Il caso Aleb (C-718/24) e il “legame ragionevole” con il Paese terzo sicuro: un segnale al legislatore dell’Unione?
Nel solco tracciato da CV (C-406/22) e da Alace e Canpelli (cause riunite C-758/24 e C-759/24), la sentenza Aleb del 5 febbraio 2026 (C-718/24) contribuisce a precisare l’interpretazione del concetto di “sicurezza” dei Paesi terzi, con riferimento questa volta non ai Paesi di origine dei richiedenti asilo, ma ai Paesi di transito. La pronuncia offre una ricostruzione che incide in modo rilevante sulla qualificazione delle decisioni in materia d’asilo, sulla strutturazione del requisito del legame del richiedente con il Paese terzo e, soprattutto, sull’estensione del sindacato giurisdizionale. Pur formalmente incardinata nella disciplina attualmente in vigore della direttiva procedure 2013/32, la sentenza è interessante in quanto emanata in una fase di transizione normativa verso le nuove regole del Patto migrazione e asilo. La decisione affronta tre questioni principali: (i) il rapporto tra decisione di inammissibilità e accertamento nel merito del bisogno di protezione; (ii) la configurazione del requisito del legame con il Paese terzo sicuro; (iii) l’estensione del controllo giurisdizionale sulla decisione di inammissibilità.
1) Fatti e oggetto del rinvio
Nel procedimento principale un cittadino siriano minore non accompagnato presentava domanda di protezione internazionale in Bulgaria; durante il colloquio dichiarava di aver lasciato Aleppo a causa della guerra e di aver soggiornato circa un mese in Turchia prima dell’ingresso in Bulgaria, indicando inoltre la presenza di familiari in Turchia (Aleb, §§ 18-20). Con decisione del 18 giugno 2024, l’autorità amministrativa negava la protezione; nella motivazione, tuttavia, dava atto che, per effetto del conflitto e della violenza indiscriminata in Siria, sussisteva un rischio riconducibile al danno grave ex art. 15, lett. c), dir. 2011/95, ma riteneva applicabile il concetto di Paese terzo sicuro, individuando la Turchia quale destinazione nella quale il richiedente avrebbe potuto stabilirsi in condizioni di sicurezza (Aleb, § 20). Nel giudizio di impugnazione emergeva, tra l’altro, l’ammissione dell’amministrazione circa l’assenza di un metodo nazionale conforme all’art. 38, par. 2, lett. b), dir. 2013/32 e l’inadeguatezza dell’informazione al richiedente circa la facoltà di contestare l’applicazione del concetto e l’esistenza del legame (Aleb, § 22).
Il giudice del rinvio articolava quindi cinque quesiti, riconducibili a tre nuclei problematici: a) rapporto tra inammissibilità e merito, quando la fattispecie presenta già un accertamento sostanziale del bisogno di protezione; b) presupposti di attuazione del Paese terzo sicuro, con focus su legame ragionevole e metodo decisorio; c) estensione del controllo giurisdizionale e obblighi discendenti da art. 46 dir. 2013/32, letto alla luce dell’art. 47 CDFUE.
2) Inammissibilità o infondatezza: un chiarimento elementare, ma decisivo
La Corte riafferma una distinzione che, in astratto, appare quasi banale: il motivo di cui all’art. 33, par. 2, lett. c), dir. 2013/32 opera come filtro autonomo e non deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito; soprattutto, la sua applicazione può condurre solo a una decisione di inammissibilità, non surrogabile mediante una qualificazione di infondatezza o manifesta infondatezza (Aleb, §§ 41-43).
Il passaggio più significativo è tuttavia quello con cui la Corte ammette che una domanda già esaminata nel merito possa essere dichiarata inammissibile per Paese terzo sicuro anche quando l’autorità abbia accertato che, in difetto del filtro, il richiedente soddisferebbe i presupposti della protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche (Aleb, §§ 37 e 43). Tale affermazione, lungi dall’essere neutra, conferma che la tecnica dell’inammissibilità può “assorbire” un bisogno di protezione già riconosciuto sul piano sostanziale. In tal modo emerge con chiarezza la distinzione tra accertamento del bisogno di protezione e individuazione dello Stato responsabile della sua soddisfazione: la decisione di inammissibilità non nega il rischio di persecuzione o di danno grave, ma sposta la responsabilità della tutela verso un altro ordinamento ritenuto sicuro, purché l’applicazione del concetto resti ancorata al rispetto rigoroso delle condizioni cumulative dell’art. 38 (Aleb, § 48). È anche in questa tensione tra categorie formali e conseguenze pratiche che si comprende perché il rinvio su una questione apparentemente basilare sia di fondamentale importanza. Il pericolo infatti è che alcune autorità nazionali tendano a confondere piani giuridicamente distinti, utilizzando la sicurezza del Paese terzo quale ragione di rigetto sostanziale, con ricadute immediate sul contenuto dell’istruttoria e, soprattutto, sull’oggetto del controllo giudiziale.
3) Il legame col Paese terzo sicuro deve essere ragionevole
La Corte chiarisce che, poiché la direttiva non definisce la nozione di legame, gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale criteri idonei ad accertarlo; tali criteri devono condurre a un legame sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento, non essendo sufficiente il mero transito, da solo, per fondare la ragionevolezza del ritorno nel Paese terzo (Aleb, §§ 52-56). In questo modo la Corte sembra voler evitare che il concetto di Paese terzo sicuro venga utilizzato come semplice meccanismo di esternalizzazione delle responsabilità, sganciato da un rapporto concreto tra il richiedente e lo Stato terzo.
Sotto questo profilo, la pronuncia offre un chiarimento utile, ma al tempo stesso espone un limite: il parametro europeo resta formulato in termini relativamente elastici e, in assenza di una nozione sostanziale del concetto, la variabilità tra ordinamenti rischia di rimanere significativa proprio su un elemento che, nella pratica, determina l’operatività del filtro di inammissibilità. Da una parte si impone l’obbligo di tipizzazione, ma dall’altra si lascia agli Stati un ampio margine nella definizione concreta dei criteri, con conseguente incremento del contenzioso sul perimetro della ragionevolezza.
Quanto al metodo, la Corte ammette che l’autorità possa fondarsi su fonti accessibili al pubblico e su designazioni generali (liste adottate dall’esecutivo), coerentemente con l’idea che gli Stati possano scegliere metodi differenti (valutazione caso per caso, designazione generale, o combinazione di queste: Aleb, §§ 59-63). Tuttavia, condiziona la compatibilità di tale opzione alla presenza nel diritto nazionale di un metodo che garantisca la valutazione caso per caso, in funzione delle circostanze del singolo richiedente, e che assicuri anche la possibilità di contestare l’esistenza del legame (Aleb, §§ 64-66).
4) Controllo giurisdizionale anche sul legame
Un ulteriore passaggio incisivo della sentenza riguarda la quinta questione: integrando l’art. 38, par. 2, lett. c), con l’art. 46, § 1 e 3, e con l’art. 47 CDFUE, la Corte afferma che il giudice investito dell’impugnazione deve procedere ad un esame completo ed ex nunc della decisione di inammissibilità, verificando rigorosamente tutte le condizioni cumulative dell’art. 38, incluso il requisito del legame, anche quando il diritto nazionale non attribuisca espressamente tale potere (Aleb, § 72–79). La portata conformativa di questa affermazione è rilevante: la tutela effettiva non è trattata come semplice standard esterno, ma come criterio operativo che impone al giudice di assicurare la pienezza del sindacato sull’ammissibilità, impedendo che l’assenza di una previsione processuale interna renda meramente teorica la contestazione del legame. Aleb qui si colloca in continuità con Alheto e Tompa quanto alla necessità di un giudizio ex nunc nelle impugnazioni anche avverso decisioni di inammissibilità, ma individua nel requisito del legame un oggetto necessario del sindacato: il giudice deve verificarne la sussistenza anche quando l’ordinamento nazionale non gli attribuisca espressamente tale potere (Aleb, §§ 72-79; cfr. Alheto, C-585/16, §§ 115 e 121-124; Tompa, C-564/18, §§ 66-69). Ne deriva che il controllo giurisdizionale non si limita alla verifica astratta della sicurezza del Paese terzo, ma si estende alla ragionevolezza del trasferimento del singolo richiedente, attraverso la verifica dell’effettiva esistenza del legame richiesto dall’art. 38.
5) La transizione al Patto: il discusso collegamento tra richiedente e Paese terzo
Aleb è pronunciata a ridosso dell’entrata in applicazione del Regolamento procedure (UE) 2024/1348, che si applicherà dal 12 giugno 2026. In questi mesi, le istituzioni hanno ipotizzato l’operatività di strumenti comuni in materia di Paesi sicuri, in particolare proprio sulla lista UE di Paesi di origine sicuri e sulle regole relative ai Paesi terzi sicuri.
In tale contesto, la sentenza non tematizza il passaggio in atto da un regime direttivo ad un regime regolatorio (come aveva fatto in Alace e Canpelli, §§ 107-108), né naturalmente prende esplicitamente posizione rispetto alle proposte di revisione del concetto di Paese terzo sicuro che, nelle comunicazioni della Commissione e in particolare nell’accordo tra Consiglio e Parlamento, mirano esplicitamente a rendere non più obbligatorio il requisito della connessione tra richiedente e Paese terzo. Ne deriva un rischio di parziale disallineamento: la Corte costruisce oggi la centralità del legame ragionevole quale condizione cumulativa e quale oggetto necessario del sindacato giurisdizionale, mentre i decisori politici stanno discutendo, e in parte già promuovendo, modelli che attenuano o superano quel requisito, con conseguente spostamento del baricentro verso accordi con Paesi terzi e meccanismi di esternalizzazione più ampi. In questo senso la pronuncia sembra anticipare una possibile linea di tensione con il nuovo quadro normativo: essa sembra implicitamente invitare a ponderare con particolare attenzione l’eventuale scelta normativa di attenuare o eliminare il criterio di collegamento, poiché ciò inciderebbe direttamente sulla tenuta delle garanzie sull’effettività del ricorso.
Aleb, in definitiva, chiude in modo coerente la stagione della direttiva, ma lascia alla giurisprudenza successiva il compito di verificare se il requisito del legame, così come ricostruito (ragionevole, verificabile, soggetto al sindacato), verrà trasposto senza frizioni nel nuovo quadro del Patto, o se diverrà come è più probabile il punto di tensione destinato a riaprire il contenzioso sul confine tra esternalizzazione delle responsabilità e garanzie contro il refoulement.


