particolare, è chiamato a recepire i contenuti sostanziali e procedurali della normativa detta. Invero, la fase discendente dei diversi atti UE de quibus ha deluso non poco sia per i tempi lunghi (apparentemente non giustificabili) impiegati per la trasposizione sia per le modalità sostanziali seguite dai singoli ordinamenti.

Venendo al nostro Paese, non si può tacere il ritardo decennale nell’attuazione delle decisioni quadro menzionate, segnatamente, quelle oggetto della presente indagine, ovvero la decisione quadro 2003/577/GAI, da recepire entro il superato 2 agosto 2005, e la decisione quadro 2006/783/GAI, cui adeguarsi entro il 24 novembre 2008. Ad ogni modo, non risultano, al momento, avviate procedure di infrazione da parte della Commissione per mancato recepimento delle due decisioni quadro nel termine fissato. Tuttavia, la lentezza in fase discendente solleva critiche in ragione delle sopraggiunte riforme di Lisbona come dei nuovi atti emanati dall’Unione allo scopo di porre fine alle illiceità di carattere penale che si verificano nel territorio europeo.

2. Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI

La decisione quadro 2003/577/GAI è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 (in vigore dal 26 marzo 2016), con un ritardo di più di dieci anni rispetto alla scadenza del 2 agosto 2005, prevista dall’art. 14 della decisione quadro.

Il testo adottato dall’esecutivo italiano recepisce le disposizioni dell’Unione nel senso di estendere il principio del reciproco riconoscimento alle ordinanze preprocessuali di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Scopo principale del decreto legislativo è, infatti, stabilire le norme secondo le quali si riconosce e si esegue nel territorio nazionale un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio emesso in sede penale da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Il testo si compone di 13 articolicontenenti disposizioni generali (artt. 1 e 2) e norme di recepimento interno (artt. 3-13). Il decreto legislativo riproduce pedissequamente le indicazioni contenute nella decisione quadro in parola ed esercita appieno le facoltà concesse agli Stati in fase di recepimento. I primi due articoli fissano, rispettivamente, le finalità e le definizioni rilevanti. Così, la prima disposizione chiarisce che il provvedimento attua nell’ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI, nei limiti in cui sia compatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali. L’art.2, invece, al pari dell’omonima disposizione del testo UE, fornisce le definizioni“italiane”ricorrenti nella decisione quadro. In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall’art. 240 c.p.

La procedura di assistenza giudiziaria, ovvero la richiesta di riconoscimento ed esecuzione proveniente dall’autorità di uno Stato membro, è disciplinata negli artt. 3-10. L’art. 3 elenca i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati in un procedimento penale in corso all’estero, in conformità all’art. 3 della decisione quadro. Al primo comma, il legislatore delegato inserisce un elenco tassativo di reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità. Lefattispecie penali ivi comprese sono speculari a quelle di cui all’art. 3, par. 1, della decisione quadro. Anzi, alcune di esse sono meglio definite in relazione alla normativa nazionale. Si parla, così, di associazione per delinquere in luogo di partecipazione a un’organizzazione criminale; di violenza sessuale in relazione allo stupro menzionato dall’Unione. Differenze rilevanti riguardano il reato di incendio, atteso che la norma di recepimento vi include la fattispecie dolosa e colposa, mentre la decisione quadro contempla il solo incendio doloso. E, ancora, la fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegale enunciata nella decisione quadro, che è declinata dall’atto di attuazione con specifico riguardo ai cittadini terzi.

Per le fattispecie illecite non comprese nell’elenco si ripristina il principio generale della doppia incriminabilità (art. 3, co. 2). La deroga al riconoscimento automatico è in linea con le previsioni dell’art. 3, par. 4, della decisione quadro secondo cui lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione. Ugualmente, esercitando la possibilità prevista dall’art. 3, par. 5, della decisione quadro, si prevede che con riguardo ai fatti per cui è richiesta la doppia incriminabilità, ove il sequestro sia finalizzato alla confisca, dovrà trattarsi di un reato previsto dalla legge italiana per cui è consentito il sequestro preventivo di cui all’art. 321, secondo comma, c.p.p. (art. 3, co. 3).

Il procedimento finalizzato al riconoscimento diretto del blocco o del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria italiana è analiticamente definito dagli artt. 4 e ss. Così, il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova è l’autorità che riceve il provvedimento dall’autorità dello Stato di emissione (art. 4). Gli artt. 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta in conformità ai principi stabiliti dal codice di procedura penale. L’art. 5 riguarda l’organo competente all’esecuzione del provvedimento estero ovvero il pubblico ministero (con decreto), se il blocco o il sequestro è emesso a fini probatori; il giudice per le indagini preliminari (con ordinanza) – previa trasmissione del provvedimento estero da parte del PM – in caso il sequestro sia finalizzato alla confisca. Si segnala che qualora si tratti di delitti di grave allarme sociale tra cui associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, la richiesta è trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per le verifiche del caso.

L’art. 6 è tra i più rilevanti del testo di recepimento. Esso, riproducendo gli artt. 5 e 7 della decisione quadro, prevede che l’autorità giudiziaria italiana provvede senza ritardo al riconoscimento, con proprio provvedimento, del blocco o sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione alla richiesta. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l’obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali di quello di esecuzione. In attuazione dell’art. 7 della decisione quadro, si individuano i casi di possibile rigetto della richiestadi riconoscimento o di esecuzione del provvedimento (art. 6, co. 4): mancanza o incompletezza del certificato; immunità di cui gode la persona il cui bene deve essere confiscato; violazione del principio del ne bis in idem;carenza dei requisiti di cui all’art. 3.

In relazione al certificato ricevuto dall’autorità giudiziaria estera, si registra una lacuna nell’art. 6, in quanto non si prevede la sua traduzione in italiano, diversamente dagli obblighi di traduzione previsti dall’art. 12 in caso di assistenza giudiziaria chiesta dall’Italia (assistenza giudiziaria attiva). La mancanza diventa problematica e contra jus dal punto di vista nazionale ed europeo se si considera che l’art. 201 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., prevede che le domande provenienti da un’autorità straniera, nonché i relativi atti e documenti, siano accompagnati da una traduzione in lingua italiana. E che la decisione quadro precisa l’obbligo di traduzione del certificato nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione (art. 9, par. 2). Senza dubbio, la prassi e la giurisprudenza evidenzieranno problematiche e soluzioni legate all’anomalia menzionata, considerandola una deroga o un limite alla regola prevista dal nostro ordinamento.

Il legislatore italiano ha individuato, altresì, i possibili motivi di rinvio dell’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria italiana (art. 7), conformi all’art. 8 della decisione quadro; nonché la durata del vincolo sul bene o la prova sequestrata che permane fino alla decisione definitiva sulla richiesta di trasferimento del bene all’estero o sulla richiesta di confisca (art. 8). Ancora, in perfetta corrispondenza con l’art. 11 del testo europeo, l’art. 9 disciplina il regime delle impugnazioniverso il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento, in analogia con il corrispondente regime previsto dal codice processuale penale con riguardo alle misure cautelari reali (art. 322 c.p.p.). La richiesta non ha effetti sospensivi e non può riguardare i motivi di merito del provvedimento di blocco o di sequestro.

Il testo di recepimento risulta abbastanza completo atteso che lo stesso contempla la possibilità che, a seguito dell’esecuzione del provvedimento, sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva allo Stato di esecuzione (art. 10). In tale caso, lo Stato italiano, mediante il Ministro della giustizia, potrà richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati come risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul Fondo unico giustizia (art. 12 decisione quadro). Quest’ultima è una norma di tutela e di garanzia per lo Stato di esecuzione come per la piena sinergia e collaborazione tra Stati nella lotta alla criminalità.

Le ultime disposizioni del testo in esame disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, in cui, cioè, è l’autorità giudiziaria italiana a formulare la richiesta di assistenza per l’esecuzione in un Paese UE di un proprio provvedimento penale, in ossequio agli artt. 4 e 5 della decisione quadro. Pertanto, l’autorità giudiziaria italiana può trasmettere e chiedere l’immediato riconoscimento ed esecuzione del sequestro probatorio o preventivo disposto durante un procedimento penale direttamente all’autorità giudiziaria dello Stato membro, sul cui territorio si trovi l’oggetto del provvedimento (art. 11). L’assistenza dell’autorità giudiziaria del Paese UE di esecuzione avviene in stretta analogia con la procedura di assistenza giudiziaria passiva poc’anzi esposta. Anche in tale ipotesi, la richiesta prende avvio con la trasmissione diretta in lingua italiana del provvedimento e del certificato (art. 12). Quest’ultimo è redatto sulla base del formulario allegato al decreto legislativo, ed attesta l’esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento ablativo richiesto. Ugualmente, è possibile richiedere, eventualmente, il trasferimento del bene in Italia ovvero la sua confisca o la sua momentanea permanenza fino alla relativa richiesta.

3. Osservazioni sul recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI

L’adeguamento degli ordinamenti interni all’atto UE è avvenuto secondo modalità differenti. Ad esempio, prendendo in esame le disposizioni più significative della decisione quadro, l’art. 3 elenca una serie di reati gravi per i quali è stata eliminata la doppia incriminabilità se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno tre anni. L’elenco non è esaustivo e il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di inserirvi altre categorie di reati. Per i reati non inclusi nell’elenco, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro a talune condizioni. Un cospicuo numero di Stati membri, ivi inclusa l’Italia, ha attuato l’elenco di cui all’art. 3, in conformità alla decisione quadro. Tuttavia, il diritto belga, ad esempio, stabilisce che l’aborto e l’eutanasia non rientrano nella fattispecie di reato di «omicidio volontario, lesioni personali gravi». Ciò è in contrasto con la decisione quadro in quanto è l’ordinamento dello Stato di emissione e non dello Stato di esecuzione a stabilire se una fattispecie di reato rientri o meno nell’elenco.

All’art. 7, la decisione quadro elenca i motivi facoltativi di non riconoscimento o di non esecuzione considerati legittimi. In generale, è stata rispettata la maggior parte di questi motivi di rifiuto, tuttavia gli Stati membri spesso li hanno recepiti come motivi obbligatori. In ciò l’Italia si distingue in positivo, essendosi allineata alle disposizioni dell’Unione anche per quanto concerne il carattere facoltativo dei detti motivi. Oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione riportati nella decisione quadro, alcuni legislatori nazionali, eccetto quello italiano, hanno introdotto ulteriori motivi di rifiuto, sebbene l’elenco dell’art. 7 avesse carattere tassativo. Ciò chiaramente non è conforme alla decisione quadro.

Va, infine, ricordato che l’evoluzione della normativa europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale può rendere datata e superata la decisione quadro 2003/577/GAI come, del resto, la successiva decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) volto ad ottenere oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. Invero, la direttiva 2014/41/UE, basata su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI), è volta a superare i contenuti delle decisioni quadro 2008/978/GAI e 2003/577/GAI. In dettaglio, la prima sarà tout court abrogata dalla direttiva (art. 34, par. 2). La seconda, invece, sarà parzialmente sostituita nel senso che a decorrere dal 22 maggio 2017, varranno le nuove disposizioni di cui alla direttiva del 2014, limitatamente al sequestro probatorio (art. 34, par. 2).

Si tratta di evoluzioni normative che seguono la flessibilità tipica dell’assistenza giudiziaria in seno all’Unione. Del resto, nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio ha chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, basato sul principio del riconoscimento reciproco.

4. Recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI

La decisione quadro 2006/783/GAI ha introdotto l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle decisioni di confisca adottate dai Paesi dell’Unione, sicché uno Stato membro può riconoscere ed eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale penale di un altro Stato membro, senza procedere al riesame né ad altre formalità. Ciò garantisce alle misure di confisca libertà di circolazione e possibilità di esecuzione in tutto il territorio dell’Unione europea.

Come detto, gli Stati UE erano chiamati ad adeguare il proprio ordinamento nazionale alle previsioni della decisione quadro entro il 24 novembre 2008. Tuttavia, la maggior parte dei Paesi dell’Unione ha recepito tardivamente l’atto UE, con aggravio della normale funzionalità ed efficacia della cooperazione giudiziaria come della lotta alla criminalità.

Anche per l’attuazione di questa decisione quadro, il legislatore italiano ha scelto lo strumento del decreto legislativo, inserendo la relativa delega al Governo nella legge comunitaria per il 2008 (art. 49-53, legge 7 luglio 2009, n. 88). Dinanzi all’inerzia dell’esecutivo, il legislatore nazionale ha previsto una nuova disposizione di delega, di identico contenuto (art. 9 legge n. 154/2014, legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Il testo definitivo è stato licenziato nell’agosto 2015 ed ha portato all’adozione del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137 recante attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI ed in vigore dal 17 settembre 2015, con un ritardo di circa sette anni rispetto alla scadenza europea.

Il decreto legislativo riproduce sostanzialmente le disposizioni della decisione quadro ed ivi il Governo ha esercitato le facoltà che quest’ultima riserva agli Stati. Va innanzitutto chiarito che, conformemente alla decisione quadro, le decisioni di confisca che l’autorità italiana competente può essere chiamata ad eseguire o può trasmettere agli Stati UE ai fini esecutivi, possono riguardare le persone fisiche come quelle giuridiche. Al riguardo, il legislatore UE è determinato ad assicurarne l’esecuzione, a prescindere dai principi penalistici vigenti nei diversi ordinamenti degli Stati membri. Infatti, ai sensi dell’art. 12, par. 3, una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita «anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche». Emerge un atteggiamento pragmatico che, nel bilanciamento tra un’efficace cooperazione e il rispetto dei principi penalistici, tralascia le questioni dottrinarie relative alla colpevolezza o meno della persona giuridica, alla scelta di sanzioni penali o amministrative, ovvero di misure di sicurezza, per prediligere l’adozione di decisioni di confisca capaci di incidere, in maniera efficace, sulla politica d’impresa. Un simile approccio consente di superare le questioni di diritto penale che subordinano al requisito della colpevolezza in capo alle persone giuridiche, la possibilità di adottare nei confronti delle medesime provvedimenti di confisca.

Passando in rassegna il testo di recepimento, il primo articolo contiene le disposizioni di principio e le definizioni, le quali danno attuazione, nell’ordinamento interno, agli artt. 1 e 2 della decisione quadro. Entrano, così, nella normativa nazionale le definizioni europee di decisione di confisca, oggetto della confisca eprovento (art. 2). In particolare, la “decisione di confisca” è un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli artt. 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011, s.m.i.). Il riferimento alla confisca di prevenzione risponde ad una precisa indicazione della legge di delegazione, e trova, al contempo, piena specularità nella normativa dell’Unione, anticipando, in parte, l’attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che prende in esame, specificamente, le ipotesi di confisca senza condanna, e cioè della confisca disposta anche nei casi di impossibilità di conclusione di un procedimento con una condanna penale (art. 4, par. 2).

Il legislatore italiano si è adeguato alle disposizioni UE prevedendo che se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti nazionali e quelle emittenti possano convenire che la confisca assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene (art. 1, co. 4). Si ricorre, in tale modo, alla confisca di valore in conformità a quanto previsto in alcuni ordinamenti come quello inglese, in cui il confiscation rappresenta un’obbligazione pecuniaria.

Ugualmente, ragionando in via interpretativa e teleologica, se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità italiane competenti all’esecuzione, in caso di omesso pagamento, possono eseguire la decisione di confisca su qualsiasi bene disponibile. Si tratta della possibilità di applicare la confisca di valore nella forma della sottrazione di beni di valore corrispondente, contemplata già dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 come strumento per garantire la cooperazione tra Stati. Invero, l’art. 16 del testo nazionale non pregiudica l’applicazione di accordi o intese conclusi con gli Stati UE qualora rispondano agli obiettivi della decisone quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di esecuzione.

L’art. 2 del testo nazionale fotografa l’art. 3 della decisione quadro in materia di autorità competenti, assegnando al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa. La Corte di appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento e alla esecuzione, è il destinatario finale degli atti trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato di emissione. Va detto, quando sia l’Italia ad emettere una decisione di confisca da eseguire in altro Stato UE, il potere di richiederne il riconoscimento e l’esecuzione, spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 c.p.p. o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli artt. 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 10).

L’esecuzione nel territorio italiano delle decisioni di confisca emesse da altri Stati dell’Unione è regolata dall’art. 3, in linea con quanto stabilito nell’art. 4 della decisione quadro in parola. Si prevedono, pertanto, le modalità riconoscimento ed esecuzione ed i criteri in base ai quali spetta all’Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro se i beni oggetto della decisione di confisca si trovano in Italia; se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone in Italia di beni o di un reddito; ovvero risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede.

Al fine di snellire e facilitare l’esecuzione di una decisione di confisca adottata da Stati diversi da quelli di esecuzione, si esclude la possibilità di richiedere la verifica della doppia incriminabilità dei fatti per la decisione di confisca che segue la condanna per una serie di gravi reati ivi indicati, puniti con pena detentiva della durata massima di almeno tre anni (art. 3, in linea con art. 6 decisione quadro). L’elenco dei reati è da considerarsi non tassativo alla luce della possibilità data al Consiglio di inserire in qualsiasi momento altre categorie di reati, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Invece, per i reati diversi lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione alla condizione che i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscano un reato che consente la confisca ai sensi della propria legislazione interna, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso sulla base della legislazione dello Stato di emissione. In merito, l’Italia si è uniformata alle disposizioni dell’Unione, atteso che le decisioni di confisca disposte per taluno dei reati rientranti negli ambiti oggetto di specifica elencazione trovano esecuzione sempreché nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana.

Si definisce, in tale modo, il perimetro del reciproco riconoscimento. Invero, restringendo il campo di applicazione della fiducia reciproca, gli sforzi compiuti in seno ai Consigli europei, riunitisi nel tempo con l’obiettivo di dare impulsi concreti alla realizzazione della cooperazione giudiziaria e alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia vengono vanificati. Conseguentemente, la forte esigenza di fondare il principio in esame su un nucleo ben determinato di imprescindibili garanzie, individuate e approvate con il consesso di tutti gli Stati membri in seno alle istituzioni comunitarie, è destinata ad avere un ruolo marginale se non nullo.

Quanto agli aspetti procedurali, il legislatore italiano dispone che la Corte di appello territorialmente competente riconosce ed esegue la richiesta proveniente da altro Stato membro (art. 4), con le formalità del procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p. (art. 5). L’eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l’esecuzione. In attuazione della normativa nazionale, sono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisce oggetto, in particolare sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi. Per tale via, si riproduce il punto focale del riconoscimento e dell’esecuzione di cui all’art. 7 della decisione quadro, puntando sulla cooperazione fattiva richiesta allo Stato di esecuzione.

Ad ogni modo, l’Unione disciplina il reciproco riconoscimento come un principio flessibile e suscettibile di deroghe, in virtù della facoltà concessa allo Stato di esecuzione di non eseguire una decisione di confisca, adducendo come giustificazione uno dei motivi di cui all’art. 8 o all’art. 10 (art. 7 decisione quadro). I motivi elencati nell’art. 8 della decisione quadro sono facoltativi per gli Stati membri, che possono scegliere di recepirli oppure no, e possono anche subordinarne l’applicazione a condizioni più rigorose di quelle previste dall’articolo in questione. Se recepiti, i motivi di rifiuto devono essere incorporati nella legislazione nazionale come facoltativi per l’autorità competente. Poiché costituiscono una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento, l’elenco dei motivi è esaustivo e gli Stati membri non possono, quindi, includere nella propria legge di attuazione motivi di rifiuto supplementari. Il legislatore italiano ha esercitato tale possibilità, prevedendo ipotesi facoltative di rifiuto di riconoscimento (art. 6). Ragione per cui l’autorità competente può legittimamente non dare esecuzione alla decisione di confisca trasmessa da un altro Stato dell’Unione qualora, tra le tante ipotesi, il certificato manchi o sia incompleto; si riscontri una violazione del principio del ne bis in idem; quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l’ordinamento interno non costituiscono reato (ad eccezione di fatti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio). Ancora, il riconoscimento può essere rifiutato quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato; quando dal certificato risulta che l’interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca. Nondimeno, nei possibili casi di diniego, la Corte di appello è tenuta a consultare l’autorità di emissione prima di rifiutare il riconoscimento. Tale ultima misura è funzionale al pieno rispetto dei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria e di quelli fondamentali del diritto dell’Unione.

Oltre al rifiuto menzionato, la Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può, altresì, disporre il rinvio dell’esecuzione della decisione di confisca, imponendo contestualmente le misure necessarie ad assicurare alla confisca, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Ad ogni modo, cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l’esecuzione della decisione di confisca. Si tratta di un’ulteriore facoltà concessa agli Stati (art. 10 della decisione quadro) che il legislatore delegato ha ritenuto opportuno esercitare ed inserire nell’art. 7 del decreto legislativo.

5. Trasmissibilità della decisione di confisca ad uno o più Stati di esecuzione. Garanzie giurisdizionali

La decisione quadro prevede come regola generale la trasmissibilità della decisione di confisca ad uno Stato di esecuzione per volta (art. 5, par. 1 decisione quadro), salvo, poi, elencare alcune ipotesi eccezionali di trasmissibilità plurima delle decisioni di confisca riguardanti beni specifici o somme di danaro (art. 5, par. 2 ss. decisione quadro). Ne segue che la regola generale vuole che la decisione di confisca non sia trasmessa a più di uno Stato membro. Ciò nonostante, residuano dei casi in cui è necessario eseguire la confisca in più Stati dell’Unione. Ciò accentua la sinergia e l’interazione tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi UE coinvolti nonché il rispetto dei limiti reciproci (anche territoriali) e delle rispettive competenze. In tale circostanza, infatti, le autorità competenti, sia dello Stato di emissione che dello Stato (o degli Stati) di esecuzione, sono tenute ad una piena cooperazione e collaborazione nell’esecuzione dell’ordine di confisca, in ossequio agli artt. 4, 5 e 14 e del considerando n. 10 della decisione quadro.

Il legislatore italiano, in linea con quello dell’Unione, ha indicato all’art. 12, le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro. In dettaglio, l’esecuzione plurima è ammessa qualora vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato UE; o che la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati dell’Unione (art. 12, co. 2). Va precisato che la trasmissione di una decisione di confisca ad uno o più Paesi di esecuzione, non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa (art. 12, co. 1).

Un breve cenno va, infine, ai rimedi giurisdizionali e all’uso dei beni e/o somme di denaro confiscati. In merito al primo aspetto, l’art. 8 attua le disposizioni di cui all’art. 9 della decisione quadro e disciplina i mezzi di impugnazione. Si prevede che contro la sentenza emessa dalla Corte di appello gli interessati possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. Si prevede espressamente che il ricorso sospenda l’esecuzione della sentenza. L’art. 14 contiene, invece, specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano a seguito dell’esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati, nonché la destinazione al Fondo Unico Giustizia delle somme conseguite a titolo di risarcimento, ai sensi dell’art. 15. Quest’ultimo prevede che, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell’esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richieda senza ritardo, ai sensi dell’art. 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.


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