I riparatori di orologi contro i produttori: tempo scaduto

1. Evidentemente era destino che la denuncia presentata nel 2004 dall’associazione europea di categoria dei riparatori di orologi non sortisse alcun esito se per ben due volte la Commissione, con motivazioni solo parzialmente diverse, ha ritenuto di non dover dare seguito alla denuncia.

Nel 2008, invero, la decisione della Commissione di non proseguire le indagini sulle presunte condotte anticoncorrenziali di alcuni produttori svizzeri di orologi consistenti nel rifiuto di continuare a fornire le parti di ricambio ai riparatori indipendenti era stata motivata sul presupposto della mancanza di interesse comunitario. A sostegno della propria decisione la Commissione aveva posto le seguenti quattro circostanze:

a) in primo luogo, secondo la Commissione la denuncia riguardava al massimo un mercato o segmento di mercato di dimensioni ridotte, e quindi la sua importanza economica era parimenti ridotta;

b) in secondo luogo, in base alle informazioni in suo possesso, la Commissione aveva escluso l’esistenza di un’intesa o una pratica concordata anticoncorrenziali tra i fabbricanti di orologi svizzeri, ritenendo, in particolare, che era improbabile che il sistema di distribuzione selettiva in questione non beneficiasse dell’esenzione per categoria concessa dal regolamento n. 2790/99;

c) in terzo luogo, secondo la Commissione i due mercati di assistenza ai clienti, ossia quello dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi di lusso e di prestigio, non costituivano mercati distinti rispetto al mercato primario degli orologi di lusso e di prestigio e che, di conseguenza, non sembrava sussistere nessuna posizione dominante;

d) infine, la Commissione aveva ritenuto evidente che, persino destinando risorse ulteriori all’istruzione della denuncia, le probabilità di accertare un’infrazione alle norme sulla concorrenza sarebbero rimaste scarse, per cui una siffatta destinazione sarebbe stata sproporzionata. In ogni caso, la Commissione aveva evidenziato che, anche nell’ipotesi in cui fosse stato possibile accertare un’infrazione, le autorità garanti nazionali e/o i giudici nazionali si trovavano nelle condizioni idonee per trattare tale infrazione.

2. Nel 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione contestando a quest’ultima di non aver motivato sufficientemente la sua affermazione secondo cui la denuncia riguardava al massimo un (segmento di) mercato di dimensioni ridotte e di ridotta importanza economica; di aver commesso un manifesto errore di valutazione nello stabilire che il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione degli orologi non costituiva un distinto mercato rilevante e doveva, pertanto, essere esaminato unitamente a quello degli orologi di lusso o di prestigio; che tale errore manifesto di valutazione del mercato rilevante ha viziato la conclusione della Commissione circa l’inesistenza di una violazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Secondo il Tribunale, inoltre, in presenza di una pratica che riguarda almeno il territorio di cinque stati membri, anche ipotizzando che le autorità e i giudici nazionali si trovino in una posizione idonea a trattare l’eventuale infrazione, questa sola considerazione deve ritenersi insufficiente a suffragare la conclusione della Commissione sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente.

3. Nel 2011 la Commissione ha deciso, pertanto, di aprire una nuova indagine conclusasi tre anni dopo con il rigetto della denuncia presentata dall’associazione europea di categoria dei riparatori di orologi in considerazione della natura sproporzionata delle risorse necessarie per una più approfondita indagine in rapporto alla scarsa probabilità di poter giungere all’accertamento di un’effettiva violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e, di conseguenza, dell’assenza di un sufficiente interesse comunitario a proseguire l’indagine. Giova, infatti, sottolineare che, anche in relazione alla prima denuncia, la Commissione aveva escluso l’interesse comunitario sulla base, inter alia, del presupposto che “persino destinando risorse ulteriori all’istruzione della denuncia, le probabilità di accertare un’infrazione alle norme sulla concorrenza sarebbero rimaste scarse, per cui una siffatta destinazione sarebbe stata sproporzionata”.

Il processo logico-giuridico che ha portato la Commissione a tale conclusione può essere così riassunto:

1) il mercato primario degli orologi di prestigio e quelli secondari dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione e manutenzione di tali orologi costituiscono mercati distinti in quanto:

a) con riferimento al mercato dei servizi di riparazione e manutenzione la sostituibilità interbrand è limitata sino al punto di poter concludere che esistono tanti separati mercati quante sono le marche;

b) con riferimento al mercato dei pezzi di ricambio la sostituibilità risulta assai limitata, posto che tali pezzi di ricambio, di regola, non sono intercambiabili e, anche ove lo sono, i consumatori finali preferiscono utilizzare pezzi di ricambio originali per preservare il valore economico dell’orologio. Pertanto, anche in questo caso si deve ritenere l’esistenza di tali distinti mercati, ciascuno associato ad una marca;

2) pur non potendosi escludere a priori l’esistenza di una posizione dominante (collettiva?) dei produttori svizzeri di orologi, la possibilità di provare l’esistenza di un abuso risulta assai scarsa in quanto: i) la rete selettiva dei riparatori è stata realizzata sulla base di criteri qualitativi e non quantitativi; ii) il rifiuto di continuare a fornire i pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti può essere giustificato con la necessità di preservare l’immagine del marchio, la qualità del prodotto, la lotto alla contraffazione l’aumento della complessità tecnica degli orologi che richiede servizi di riparazione di altissima qualità;

3) il fatto che le varie reti selettive di riparatori sono state create in tempi diversi e che taluni produttori continuano a fornire i pezzi di ricambio anche ai riparatori indipendenti esclude la possibilità di ravvisare un’intesa o una pratica concordata. Inoltre, tali reti selettive risultano conformi ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: necessità della selezione in considerazione della natura dei prodotti; criteri di selezione oggettivi, qualitativi, applicati in modo uniforme e non discriminatorio.

L’impugnazione proposta dall’associazione europea di categoria dei riparatori di orologi avverso tale decisione fa leva su una serie di errori manifesti di valutazione che, a dire dell’associazione – la Commissione avrebbe commesso in sede di esame della natura oggettivamente giustificata dei sistemi selettivi di riparazione, dell’esistenza di un abuso di posizione dominante sotto forma di rifiuto di fornire i pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti, del potere di mercato detenuto dai produttori di orologi e dell’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra questi ultimi.

4. Nel respingere l’impugnazione, la sentenza del Tribunale fornisce l’occasione per puntualizzare e confermare alcuni principi-base elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di sistemi di distribuzione selettiva e di abuso di posizione dominante.

In primo luogo, il Tribunale ha messo in rilievo il fatto che l’art. 101 TFUE non vieta le reti di distribuzione selettiva nella misura in cui i rivenditori autorizzati sono scelti sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa; tali criteri sono applicati in mono non discriminatorio nei confronti di tutti i potenziali rivenditori; le caratteristiche del prodotto richiede un siffatto sistema di distribuzione al fine di garantire e preservare la qualità del prodotto ed il suo corretto utilizzo; i criteri di scelta non vanno oltre ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati (25 ottobre 1977, Metro SB-Groβmärkte c. Commissione, EU:C:1977:167, punto 20; 11 dicembre 1980, L’Oréal, EU:C:1980:289, punti 15 e 16; 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, EU:C:2011:649, punto 41). Contrariamente a quanto sostenuto dai riparatori di orologi, pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia la compatibilità di una rete di distribuzione selettiva con l’art. 101 TFUE non richiede anche la verifica che tale rete non abbia l’effetto di eliminare del tutto la concorrenza. Per tale motivo, la mancata verifica di tale aspetto da parte della Commissione non può costituire un manifesto errore di valutazione dei presupposti in presenza dei quali un sistema selettivo di riparazione (equiparabile per analogia ai sistemi di distribuzione selettiva) esula dal campo di applicazione dell’art. 101 TFUE.

In secondo luogo il Tribunale ha ricordato che il rifiuto di un’impresa dominante di soddisfare gli ordini di un cliente costituisce un abuso rilevante ai sensi dell’art. 102 TFUE soltanto nel caso in cui, in assenza di una giustificazione oggettiva, la condotta si presenta idonea ad eliminare ogni forma di concorrenza effettiva (6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents c. Commissione, EU:C:1974:18, punto 25; 14 febbraio 1978, United Brands c. Commissione, EU:C:1978:22, punto 183). Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dai riparatori di orologi, la semplice assenza di una giustificazione oggettiva del rifiuto di contrarre non è di per sé sufficiente ad integrare gli estremi dell’abuso. Nel caso di specie, infatti, la Commissione aveva potuto escludere il rischio della totale eliminazione della concorrenza in considerazione dell’esistenza di un certo grado di concorrenza tra i riparatori autorizzati, posto che questi venivano scelti in base a criteri qualitativi e il sistema selettivo risultava aperto a qualsiasi riparatore indipendente in grado di soddisfare tali requisiti. Inoltre, la possibilità riconosciuta ai riparatori autorizzati di riparare orologi di marche diverse costituiva, in un contesto rappresentato dalla possibilità di realizzare economie di scala, un ulteriore elemento a favore dell’esistenza di un certo grado di concorrenza sul mercato della riparazione degli orologi. Da ultimo, il Tribunale ribadisce che anche laddove il rifiuto di fornire pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti avesse avuto l’effetto di determinare l’uscita dal mercato di alcuni di loro, tale sola circostanza non era di per sé sufficiente a dimostrare che la pratica incriminata era suscettibile di eliminare ogni forma di concorrenza effettiva. Secondo il tradizionale insegnamento, infatti, le regole antitrust previste dai trattati mirano a proteggere la struttura del mercato e il processo concorrenziale in quanto tale, non gli interessi immediati dei singoli concorrenti e/o consumatori.

In terzo luogo il Tribunale ha messo in rilievo che la posizione dominante prevista all’art. 102 TFUE riguarda una situazione di potenza economica detenuta da un’impresa, che le conferisce il potere di ostacolare la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori. Detta disposizione, pertanto, non introduce alcuna distinzione né alcun livello nell’ambito della nozione di posizione dominante. Ne deriva, pertanto, che quando un’impresa dispone di una potenza economica come quella prevista dall’art. 102 TFUE per accertare che essa detiene una posizione dominante su un mercato determinato, è necessario che la sua condotta sia valutata alla luce di detta disposizione. Peraltro, ciò non significa che il potere di un’impresa non rilevi ai fini della valutazione della legittimità della sua condotta sul mercato, alla luce del disposto dell’art. 102 TFUE, ma, più semplicemente, che il livello di potere di mercato, in linea di principio, comporta conseguenze sulla portata degli effetti del comportamento dell’impresa di cui trattasi piuttosto che sull’esistenza dell’abuso in sé e per sé (17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, EU:C:2011:83, punti da 79 a 81; 19 aprile 2012, Tomra Systems e a. c. Commissione, EU:C:2012:221, punti 38 e 39). Di conseguenza, i riparatori di orologi non colgono nel segno quando attribuiscono alla Commissione un errore manifestodi valutazione del potere di mercato dei produttori di orologi al fine di esaminare la natura abusiva della condotta in questione.

Infine, il Tribunale esclude la possibilità di applicare in via analogica il Regolamento n. 461/2010 in materia di autoveicoli al settore degli orologi cui si applicano le regole generali codificati dal Regolamento n. 330/2010 in materia di accordi verticali. Se è vero che l’art. 5, comma 1, lett. a) di tale Regolamento qualifica come hard-core la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo, mentre l’art. 4, comma 1, lett. b), ii) del Regolamento n. 330/2010 sottrae espressamente dalla nozione di restrizione fondamentale quella relativa alle delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, è altrettanto vero che i due mercati merceologici in questione presentano caratteristiche non comparabili: ad esempio, nel mercato degli autoveicoli i pezzi di ricambio possono essere venduti direttamente ai consumatori finali; nel mercato degli orologi di lusso i servizi post-vendita costituiscono un’attività decisamente meno redditizia; nel mercato degli orologi di lusso non è fondamentale disporre di numerosi centri di assistenza vicino ai consumatori finali in quanto gli orologi possono essere facilmente spediti da un luogo ad un altro per essere riparati.


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