Garanzie partecipative, giudizio in absentia e procedimenti inaudito reo. Quale avanzamento di tutela nel diritto dell’Unione europea?
Nell’ambito di una stagione normativa che mostra sempre più attenzione alle garanzie difensive nei procedimenti penali, la recente Direttiva 2016/343/UE non solo ha consacrato il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo penale ma anche mira ad armonizzare le condizioni al ricorrere delle quali procedimenti condotti senza udienza e senza persino coinvolgere l’accusato possono essere tollerati nell’area UE. Tale intervento normativo pone sul tappeto questioni di particolare complessità, che in particolare riguardano l’estensione del diritto a essere presenti al processo penale e soprattutto i requisiti qualitativi per assicurare all’accusato un’effettiva partecipazione personale. Il presente studio muove dall’analisi delle procedure in absentia, evidenziando un chiaro affievolimento della tutela dell’accusato rispetto non solo agli standard fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo ma persino dal diritto dell’Unione tramite la Decisione-quadro 2009/299/GAI. L’analisi delle condizioni richieste dal legislatore europeo per assicurare effettività al diritto alla partecipazione personale a processo mostra ulteriori deficienze della recente normativa UE, dalla quale esulano procedimenti idonei a condurre a decisioni diverse da quelle sulla responsabilità penale, come le decisioni cautelari. Particolari problemi sorgono in relazione a quei procedimenti rivolti a decisioni sul merito in fasi predibattimentali e in particolare alle procedure inaudito reo. Lo studio si conclude allargando la prospettiva a soggetti diversi dall’accusato, interrogandosi sul se e a quali condizioni in particolare la persona offesa e i familiari della stessa possano godere di un diritto ad essere ascoltate e a prendere parte al procedimento penale.
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