Il Protocollo n° 15 alla CEDU in vigore dal 1° agosto 2021

Come preannunciato nella precedente segnalazione su questa Rivista, il Protocollo n° 15 è entrato in vigore il 1° agosto, esattamente tre anni dopo il Protocollo n° 16 (1° agosto 2018). Tale Protocollo di riforma – inter alia – inserisce il riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento nel Preambolo della CEDU, modifica l’indicazione dell’età dei giudici all’ art. 23 CEDU e il criterio del pregiudizio importante.

Le perplessità che accompagnano l’entrata in vigore del Protocollo sono già state espresse nella medesima segnalazione cui si rinvia integralmente. Tra queste vi è in primis la riduzione del termine per il deposito del ricorso ex art. 34 CEDU, che passa da 6 a 4 mesi. Per tale riduzione, tuttavia, lo stesso Protocollo ha previsto un periodo transitorio e pertanto essa si applicherà solo dal 1° febbraio 2022, come sottolineato anche dal comunicato stampa sul sito del Consiglio d’Europa. L’auspicio è che tale periodo transitorio sia sufficiente a consentire ad avvocati e ricorrenti di adeguarsi a tale significativa riduzione dei termini.

Come già ricordato, l’Italia è stata l’ultimo Stato a ratificare il Protocollo n° 15, consentendone l’entrata in vigore: permane ad oggi, invece, lo stallo della ratifica del Protocollo n° 16, nonostante sia stato recentemente riavviato il dibattito sul punto (v. www.giustiziainsieme.it).


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