Il (discusso) superamento dell’obbligo di indicare “in etichetta” la sede dello stabilimento di produzione dei prodotti alimentari: armonizzazione “al ribasso” o ritardo delle istituzioni italiane?

Lo scorso 3 aprile il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso noti gli esiti della consultazione pubblica on line, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014. Tale iniziativa era stata promossa in vista della piena applicabilità, a decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 e abroga una serie di direttive.

Gli oltre 26 mila cittadini che hanno risposto al questionario del Ministero (per i dettagli in merito alle risposte date v. qui) si sono espressi chiaramente in senso favorevole alla trasparenza circa l’origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In particolare, il 96,5% dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull’etichetta dei prodotti alimentari l’origine delle rispettive materie prime; la percentuale scende all’84,7%, un dato comunque molto rilevante, con riguardo al luogo di trasformazione dei prodotti in questione.

In relazione a tale ultimo aspetto è in corso un dibattito in Italia, dove dal 13 dicembre 2014, con l’applicabilità del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto meno, di fatto, l’obbligo, previsto in via generale dall’art. 3, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 109/92, di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati «la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento». La previsione di un siffatto obbligo a livello nazionale (per tutti i casi in cui esso non sia già previsto, con riferimento a determinate categorie di alimenti, da parte di atti dell’Unione) era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate (a far data dal 13 dicembre 2014) dal regolamento n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all’art. 3, par. 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale». Il regolamento n. 1169/2011 non contiene, invece, una deroga generale di tal fatta, limitandosi a consentire agli Stati membri di adottare – previa notifica (agli altri Stati membri e alla Commissione europea, il cui eventuale parere negativo, reso entro tre mesi dalla notifica, impedisce l’adozione della normativa notificata, comportando l’avvio della procedura d’esame di cui all’art. 5 del regolamento (UE) n. 182/2011) secondo una procedura specificamente delineata dal regolamento stesso (art. 45) – disposizioni nazionali che richiedano l’inserimento sulle etichette dei prodotti in parola, oltre alle informazioni già previste dal regolamento, «ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti» (art. 39, par. 1, corsivo aggiunto): tale richiesta di deroga deve essere giustificata in base ad almeno uno dei motivi elencati dalla norma, quali, ad esempio, la protezione della salute, la protezione dei consumatori e la prevenzione delle frodi. La deroga, pertanto, risulta più stringente rispetto al passato e, in ogni caso, soggetta ad una procedura (che, ad oggi, non pare essere stata attivata, almeno formalmente, dall’Italia) che attribuisce alla Commissione, come detto, il potere di esprimere un parere negativo vincolante in merito alla normativa nazionale.

In tale contesto si inserisce il dibattito cui si è fatto cenno, nell’ambito del quale, inter alia, sono state presentate petizioni (v. qui e qui) e interpellanze parlamentari (v., ad esempio, qui). Da una parte, si invoca la necessità di un’ampia tracciabilità dei prodotti alimentari (ciò che viene ritenuto senza dubbio importante dai cittadini, come dimostra la citata consultazione pubblica), dall’altra parte, vi è chi si interroga sull’utilità delle informazioni relative alla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, atteso che: (i) esse possono risultare fuorvianti qualora un alimento sia prodotto all’estero e ri-confezionato in Italia; e (ii) le autorità di controllo possono comunque identificare il lotto di appartenenza del prodotto, in caso di rischi per la salute dei consumatori (benché con modalità meno intuitive per questi ultimi). Peraltro, è possibile individuare altre esigenze – quali, ad esempio, quelle legate alla scelta di un determinato alimento in ragione delle politiche di “non delocalizzazione” adottate da un produttore italiano, per motivi etici o di qualità della produzione in un certo territorio – che giustificherebbero il mantenimento dell’obbligo in questione.

La vicenda in esame pare il risultato di una combinazione tra un episodio di armonizzazione (in qualche misura) “al ribasso” – ancorché “indiretta”, poiché relativa soltanto allo specifico profilo delle possibili deroghe alla mancata previsione di un obbligo – e un ritardo, in ordine alla notifica di cui si è detto, da parte delle istituzioni italiane. Queste ultime, nel quadro di un tavolo di lavoro comune convocato dal Ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi, hanno deciso, l’11 febbraio scorso, di attivarsi per ripristinare l’obbligo de quo: nell’attesa di ulteriori sviluppi, non può non auspicarsi, ad ormai quattro mesi dalla piena applicabilità del regolamento n. 1169/2011, l’adozione di misure concrete in tempi rapidi, non soltanto in considerazione del disposto dell’art. 38, par. 1, del regolamento stesso (ai sensi del quale, nelle materie armonizzate da tale atto, «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza», tali disposizioni non dovendo, inoltre, creare «ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri»), ma anche al fine di evitare l’apertura di una possibile procedura di infrazione, poiché la “vecchia” normativa italiana risulta oggi in contrasto con il regolamento, rendendo dunque necessario, come noto, un intervento abrogativo del legislatore nazionale, per esigenze di chiarezza.

Occorre rilevare, peraltro, che la previsione eventualmente introdotta a livello nazionale riguarderebbe i soli alimenti provenienti dall’Italia. Ove si ritenga la battaglia in questione meritevole di essere “combattuta”, rectius “ri-combattuta” anche a livello europeo, sarebbe quindi opportuno proporre anche una modifica del regolamento n. 1169/2011, che consenta a tutti gli Stati membri di imporre (ovvero direttamente imponga) in via generale l’obbligo di indicare “in etichetta” la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari. Anche se il fatto che il regolamento n. 1169/2011, emanato con l’intento di razionalizzare la normativa in materia, non abbia previsto tale obbligo fa presumere che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione (in particolare il Parlamento europeo, secondo alcuni influenzato, nel corso della procedura di adozione del predetto regolamento, dalle lobbies del settore alimentare, cfr. P. Kurzer, A. Cooper, Biased or not? Organized interests and the case of EU food information labeling, in Journal of European Public Policy, 2013, p. 722 ss.) siano sostanzialmente concordi nel ritenere non necessaria l’indicazione de qua.


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Editore: Bruno Nascimbene, Milano
Rivista registrata presso il Tribunale di Milano, n. 278 del 9 settembre 2014


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