Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Nota a sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2020, causa C-658/18, Governo della Repubblica italiana

Abstract
Il giudice di pace italiano rientra nella nozione di giurisdizione di uno degli Stati membri ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il giudice di pace può rientrare nella nozione di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e in quella di lavoratore a tempo determinato contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro, qualora il giudice nazionale accerti che le sue prestazioni siano reali, effettive e remunerate.
I giudici di pace italiani hanno diritto alle ferie retribuite nell’ipotesi in cui si trovino in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.

Abstract (English)
The Giudice di pace (magistrate, Italy) falls within the concept of ‘court or tribunal of a Member State’ within the meaning of the Article 267 TFEU.
The Giudice di pace (magistrate, Italy) may fall within the concept of worker pursuant to Article 7 (1) of Directive 2003/88/EC and Article 31 (1) 2, of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and within the notion of fixed-term worker contained in clause 2, point 1, of the framework agreement, if the national court finds that his services are real, effective and remunerated.
The Giudice di pace (magistrates, Italy) are entitled to paid holidays in the event that they find themselves in a situation comparable to that of an ordinary magistrate.

 

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