Il motivo di rifiuto facoltativo previsto dall’art. 4, punto 6 del mandato d’arresto europeo: la Grande sezione della Corte di giustizia ne precisa i termini di applicazione

1. Con la sentenza C.J. del 4 settembre 2025, causa C- 305/22, la Grande sezione della Corte di giustizia, pronunciandosi in via pregiudiziale di interpretazione, ha chiarito le modalità di coordinamento tra il motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo (MAE) sancito dall’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 e la disciplina della decisione quadro 2008/909 che applica il principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Con la sentenza in parola la Corte ha fornito altresì talune precisazioni in ordine alle decisioni che vanno ricomprese nella definizione di «sentenza definitiva per gli stessi fatti» rilevante ai fini dell’applicazione del ne bis idem quale motivo di non esecuzione obbligatorio ai sensi dell’art. 3 del MAE.

Ricostruendo brevemente il quadro giuridico nel cui contesto sono state sollevate le questioni pregiudiziali, gli strumenti normativi anzidetti sono entrambi preordinati all’obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata a una sanzione privativa della libertà una volta scontata la pena.

A questo scopo, risultante da una giurisprudenza consolidata (O.G., C-700/21, punto 49), l’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 prevede che nel caso di MAE a fini esecutivi l’autorità giudiziaria (a. g.) dell’esecuzione può rifiutare la consegna della persona richiesta che sia cittadina dello Stato di esecuzione, vi risieda o vi dimori, se tale Stato si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. Nella giurisprudenza relativa al motivo di rifiuto in parola la Corte di giustizia ha rilevato che la sua applicazione è subordinata al ricorrere di due condizioni: da un lato, che la persona ricercata sia cittadina dello Stato di esecuzione, vi dimori o vi risieda; dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire la pena irrogata nello Stato emittente conformemente al suo diritto interno. La sussistenza di queste condizioni implica la successiva valutazione da parte dell’a.g dell’esecuzione che esista un legittimo interesse a che la pena venga eseguita nello Stato di esecuzione del MAE, valutazione che consente di tener conto dell’obiettivo d favorire il reinserimento sociale della persona richiesta dopo aver scontato la pena (Sut, C-514/17, punto 34 ss.; O.G., C-700/21, punto 46 ss.; C.J., punto 43 s.).

Al medesimo fine, l’ art. 3, par. 1 della decisione quadro 2008/909 stabilisce le regole in forza delle quali uno Stato membro (lo Stato di esecuzione) debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (lo Stato di emissione). Quanto alla disciplina prevista da tale decisione quadro, limitandoci a richiamare gli aspetti di essa rilevanti ai fini della pronuncia della Corte di giustizia in esame, l’avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna e della pena irrogata è rimessa alla discrezionalità dell’a. g. dello Stato di emissione ed ha luogo con la trasmissione della sentenza e del certificato di cui è corredata (art. 4, par. 1) allo Stato di esecuzione, a condizione che la persona condannata si trovi in uno dei due Stati. La trasmissione può essere richiesta anche dallo Stato di esecuzione o dalla persona condannata, ma ciò non vincola l’a. g. dello Stato di emissione (art. 4, par. 5). Quanto allo Stato di esecuzione, l’art. 4, par. 1 della decisione quadro indica in primo luogo – in coerenza con l’obiettivo perseguito – lo Stato membro di cui la persona è cittadina e in cui vive (par. 1, lett. a) o verso il quale, pur non vivendovi, sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena in ragione di un motivo previsto nella decisione di condanna (art. 4, par. 1 lett. b). La trasmissione di tale decisione può essere effettuata anche a qualsiasi altro Stato membro se vi sia il consenso dell’autorità competente di esso (art. 4, par. 1, lett. c). Nel caso di riconoscimento della sentenza, l’esecuzione della pena è disciplinata dallo Stato di esecuzione, tuttavia, finché tale esecuzione non è iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato. A ciò consegue che lo Stato di esecuzione non può più eseguire la pena (art. 13). In forza dell’art. 22, par. 1 dell’atto normativo in parola, una volta che l’esecuzione della pena è iniziata nello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione perde tale diritto.

Alla relazione con il motivo di rifiuto previsto dall’ art. 4, punto 6 del MAE – nonché dall’art. 5, punto 3, che anch’esso consente di subordinare la consegna di una persona richiesta a fini processuali alla condizione che, se condannata, sconti la pena nello Stato di esecuzione – la decisione quadro dedica una norma specifica. L’art. 25 prevede, in modo generale (v. conclusioni dell’avv. gen. de la Tour del 13 giugno 2024, punti 38 ss.), che le disposizioni di questa si applicano mutatis mutandis alla esecuzione della pena nei casi previsti dagli articoli 4, punto 6 e 5, punto 3, nella misura in cui sono compatibili con la decisione quadro 2002/584, in modo da evitare l’impunità della persona oggetto del MAE. Tale previsione trova riscontro nel considerando 12 dell’atto in parola, il quale, peraltro, fa riferimento a titolo esemplificativo, alla possibilità per l’a.g. dell’esecuzione di un MAE, nel caso considerato dall’art. 4, punto 6, di verificare, ai fini della decisione sulla consegna, se esistono motivi di rifiuto stabiliti dall’art. 9 della decisione quadro in parola.

Il nesso tra il motivo di non esecuzione di cui all’art.4, punto 6 del MAE e la disciplina dettata dalla decisione quadro 2008/909 trova riscontro altresì nella parte f) del modello di certificato allegato ad essa. Tale certificato, che, come si è detto, accompagna la trasmissione della sentenza di condanna allo Stato di esecuzione da parte dello Stato di emissione (art. 4, par. 1), deve menzionare il motivo di non esecuzione di cui all’art. 4, punto 6 del MAE quando esso è invocato.

La interazione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 è stata oggetto di considerazione della Corte di giustizia con riguardo alla valutazione della sussistenza di un legittimo interesse a che la pena sia irrogata nello Stato di esecuzione che l’a. g. dell’esecuzione di un MAE è tenuta a fare nel caso di rifiuto ai sensi dell’art. 4, punto 6. La Corte si è espressa nel senso che in tale valutazione occorre tenere conto degli elementi che vengono indicati nel considerando 9 della decisione quadro 2008/909 (tra cui, attaccamento allo Stato di esecuzione, legami familiari, linguistici, sociali) al fine di acquisire la certezza che l’esecuzione della pena in uno Stato membro diverso da quello della condanna contribuirà a favorire il reinserimento sociale della persona in questione. Ciò in ragione, per l’appunto, della circostanza che l’ obiettivo dell’art. 4, punto 6 del MAE è identico a quello menzionato da tale considerando,  e perseguito dall’art. 25 della decisione quadro in parola (O.G., C-700/21, punto 62 ss.).

Ben diversa è, però, la portata della decisione in esame rispetto a questa giurisprudenza. Con la sentenza C.J. la Corte di giustizia ha infatti delineato in termini generali e compiuti la relazione esistente tra la disciplina dettata dalla decisione quadro 2008/900 e il motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, nonché la incidenza che tale disciplina riveste per l’attuazione del motivo di rifiuto anzidetto da parte dell’a.g. dell’esecuzione di un MAE, inducendo, pertanto, a una considerazione, sia pure in termini essenziali, di essa.

 

2. La pronuncia della Corte di giustizia trae origine dal rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Bucarest a cui, senza tener conto delle disposizioni stabilite dalla decisione quadro 2008/909, la Corte d’appello di Roma aveva rifiutato la consegna della persona ricercata sulla base del rifiuto facoltativo previsto dall’art. 4, punto 6 del MAE.

In sintesi, il giudice rumeno, a séguito di condanna definitiva, aveva emesso un MAE a fini esecutivi nei confronti di C.J, cittadino rumeno residente in Italia. Su richiesta dell’a.g. italiana, la Corte d’appello di Bucarest provvedeva a trasmetterle la sentenza di condanna, esprimendo il proprio disaccordo in ordine al riconoscimento di questa e alla presa in carico dell’esecuzione della pena inflitta. Su sollecitazione della Corte d’appello di Roma, l’a. g. emittente precisava che in caso di rifiuto della consegna basato sull’art. 4, punto 6 del MAE, essa non avrebbe consentito in via incidentale al riconoscimento della sentenza di condanna e alla presa in carico dell’esecuzione della pena in Italia, e avrebbe chiesto successivamente tale riconoscimento e tale presa in carico sulla base della decisione quadro 2008/909. La Corte d’appello di Roma decideva comunque di non consegnare la persona richiesta per favorirne il reinserimento sociale.

Ricevuta la sentenza italiana di riconoscimento della decisione rumena di condanna e la comunicazione che, ai fini dell’esecuzione della pena, C.J. era sottoposto agli arresti domiciliari, con contestuale sospensione condizionale, la Corte d’appello di Bucarest ribadiva l’assenza di assenso a tale riconoscimento. Precisava, inoltre, che finché non fosse stata informata dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, essa manteneva il diritto di eseguire la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 22, par. 1 della decisione quadro 2008/909  e che il mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva irrogata a C.J. e il MAE emesso nei suoi confronti non erano stati annullati ed erano ancora in vigore.

In tale contesto, la Corte d’appello di Bucarest, chiamata a statuire sulla opposizione alla esecuzione della sentenza di condanna presentata dalla competente autorità rumena, statuizione che presupponeva una sua pronuncia sulla validità del mandato nazionale di esecuzione della pena detentiva e del MAE, ha sollevato diverse questioni pregiudiziali.

Con tali questioni il giudice a quo ha chiesto innanzitutto se ai fini del rifiuto di consegna della persona richiesta con un MAE, basato sull’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, l’ a. g. dell’esecuzione fosse tenuta, in forza dell’art. 22 e dell’art. 4, par. 2 della decisione quadro 2008/909 a chiedere la trasmissione della sentenza di condanna e del relativo certificato e a ottenere il consenso dello Stato di condanna (primo quesito). Con le questioni successive la Corte di giustizia è stata chiamata a chiarire le implicazioni, nel caso di applicazione dell’art. 4, punto 6 del MAE, della assenza di una effettiva esecuzione della pena mediante la carcerazione della persona condannata, a seguito di grazia o sospensione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e della mancanza di consenso al riconoscimento della sentenza da parte dello Stato di condanna. E, quindi, se tali circostanze comportassero la perdita del diritto di questo Stato di procedere all’esecuzione della pena in base all’art. 22, par. 1 della decisione quadro 2008/909 (secondo quesito), nonché la perdita del carattere esecutivo della sentenza di condanna sulla cui base fosse stato emesso un MAE ai sensi dell’art. 8, lett. c) della decisione quadro 2002/584 (terzo quesito).

Con le ultime due questioni, opportunamente riformulate dalla Corte di giustizia, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se costituisse «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi dell’art. 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, una decisione dell’a. g. dell’esecuzione con la quale tale a. g. avesse rifiutato, sulla base dell’articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un MAE emesso a fini esecutivi, avesse riconosciuto la sentenza di condanna alla pena irrogata e ordinato l’esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.

 

3. Cominciando dalle prime tre questioni pregiudiziali, la Corte le ha esaminate congiuntamente, riformulandole, e sulla base della riformulazione effettuata ha interpretato l’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 e gli artt. 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909 nel senso che:

da un lato, il rifiuto dell’a. g. di consegnare una persona richiesta con un MAE a fini esecutivi fondato sul motivo previsto dall’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 presuppone il rispetto delle condizioni e della procedura previsti dalla decisione quadro 2008/909 in ordine al riconoscimento della sentenza di condanna alla pena privativa della libertà personale e alla presa in carico di tale pena;

dall’altro lato, lo Stato membro di emissione conserva il diritto di eseguire la pena e quindi di mantenere il MAE se l’a. g. dell’esecuzione abbia rifiutato la consegna del ricercato sulla base di tale motivo senza rispettare le condizioni e procedure anzidette  (dispositivo n.1).

Affermando la necessità di tenere conto delle disposizioni della decisione quadro 2008/909 nell’applicazione del motivo di rifiuto facoltativo di cui all’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, la Corte di giustizia ha confermato la posizione già espressa con riguardo all’art. 5, punto 3 di tale atto normativo. Essa ha infatti affermato che,  ove venga fatta valere la condizione prevista da questa norma, l’esecuzione della pena è disciplinata dalla decisione quadro 2008/909 (SF, C-314/18). Ciò non esclude, peraltro, il carattere di novità della sentenza C.J. che risulta innanzitutto dal fatto che questa riguarda in maniera specifica, sul punto, la previsione di cui all’anzidetto art. 4, punto 6, ma che si rinviene anche nel percorso argomentativo della sentenza – ben più articolato, come emerge dalla motivazione della sentenza, di quello risultante della pronuncia relativa alla condizione di cui all’art. 5, punto 3 -, che delinea in maniera compiuta la relazione tra i due atti normativi in parola.

Riprendendo i tratti essenziali di tale percorso interpretativo della Corte di giustizia – nel quale in più punti si è attestata sulle posizioni espresse dall’avvocato generale – essa ha affermato che tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito da entrambi gli strumenti normativi – favorire il reinserimento sociale della persona condannata – , «si deve ritenere» che qualora una a.g. dello Stato di esecuzione di un MAE intenda applicare il motivo di non esecuzione sancito dall’art.4, punto 6 «deve tener conto» delle norme della decisione quadro 2008/909 (punto 47).

A conferma di tale posizione, la Corte ha rilevato la assenza di elementi che consentono di ritenere che il legislatore europeo abbia inteso prevedere due distinti regimi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali di condanna in funzione o meno dell’esistenza di un MAE. E sul punto ha fatto riferimento all’art. 25 della decisione quadro 2008/909 – letto alla luce del considerando 12 di questa -, il quale, come si è detto, dispone l’applicazione delle disposizioni stabilite da questa decisione quadro, nella misura in cui sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, nel caso in cui uno Stato membro si impegna a eseguire una pena conformemente all’art. 4, punto 6 di quest’ultima.

In proposito, richiamato l’orientamento favorevole all’applicazione delle disposizioni della decisione quadro 2008/909 già espresso, come si è detto, con riguardo alla condizione di cui all’art. 5, punto 3 del MAE, la Corte ha affermato che una analoga soluzione va applicata nel caso in cui si intende far valere il motivo di rifiuto stabilito dall’art. 4, punto 6.

Al riguardo, è partita dalla considerazione della seconda condizione cui tale norma subordina il rifiuto di consegna del ricercato e dalla interpretazione di essa risultante dalla sua giurisprudenza. Ha ricordato che tale rifiuto presuppone «un vero e proprio impegno» (O.G., C-700/21) da parte dello Stato di esecuzione del MAE di eseguire la sanzione privativa della libertà personale irrogata nei confronti della persona ricercata. E ha quindi sostenuto che la circostanza che tale persona sia stata condannata nello Stato di emissione «implica necessariamente» che le a.g. dello Stato di esecuzione riconoscano la sentenza di condanna in conformità alla disciplina stabilita dalla decisione quadro 2008/909 (punto 52).

Affermata in linea di principio l’applicabilità di tale disciplina, la Corte, sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 25, è passata a valutarne la compatibilità con la previsione dell’art. 4, punto 6 del MAE. E ha concluso che l’applicazione combinata delle disposizioni delle due decisioni quadro non comporta alcuna incompatibilità o incoerenza.

La Corte, richiamando esplicitamente le conclusioni dell’avvocato generale, ha peraltro precisato che il fatto di aver dedotto dall’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 che nessuna disposizione di quest’ultima può pregiudicare la portata o le modalità di applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’articolo 4, punto 6, del MAE non significa che le condizioni previste da tale decisione quadro non sono applicabili in sede di attuazione del motivo di rifiuto anzidetto, ma solo che queste condizioni devono essere compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584 (punto 54, in cui si richiama Sut, C‑514/17, punto 48).

Quanto alla compatibilità tra le due decisioni quadro in parola, in questa parte della motivazione la Corte ha ricostruito con chiarezza, anche sul punto, in modo a nostro avviso condivisibile, il ruolo del consenso dello Stato di emissione della sentenza di condanna ai fini dell’applicazione della disciplina stabilita dalla decisione quadro 2008/909, puntualizzando altresì il carattere che va riconosciuto all’obiettivo di favorire il reinserimento sociale nel contesto della decisione quadro 2002/584.

Per quanto attiene al primo aspetto, la Corte di giustizia ha rilevato che a séguito della sostituzione della Convenzione europea per il trasferimento delle persone condannate con la decisione quadro 2008/909, l’accordo tra gli Stati interessati a tale trasferimento previsto dalla Convenzione è stato sostituito dal consenso dello Stato di emissione della sentenza di condanna alla presa in carico da parte di un altro Stato membro della pena irrogata dalla sentenza in questione. Tale consenso, ai sensi dell’art. 4 della decisione quadro, si traduce nella trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza di condanna resa nello Stato di emissione corredata dal certificato, il cui modello è allegato all’atto normativo. Quanto alla applicabilità delle disposizioni della decisione quadro 2008/909 nel contesto dell’attuazione del motivo di non esecuzione previsto dall’art. 4, punto 6 del MAE, la Corte ha rilevato che essa risulta dalla lett. f) dello stesso modello anzidetto: questo, infatti, prevede che il certificato di cui la sentenza deve essere corredata deve fare riferimento a tale motivo qualora esso sia invocato.

Inoltre, la necessità di ottenere il consenso dello Stato membro di emissione ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza di condanna trova riscontro nella previsione che, fino a quando l’esecuzione della pena non sia iniziata nello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione può ritirare il certificato e a tale ritiro consegue che lo Stato di esecuzione non può più eseguire la pena (art. 13).

Tanto rilevato in ordine ai caratteri del procedimento disciplinato dalla decisione quadro 2008/909, l’ulteriore passaggio della sentenza riguarda la affermazione della compatibilità della disciplina della decisione quadro 2008/909 e, in particolare, del consenso dello Stato di emissione alla presa in carico della esecuzione della pena irrogata, ai sensi dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di reinserimento della persona ricercata una volta scontata la pena.

Tale affermazione muove dalla considerazione delle disposizioni della decisione quadro 2008/909, dei caratteri che l’obiettivo suddetto riveste nel sistema della decisione quadro 2002/584 e dalle implicazioni a ciò conseguenti.

In proposito la Corte di giustizia ha rilevato innanzitutto che ai sensi dell’art. 4, par. 2 della decisione quadro 2008/909 la procedura di riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna da questa prevista può aver luogo» solo se l’a.g.  dello Stato di emissione «abbia la certezza» che l’esecuzione della pena irrogata nello Stato di esecuzione favorisca il reinserimento sociale della persona condannata (punto 61). Essa ha inoltre ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, tale obiettivo non riveste nella decisione quadro 2002/584 carattere assoluto, dovendo conciliarsi con la regola fondamentale secondo la quale, ai sensi dell’art. 1, par. 2, gli Stati devono dare esecuzione a un MAE.

E, in forza di tali rilievi la Corte ha concluso che «tenuto conto» delle varie funzioni che la pena riveste in àmbito sociale, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può far valere considerazioni di politica penale che gli sono proprie al fine di giustificare che la pena irrogata sia eseguita sul suo territorio anche ove ragioni connesse al reinserimento sociale potrebbero determinare l’esecuzione della pena in un altro Stato membro (punto 63).

Essa ha inoltre aggiunto che la discrezionalità riconosciuta dalla decisione quadro 2008/909 all’a. g. dello Stato di emissione di esprimere il suo consenso per l’attivazione della procedura trova conferma altresì nell’assenza di obbligo di effettuare tale attivazione anche ove richiesta dallo Stato di esecuzione (art. 4, par. 5), non consentendo peraltro alcuna disposizione di questo atto normativo, né della decisione quadro 2002/584, di mettere in discussione l’anzidetto margine di discrezionalità.

Sotto il profilo della relazione sussistente tra la disciplina stabilita dalle due decisioni quadro dalla sentenza in esame risultano le seguenti ulteriori precisazioni. Segnatamente, la circostanza che  sia stato emesso un MAE a fini esecutivi testimonia che lo Stato in questione privilegia la scelta di eseguire la pena sul suo territorio rispetto alla possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909. In tale contesto la possibilità per lo Stato di esecuzione di derogare in via unilaterale al principio della esecuzione del MAE sulla base dell’art. 4, punto 6, senza rispettare le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, comprometterebbe l’efficacia del sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro 2002/584.

Affermato sulla base delle considerazioni anzidette che la presa in carico dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 4, punto 6 del MAE è subordinata al consenso dello Stato di emissione conformemente alla decisione quadro 2008/909, la Corte ha rimarcato il rilievo che -al fine di realizzare una cooperazione efficace nell’utilizzo dei due atti normativi in parola- rivestono le consultazioni tra le a. g. di emissione e di esecuzione in forza sia del principio di leale cooperazione che delle previsioni contenute in tali atti, ricordando la obbligatorietà di queste consultazioni quando, come nel caso di specie, l’esecuzione della pena sia prevista in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza (art. 4, par. 1, lett. c) della decisione quadro 2008/909).

Ha quindi sostenuto che quando, anche in ragione della inosservanza delle condizioni della decisione quadro 2008/909, una presa in carico dell’esecuzione della pena non è possibile, dal principio del riconoscimento reciproco discende che per evitare la impunità della persona ricercata, il MAE deve essere eseguito poiché l’esecuzione di esso costituisce il principio, mentre il rifiuto è concepito come un’eccezione e va quindi interpretato restrittivamente.

La Corte ha peraltro precisato gli obblighi incombenti sullo Stato emittente nell’esercizio della prerogativa conferitagli dalla decisione quadro 2008/909 di non trasmettere la sentenza di condanna e il relativo certificato. Esso deve esercitare tale prerogativa in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e da garantire che il funzionamento del MAE europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati.

E ha concluso che nel caso in cui l’a. dell’esecuzione di un MAE opponga un rifiuto di consegna sulla base dell’art. 4, punto 6, l’a.g emittente può rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un’esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all’obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest’ultima è stata condannata, nonché sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione.

Per ciò che attiene agli effetti del mancato rispetto delle condizioni e della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909 per il riconoscimento della sentenza di condanna e la presa in carico dell’esecuzione della pena nell’ambito dell’applicazione del motivo di rifiuto ex art. 4, punto 6 del MAE, essi sono stati individuati, nella seconda parte del primo dispositivo, come già riportato, nel diritto dello Stato di esecuzione di mantenere il MAE e nel diritto di eseguire la pena irrogata.

La Corte di giustizia si è fondata in proposito sulla propria giurisprudenza secondo la quale il mantenimento di un MAE da parte dell’a. g. emittente può risultare necessario, se la decisione di eseguirlo non è conforme al diritto dell’Unione, al fine di realizzare l’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito dalla decisione quadro 2002/584.

Quanto al diritto dello Stato di emissione della sentenza di condanna di eseguire la pena inflitta alla persona oggetto di un MAE, la Corte ha escluso – così precisando il campo di applicazione della norma – la possibilità di ricorrere alla previsione dell’art. 22, par. 1 della decisione quadro 2008/909 secondo il quale, una volta iniziata l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione perde tale diritto. Ed invero, l’applicazione di questa disposizione darebbe luogo, per un verso, all’elusione della disciplina stabilita dalla stessa decisione quadro e, per altro verso, pregiudicherebbe il funzionamento di consegna della decisione quadro 2002/584, mettendo in discussione l’obiettivo della lotta contro l’impunità da quest’ultima perseguito. Il rifiuto di consegna del ricercato senza il consenso dello Stato di emissione della sentenza di condanna potrebbe dare luogo, infatti, a un rischio elevato di persone che tentano  di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro.

In ordine al mantenimento del MAE da parte della a. g. emittente la Corte ha fatto richiamo, peraltro, al rispetto del principio di proporzionalità, nonché richiama, ai fini dell’esecuzione della pena,  la previsione dell’art. 26 del MAE che stabilisce che il periodo di custodia sofferto nello Stato di esecuzione va dedotto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata per decisione dello Stato emittente.

 

4. La Corte di giustizia ha infine dichiarato – pronunciandosi sulla quarta questione pregiudiziale come da essa riformulata – che una decisione con la quale l’a.g. dell’esecuzione rifiuta, in forza dell’art. 4, punto 6, di eseguire un MAE emesso a fini esecutivi, ha riconosciuto la sentenza di condanna alla pena irrogata e ne ha ordinato l’esecuzione, non può essere considerata una «sentenza definitiva per gli stessi fatti» ai sensi del motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, punto 2 della decisione quadro 2002/544 (dispositivo n. 2).

Al riguardo la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza relativa alla definizione di «sentenza definitiva per gli stessi fatti» facendone applicazione nel caso di specie. In proposito ha ricordato, in particolare, che una sentenza di rifiuto di consegna del ricercato ai sensi dell’art. 4, punto 6 , non implica l’avvio dell’azione penale nei confronti della persona condannata e non comporta una valutazione sul merito della causa, non portando a una nuova pronuncia sugli stessi fatti, ma solo a consentire che la condanna pronunciata nello Stato di emissione sia eseguita nello Stato di esecuzione del MAE.

Sotto questo profilo la sentenza C.J. conferma la giurisprudenza precedente, precisando in via ulteriore, questa volta ad excludendum, la tipologia delle decisioni rispetto alle quali può farsi valere il principio ne bis in idem.

 

5.Con la sentenza C.J. la Corte di giustizia ha chiarito in maniera inequivoca, come si è visto, che qualora l’a.g. dell’esecuzione voglia far valere il rifiuto di consegna dei una persona richiesta con un MAE a fini esecutivi sulla base del motivo di rifiuto sancito dall’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, il riconoscimento della sentenza di condanna e la presa in carico della esecuzione della pena irrogata sono subordinati al rispetto delle condizioni e della procedura  previste dalla decisione quadro 2008/909 e, quindi, al consenso dello Stato di emissione di tale sentenza. E ha chiarito altresì le conseguenze del mancato rispetto di queste condizioni e procedure: la conservazione da parte dello Stato di emissione del diritto di eseguire la stessa pena e di mantenere il MAE.

Si tratta di una pronuncia di rilievo non solo perché, considerando in maniera specifica per la prima volta  il significato e la portata dell’art. 25 della decisione quadro 2008/909, delinea con nettezza le modalità di coordinamento tra quest’ultima e l’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, ma anche per le implicazioni di ordine pratico che derivano dalla interpretazione effettuata per le a. g. degli Stati membri.

Per effetto della pronuncia in parola queste ultime potranno rifiutare la consegna del ricercato in forza del motivo di cui all’art. 4, punto 6 del MAE se via sia il consenso della a.g. emittente.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, l’interpretazione della Corte di giustizia ha già trovato riscontro nella sentenza della Cassazione (VI Sez. pen, 12 settembre 2025, n. 30618, in Giurisprudenza penale 15/9/2025; Sistema Penale, 22 settembre 2025) che, in considerazione di tale interpretazione, ha annullato con rinvio ad altra sezione la decisione della Corte di appello di Milano di rifiutare la consegna della persona richiesta dalle autorità polacche in considerazione del radicamento in Italia della persona in questione.

Limitandoci a talune rapide, e non esaustive, considerazioni al riguardo, e rinviando a quanto già detto in ordine ai diversi punti della sentenza, la posizione espressa dalla Corte di giustizia merita apprezzamento, delineando una interazione tra le normative considerate coerente con la lettera e la ratio di esse.

Non ci sembra che dalla sentenza C.J. emerga una interpretazione dell’art. 25 della decisione quadro 2008/909, e dei rapporti tra questa e la decisione quadro 2002/584, che conferisca più ampia rilevanza all’impianto della prima di esse rispetto al fondamento del motivo di rifiuto dei cui all’art. 4, punto 6 del MAE (Cass pen., cit., punto 2.2).

Senza riprendere l’iter argomentativo seguito dalla Corte, già ampiamente riportato, rileviamo brevemente che l’art. 25 della decisione quadro 2008/909 non esclude, ma prevede l’applicazione delle disposizioni di quest’ultima all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro decida di far valere il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6 della decisione quadro, se sussiste compatibilità tra le disposizioni anzidette e tale motivo di non esecuzione. Una volta stabilita tale compatibilità – riscontrata dalla Corte, come si è visto, in ragione del fatto nel sistema della decisione quadro 2002/584 (come affermato, costantemente, già a partire dalla sentenza Wolzenburg) l’obiettivo del reinserimento sociale della persona condannata non riveste carattere assoluto, poiché in tale sistema la regola fondamentale sancita dall’art. 1, par. 2 è che gli Stati danno esecuzione al MAE – le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 trovano applicazione. Ciò, perché così è stato stabilito dal legislatore europeo.

Ci sembra pertanto che la interazione tra le disposizioni della decisione quadro 2008/909 e quelle della decisione quadro 2002/584 e, segnatamente, dell’art. 4, punto 6 di quest’ultima, risultante dalla sentenza C.J. si configuri in termini non di prevalenza dell’una rispetto all’altra, quanto, piuttosto, di correlazione sistematica tra esse.

Fatto salvo quanto già detto, un ulteriore profilo di apprezzamento della sentenza in parola si rinviene nel fatto che l’interpretazione effettuata limita l’uso strumentale del MAE da parte di persone che tentano di sfuggire alla giustizia dopo essere state condannate in uno Stato membro, così contribuendo all’obiettivo, pure perseguito dalla decisione quadro 2002/584 e richiamato nell’art. 25 della decisione quadro 2008/909, della lotta contro l’impunità di tali persone.