Il Mediatore chiede maggiore trasparenza nei negoziati per il TTIP e un approccio maggiormente «proattivo» della Commissione.

La negoziazione di un accordo internazionale ha raramente interessato l’opinione pubblica come sta, invece, accadendo per le trattative fra Unione europea e USA per la creazione del partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti (c.d. TTIP).

Tale accordo ha, del resto, contenuti molto ampi, mirando alla liberalizzazione degli scambi fra i due principali mercati mondiali mediante l’eliminazione degli ostacoli commerciali, tariffari e normativi in molteplici settori economici. La sua adozione avrà, quindi, ripercussioni davvero rilevanti non solo sull’attività delle imprese, ma anche sulla vita di tutti i cittadini europei, giustificando appunto l’attenzione ricevuta.

Ma uno degli aspetti che ne ha aumentato la popolarità è in realtà la “segretezza” che sta accompagnando i negoziati. Perché tali delicate operazioni commerciali possano concludersi positivamente è, infatti, fisiologico un certo grado di riservatezza nelle trattative: non stupisce che la Commissione (cui gli artt. 207 e 218 TFUE affidano la negoziazione degli accordi nell’ambito della politica commerciale, su autorizzazione e guida del Consiglio) sia, quindi, particolarmente prudente con riguardo alla divulgazione dei relativi documenti. Come si diceva, ciò aumenta le preoccupazioni – e quindi l’interesse – in merito ai futuri contenuti del TTIP.

La riservatezza delle trattative non è peraltro allineata con un principio fondamentale dell’ordinamento dell’Unione, e cioè il diritto delle persone fisiche e giuridiche di accedere agli atti delle istituzioni (art. 15 TFUE; art. 42 CDFUE), nell’ottica di quel «dialogo aperto, trasparente e regolare» che queste devono mantenere con la società civile, cui è riconosciuto il diritto «di far conoscere e di scambiare pubblicamente [la propria] opinion[e] in tutti i settori di azione dell’Unione» (cfr. art. 11 TUE). Anche nell’ambito della politica commerciale è, quindi, necessario un bilanciamento di interessi, come evidenziato anche dall’art. 4 del Reg. (CE) 1049/2001, dove si riconosce, infatti, che (solo) a determinate condizioni la tutela delle «relazioni internazionali» può giustificare la mancata divulgazione di determinati documenti.

La questione è stata oggetto di due iniziative del Mediatore europeo avviate nel luglio del 2014 nei confronti del Consiglio (conclusa con decisione del 31 ottobre 2014) e della Commissione (conclusa con decisione del 6 gennaio 2015, dopo un’ampia fase di consultazioni).

In quest’ultima occasione, pur apprezzando gli sforzi già compiuti dalla Commissione (§§ 11-12), il Mediatore ha chiesto di aumentare la trasparenza dei negoziati, e ha suggerito a tal fine dieci proposte. In questa sede non si possono ripercorrere nel dettaglio le indicazioni del Mediatore, che si basano comunque sul principio di uguaglianza (§ 50), anche alla luce della percezione dell’opinione pubblica che vede i negoziati del TTIP “dominati” dalle grandi corporation (§ 42). E’ proprio a tali fini che si propone ad esempio (i) la pubblicazione online di tutto il materiale già divulgato a determinati singoli in seguito a specifiche richieste di accesso (§§ 33-36), ovvero (ii) l’estensione degli obblighi di trasparenza con riguardo agli incontri dei funzionari della Commissione con i rappresentanti di associazioni professionali, industria e organizzazioni non governative (§§ 43-45), nonché (iii) la pubblicazione online del materiale che a tali incontri è presentato (§§ 46-47).

Più in generale, ma sempre in linea con il principio di uguaglianza, si chiede un approccio più «proattivo» della Commissione (§§ 25-36), che dovrebbe cioè pubblicare online di propria iniziativa tutti i documenti relativi al TTIP divulgabili (in quanto non esclusi dal Reg. (CE) 1049/2001), senza attendere le richieste dei singoli. Dei documenti non divulgabili dovrebbe, comunque, venire pubblicato il titolo e la ragione della non divulgabilità (§ 27).

L’aspetto forse più interessante della decisione riguarda, infine, proprio la divulgabilità di una determinata categoria di materiale, e cioè i documenti elaborati dai negoziatori degli USA, dei quali è stata sempre pretesa la confidenzialità. Il Mediatore, pur riconoscendo l’interesse pubblico sotteso al mantenimento di un adeguato livello di fiducia dei partner commerciali (§ 20), ai fini dell’effettività delle negoziazioni, afferma però che il mero “dispiacere” (§ 21) degli USA per la divulgazione del materiale inerente alle trattative non è sufficiente per applicare l’eccezione di cui all’art. 4 del Reg. (CE) 1049/2001. L’accesso ai documenti è, infatti, un diritto fondamentale (su cui si fonda la stessa democraticità dell’Unione § 23) e ogni deroga deve quindi essere espressamente giustificata. La Commissione è, conseguentemente, tenuta a invitare gli stessi USA a specificare le ragioni a favore della riservatezza di ogni specifico documento,  in particolare perché la sua divulgazione pregiudicherebbe le relazioni internazionali (§ 19).

Resta da vedere se la Commissione darà seguito alle indicazioni del Mediatore. Il giorno successivo a quello della decisione, alcuni documenti sono stati effettivamente pubblicati.

 

 

 

 

 

 

 

 


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