Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

A quasi sette anni di distanza dall’adozione del suo (primo) regolamento di procedura (RP) – per i primi anni di attività avvalendosi, mutatis mutandis, del RP del Tribunale (allora di primo grado) – e da più di nove anni dalla sua entrata in funzione (il primo ricorso fu depositato nell’aprile 2005), il Tribunale della funzione pubblica (TFP) si è dotato di un nuovo RP, stabilito di concerto con la Corte di giustizia e sottoposto all’approvazione del Consiglio, secondo quanto prescritto dall’art. 257, c. 5, TFUE.

La prassi applicativa del RP del 2007 ha, infatti, evidenziato la necessità di integrare alcune sue disposizioni, in particolare in materia di riservatezza e anonimato, di chiarirne altre, specie per quanto concerne le misure di organizzazione del procedimento, i mezzi istruttori, l’opposizione e l’opposizione di terzo, nonché di abrogare quelle desuete o non applicate. Tale intervento – come si ricorda nei considerando del RP – ha implicato anche una revisione della struttura del RP, ferma restando la natura specifica delle cause promosse dinanzi al TFP, ma per tenere conto della novellazione del RP della Corte del settembre 2012. In questa prospettiva, non sono pertanto mancate soluzioni finalizzate ad assicurare che le cause di cui il TFP è investito siano decise entro termini ragionevoli, coerentemente con la ratio che ha ispirato la refonte del RP della CG e che sta guidando l’attuale revisione del RP del Tribunale (il progetto di RP è stato presentato al Consiglio a marzo 2014 e si auspica che venga adottato entro la fine di quest’anno). Così, preservando la capacità dell’organo giurisdizionale, che deve far fronte a un contenzioso in aumento (v. relazione annuale CGUE 2013, p. 221 ss.), per ridurre la durata dei giudizi si è in particolare prevista una limitazione della lunghezza degli atti di causa, salvo deroghe giustificate dalla specificità delle controversie (art. 46 e capo F delle istruzioni pratiche alle parti, su cui infra), e si è reso più rigoroso il dispositivo in materia di rimborso delle spese sostenute dal TFP in caso di ricorso manifestamente abusivo (artt. 108-109).

Il nuovo RP, che ai sensi del suo art. 134 entrerà in vigore, sostituendo quello del 2007, il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 1° ottobre 2014, è accompagnato da nuove istruzioni al cancelliere e da nuove istruzioni pratiche alle parti.


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