Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia di fronte alla Grande Chambre della Corte EDU

Introduzione

Pochi giorni fa (precisamente, lo scorso 9 dicembre) si è tenuta l’udienza di fronte alla Grande Chambre relativa al caso Paradiso e Campanelli, giunto di fronte alla più rilevante formazione della Corte EDU a seguito della richiesta di riesame ex art. 43 CEDU,  effettuata dal Governo italiano e accolta dall’apposito panel di 5 giudici il 1° giugno 2015, della sentenza della seconda Sezione pubblicata il 27 gennaio 2015.

  1. I fatti di causa

Il caso è fin troppo noto. La signora Paradiso e il signor Campanelli, nati rispettivamente nel 1967 e nel 1955, dopo il matrimonio scoprivano di non poter avere figli. Iniziata la procedura per l’adozione, nel 2006 venivano giudicati idonei ad adottare, ma nel rispetto dei limiti di età previsti dalla legge, che vieta l’adozione di neonati in caso di coppie in età avanzata. Intorno al 2010 i coniugi decidevano di rivolgersi ad una clinica russa per ottenere un figlio attraverso un procedimento di maternità surrogata. Il 27 febbraio 2011 la madre surrogata dava alla luce Teodoro, alla presenza della signora Paradiso. Quest’ultima, trascorsi due mesi dalla nascita, portava il piccolo Teodoro in Italia. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il Consolato italiano a Mosca comunicava alle autorità nazionali  che il certificato di nascita, il quale indicava i coniugi italiani quali genitori  del piccolo, senza alcun riferimento alla maternità surrogata, conteneva false informazioni. Le autorità italiane, quindi, iniziavano un procedimento penale nei confronti dei coniugi, accusati di alterazione dello stato civile ex art. 567 del codice penale e per uso di atto falso ai sensi degli artt. 489 e 479 c.p., nonché per violazione dell’art. 72 della Legge sull’adozione, avendo portato illegalmente il bambino in Italia ed avendo violato i limiti di età imposti dalla decisione del 2006. Nello stesso periodo, il minore, considerato in stato di abbandono, veniva avviato all’adozione. Il test del DNA rivelava che Teodoro non aveva alcun legame genetico con i coniugi, sebbene, secondo la ricostruzione di questi ultimi, la clinica russa si fosse impegnata ad utilizzare il liquido seminale del signor Campanelli, portato in Russia dalla signora Paradiso. Il Tribunale dei Minori di Campobasso, presso la quale era nel frattempo giunto il caso, decideva, il 20 ottobre 2011, di allontanare il bambino dai signori Campanelli: egli veniva affidato dapprima ad una casa famiglia e poi ad una nuova coppia. La decisione veniva confermata con sentenza del 28 febbraio 2012. Il Tribunale dei Minori di Campobasso, inoltre, nell’aprile 2013, decideva che i coniugi Campanelli non avrebbero potuto partecipare alla procedura di adozione del minore, non avendo alcun legame di parentela con lo stesso.

  1. La sentenza del 27 gennaio 2015, della II Sezione della Corte EDU

I signori Paradiso e Campanelli ricorrevano, quindi, alla Corte di Strasburgo, lamentando diverse violazioni dei propri diritti che la Seconda Sezione decideva di esaminare alla luce dell’art.  art. 8 CEDU, il quale tutela la vita privata e familiare.

Nella propria sentenza (per il cui commento, tra i numerosi contributi, si rinvia, tra gli altri, a Viviani, Beaumont e Timmings, Winkler), la Corte EDU considerava esistente una vita familiare (presupposto per l’applicazione dell’art. 8 CEDU) pur in assenza di un legame biologico e nonostante la coabitazione dei ricorrenti e del piccolo Teodoro si fosse protratta per un tempo piuttosto esiguo (poche settimane in Russia e sei mesi in Italia). La Corte considerava, poi, che, le autorità italiane, nel decidere di allontanare il minore dai coniugi Paradiso e Campanelli avevano il oltrepassato il proprio margine di apprezzamento, a discapito del superiore interesse del minore e accertava, quindi, la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità italiane. Tuttavia, proprio in considerazione del superiore interesse del minore, la Corte specificava che la propria decisione non avrebbe obbligato le autorità italiane a “restituire” il piccolo Teodoro ai coniugi Campanelli, avendo egli nel frattempo instaurato solidi legami con la famiglia cui era stato affidato dal 2013.

Nella propria opinione parzialmente dissenziente, i giudici Raimondi e Spano hanno criticato l’interpretazione eccessivamente amplia della nozione di famiglia adottata dalla Corte, che non ha considerato l’origine illegale della coabitazione. Inoltre, è stato evidenziato come, se da un lato la Corte considera che, viste le implicazioni etiche, oltre che politiche e giuridiche, della maternità surrogata, il margine di apprezzamento deve essere ampio, essa finisce poi per restringerlo, nella misura in cui obbliga gli Stati a riconoscere l’esistenza di una famiglia, anche ove questa abbia avuto origine attraverso l’illegale ricorso ad una procedura di maternità surrogata all’estero.

  1. L’udienza del 9 dicembre 2015

Come ricordato in apertura, lo scorso 9 dicembre si è tenuta l’udienza di fronte alla Grande Chambre. Per i ricorrenti erano presenti i legali Patrice Spinosi, Yehudi Pelosi  e Nicolas Hervieu. L’Italia era invece rappresentata dall’agente Paola Accardo, coadiuvata da Maria Laura Aversano, Assuntina Morresi, Gabriella Palmieri, and Galileo D’Agostino.

Il primo a prendere la parola è stato l’avv. Spinosi, il quale ha in primo luogo riportato l’attenzione dei giudici sul caso concreto, ricordando che essi non sono chiamati a giudicare della compatibilità della maternità surrogata con le norme della CEDU, ma a giudicare della legittimità della condotta delle autorità italiane, che avrebbero operato un’illegittima interferenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti e adottato una misura sproporzionata (ovvero la rimozione del minore). Egli ha in questo modo sgombrato il campo dalla difficile domanda, che resta in ogni caso sullo sfondo, della compatibilità stessa della surrogazione di maternità con la CEDU, domanda con cui la Corte dovrà in ogni caso confrontarsi. Nella propria arringa, prendendo posizione sulla nozione di vita familiare, egli ha evidenziato l’esistenza di un “progetto familiare” dei coniugi Campanelli, coltivato fin dalle prime fasi del proprio matrimonio, il quale giustificherebbe l’esistenza di una vera e propria “vita familiare” ai sensi dell’art .8 CEDU con il piccolo Teodoro, nonostante l’assenza di legame biologico. Nel ricostruire la vicenda dei ricorrenti egli ha, poi, evidenziato lo shock subito dagli stessi quando hanno subito la sottrazione del piccolo, senza preavviso, da parte delle autorità italiane e ha chiarito che i coniugi Campanelli non chiedevano la restituzione del minore, ma che la Corte accertasse la violazione compiuta dallo Stato italiano e ordinasse alle autorità nazionali di consentire agli stessi di poter riprendere i contatti con il piccolo Teodoro, al fine di costruire una relazione con lui. L’avv. Spinosi ha, inoltre, ricordato come la giurisprudenza della Corte EDU sia costante nel dare rilievo alla vita familiare de facto, la quale può esistere anche senza coabitazione. Egli ha, inoltre, rilevato che tale coabitazione è stata interrotta dalle autorità italiane, le quali non potrebbero avvalersi di una propria azione per dimostrare l’inesistenza della vita familiare. Infine, il legale ha richiamato l’attenzione dei giudici affermando che l’Italia, sostenuta da altri Stati che ostacolano la maternità surrogata, sta cercando di ottenere un’autorizzazione ad allontanare dalle proprie famiglie i bambini nati all’estero mediante tale tecnica. L’allontanamento dovrebbe, invece, come è stato riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU, essere una misura estrema, giustificata solo in casi di maltrattamento, abusi, violenza. Secondo l’avv. Spinosi, invece, l’unica ragione che avrebbe spinto le autorità italiane sarebbe la presunta condotta illegale dei coniugi Campanelli.

Per il Governo, l’arringa è stata iniziata dall’agente Aversano che ha, innanzitutto, illustrato l’illegittimità della condotta dei ricorrenti, i quali avevano deliberatamente violato la legge sull’Adozione, scegliendo di recarsi in Russa per concludere un contratto di compravendita di un minore, riportando in Italia un minore di nazionalità russa, il quale non aveva alcun legame genetico con i ricorrenti. In tal modo, il Governo ha evidenziato il rischio di avallare un traffico di minori insito in una tale condotta. Secondo la ricostruzione dello Stato italiano, le autorità giudiziarie non avevano alcun potere discrezionale di optare per una scelta diversa, trovandosi di fronte ad un bambino senza parenti in Italia, i cui genitori biologici erano sconosciuti, la cui madre naturale aveva rinunciato al proprio status. L’agente Aversano, inoltre, ha evidenziato che i coniugi Campanelli non avrebbero potuto adottare un neonato, per i limiti al divario di età tra adottato e adottante imposti dalla legge italiana. L’arringa è stata continuata dalla professoressa Morresi, la quale ha evidenziato come il liquido seminale sia stato trasportato all’estero illegalmente dalla signora Paradiso, in quanto la legge italiana ne vieta l’importazione e l’esportazione ai privati. Inoltre, anche la legge sulla maternità surrogata russa sarebbe stata violata per molteplici profili, in particolare per quanto riguarda il consenso della madre surrogata: quest’ultima, infatti, lo avrebbe prestato nella convinzione che vi fosse un legame genetico con i coniugi, dunque, sulla base di false informazioni. Successivamente, ha preso la parola l’avvocato dello Stato Palmieri, evidenziando come la seconda sezione della Corte EDU, nella sentenza oggetto di riesame, abbia operato un’interpretazione estensiva dell’art. 8, par. 1, CEDU, con riferimento alla nozione di vita familiare, e restrittiva dell’art. 8, par. 2, riducendo il margine di apprezzamento dello Stato. Ella ha, inoltre, messo in evidenza la natura ambigua della nozione di superiore interesse del minore, ricordando come vi debba, in ogni caso, essere un bilanciamento con l’ordine pubblico. A questo proposito, ha ricordato come la Corte costituzionale italiana abbia anche recentemente ribadito l’illegalità della maternità surrogata.

Dopo le arringhe delle parti, vi sono state diverse domande da parte dei giudici. Innanzitutto, il Giudice Raimondi ha chiesto se all’epoca della decisione del Tribunale dei minori di Campobasso, il signor Paradiso avrebbe potuto adottare e qual era il ruolo degli esperti presenti in detto Tribunale. Successivamente, è stato chiesto ai ricorrenti quale fosse l’aspettativa dei ricorrenti prima di ricorrere alla maternità surrogata, ovvero se gli stessi potessero legittimamente credere che la coabitazione sarebbe proseguita anche in Italia. Il Giudice Pinto De Albuquerque ha chiesto se una strada per la soluzione del caso non possa essere trovata nell’art. 23 del regolamento Bruxelles II bis, che mediante la clausola relativa alla protezione dell’ordine pubblico proibisce il turismo procreativo. Altri giudici hanno richiamato l’attenzione sulla condotta delle autorità italiane, chiedendo se queste avessero tenuto debitamente contro del superiore interesse del minore o se la loro decisione fosse stata guidata dal timore di ratificare una condotta illegale.

Nella propria breve replica, l’avvocato dei ricorrenti ha affermato che all’epoca del procedimento presso il Tribunale di Campobasso il signor Paradiso non aveva l’età per adottare il piccolo Teodoro e ha ribadito che le autorità italiane non hanno minimamente tenuto conto del superiore interesse del minore, visto che egli, lungi dall’essere in stato di abbandono, era stato desiderato e cercato dai signori Campanelli.

Gli agenti del Governo hanno ribadito l’illiceità della condotta dei coniugi e, con riferimento alla domanda del giudice Albuquerque, hanno evidenziato come il regolamento Bruxelles II bis imponga di bilanciare il superiore interesse del minore con la tutela dell’ordine pubblico, anche per evitare un forum shopping della surrogazione di maternità.

  1. Conclusioni

Spetta ora alla Grande Chambre prendere posizione sugli argomenti esposti negli atti delle parti e all’udienza dello scorso 9 dicembre, confermando o meno la sentenza della Sezione II. In particolare, la Corte potrebbe offrire nuovi lumi sulla nozione di vita familiare, nonché sulla determinazione del superiore interesse del minore in casi di maternità surrogata (illegalmente) effettuata all’estero.

 In ogni caso, la sentenza della Grande Chambre sarà suscettibile di avere un rilevante impatto sul contenzioso presente e futuro in tema di maternità surrogata. Al momento sono pendenti tre casi presso la Corte EDU (Laborie e a. c. Francia, Foulon c. Francia, Bouvet c. Francia) ed è probabile che, vista la sempre maggiore frequenza con cui si ricorre a detta prassi, il contenzioso sia destinato ad aumentare. Inoltre, anche presso le giurisdizioni nazionali sono ormai sempre più numerosi i casi relativi a tale delicata questione e la sentenza della Grande Chambre non potrà che offrire una guida nella soluzione dei delicati bilanciamenti che la questione impone (per uno studio sulle problematiche connesse alla maternità surrogata transfrontaliera, contente alcuni esempi di prassi giurisprudenziale v. Hague Conference on Private International Law, A study of legal parentage and the issues arising from international surrogacy arrangements, 2014).

[ Sul sito della Corte EDU è riportato il video integrale dell’udienza]


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