Dialogo diretto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia sui contratti a tempo determinato: le conclusioni dell’avvocato generale

Il 17 luglio 2014 l’avvocato generale Szpunar ha presentato le proprie conclusioni nelle cause riunite C-22/13 (Mascolo) C-418/13 (Napolitano e a.) C-61/13 (Forni) C-62/13 (Racca) C-63/13 (Russo), vertenti sostanzialmente sulla verifica della compatibilità della normativa italiana controversa con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. L’avvocato generale suggerisce alla Corte di giustizia di risolvere i quesiti pregiudiziali ad essa sottoposti dichiarando che una normativa nazionale, come quella rilevante nella specie, «che, da una parte, autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l’obiettivo perseguito e necessario a tal fine, e, dall’altra, non prevede alcuna misura per prevenire e sanzionare il ricorso abusivo alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato» alla citata direttiva 1999/70/CE. Secondo l’avvocato generale, spetta tuttavia ai giudici del rinvio, tenuto conto delle sueposte precisazioni, valutare se ricorrano tali circostanze nei procedimenti principali.

In attesa della sentenza della Corte, si ricorda che le questioni pregiudiziali sono state sollevate dal Tribunale di Napoli e, nella causa C-418/13, dalla Corte costituzionale. Si tratta del primo rinvio pregiudiziale sollevato dalla Consulta in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (ordinanza n. 207/2013), essendo essa, in passato, sempre rifuggita da un dialogo diretto con la Corte di giustizia, ritenendo che spettasse al giudice comune rivolgersi alla Corte di Lussemburgo e poi, laddove residuasse un dubbio di costituzionalità, rimettere la questione al giudice delle leggi (secondo la teoria della “doppia pregiudizialità” o, per usare espressione forse più appropriata, delle “pregiudizialità successive”: in tal senso cfr. M. Condinanzi, R. Mastroianni, Il contenzioso dell’Unione europea, Torino, 2009, p. 204). L’ordinanza di rinvio di caratterizza per il fatto di non contenere alcuna “giustificazione” in merito al revirement della Consulta, che semplicemente afferma che essa ha natura di «giurisdizione nazionale» ex art. 267, c. 3, TFUE. Spiegazioni più dettagliate sulla scelta di esperire il rinvio pregiudiziale sono contenute, invece, nella prima ordinanza di rinvio (n. 103/2008) effettuata in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, che diede vita alla causa C-169/08, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 novembre 2009. In quel caso, infatti, la Corte costituzionale si qualificò giudice di ultima istanza ai sensi dell’allora art. 234 CE, come tale obbligato ad investire la Corte di giustizia di una questione interpretativa del diritto dell’Unione.


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