Direttiva 2001/55/CE e diritto al soggiorno degli sfollati ucraini negli Stati membri ospitanti: quali prospettive alla cessazione della protezione temporanea?

Abstract

La decisione (UE) 2022/382 di esecuzione della Direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea prevede all’art. 21 un’iniziale durata della protezione di un anno, con cessazione al 4 marzo 2023. Il 14 ottobre 2022, la Commissione ne ha annunciato una proroga fino a marzo 2024. Cosa succederà ai cittadini titolari di protezione temporanea e soggiornanti nell’Unione Europa dopo tale data? Partendo dall’analisi delle condizioni per la cessazione della protezione temporanea, il contributo prova a delineare le alternative che il diritto europeo ed internazionale offrono agli sfollati ucraini al termine della protezione, non prospettandosi il rimpatrio forzato, nei loro confronti, una soluzione realistica.

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Abstract (ENG)

Article 21 of Decision (EU) 2022/382 implementing Directive 2001/55 on Temporary Protection provides its initial term in one year, ending on 4 March 2023. On 14 October 2022, the Commission announced an extension until March 2024. What’s the future of those enjoying temporary protection and living in the European Union? Starting from an analysis of the conditions for temporary protection’s cessation, the contribution aims to outline the possibilities offered by European and International Law to Ukrainian enjoying temporary protection at the end of the protection, given that forced return cannot be a realistic solution for them.

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