Derogabilità del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione?

Approda finalmente alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale relativa alla “compatibilità” delle riserve al principio del ne bis in idem di cui all’art. 55 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS, integrata, come noto, nell’Unione ad opera del trattato di Amsterdam, e dunque, oggi, diritto derivato dell’Unione) con la previsione che lo sancisce, in termini perentori, e senza prevedere eccezione alcuna, all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali.

Come si ricorderà, la Corte di Lussemburgo si è pronunciata, nel maggio scorso, su rinvio pregiudiziale del giudice tedesco, sul rapporto tra la formulazione del principio contenuta nell’art. 54 CAAS e quella più stringente di cui al citato art. 50 della Carta (causa C-129/14 PPU, Spasic), ritenendo che la condizione di esecuzione della sentenza penale straniera, prevista dalla disposizione di diritto derivato, non costituisse una limitazione illegittima del principio disposto dalla previsione di rango primario, ma piuttosto una sua specificazione rispettosa delle condizioni (in base alle quali è possibile limitare un diritto sancito nella Carta) fissate dall’art. 52, par. 1, della Carta stessa (per un commento alla sentenza v. qui).

Il giudice dell’Unione è ora chiamato – nuovamente su rinvio sollevato dall’autorità giudiziaria tedesca (cfr. causa C-486/14, Kossowski) – a verificare, innanzitutto, (1) se le riserve formulate dalle Parti contraenti all’atto della ratifica della CAAS, ai sensi del suo art. 55, par. 1, ed in particolare quella prevista alla lett. a) – secondo cui lo Stato contraente non è vincolato al principio del ne bis in idem «quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti in tutto o in parte sul suo territorio» – continuino a valere dopo il trasferimento dell’acquis di Schengen nel contesto normativo dell’Unione. Quindi, in caso di risposta affermativa al primo quesito, la Corte di Lussemburgo dovrà accertare (2) se tali eccezioni costituiscano limitazioni proporzionate all’art. 50 Carta secondo quanto disposto dall’art. 52, par. 1, della stessa.

Ancora – laddove la Corte di giustizia ritenesse (diversamente da quanto si ritiene plausibile, per i motivi esposti nel lavoro La discutibile inderogabilità del ne bis in idem in virtù dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Giur. merito, 2012, p 1610 ss.) che le eccezioni fatte valere ex art. 55 CAAS non siano più valide dopo l’integrazione dell’acquis di Schengen nell’Unione e/o (se anche ancora operative) che non possano considerarsi una limitazione legittima del principio del ne bis in idem quale formulato nell’art. 50 Carta – essa è chiamata a stabilire (3) se il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto «debba essere interpretato nel senso che osta all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un accusato in uno Stato membro […] quando il procedimento penale avviato a suo carico in un altro Stato membro è stato archiviato […] per motivi oggettivi in virtù della carenza di elementi di prova sufficienti – senza l’adempimento di condizioni sanzionatorie e senza indagini dettagliate – e può essere riaperto soltanto ove emergano circostanze essenziali, prima sconosciute, senza che tali nuove circostanze sussistano tuttavia nello specifico».

Rispetto a quest’ultimo quesito, indicazioni utili potranno essere desunte, tra l’altro, dai precedenti di cui alla causa C-491/07 (sentenza del 22 dicembre 2008, Turanský), e alla causa C-398/12 (sentenza del 5 giugno 2014, M). Occorrerà, tuttavia, evidentemente che la Corte giunga a pronunciarsi sulla terza questione pregiudiziale sottopostale, ritenendo non più operative, e dunque non più invocabili, le eccezioni di cui all’art. 55 CAAS o comunque, quand’anche ancora valide, che esse non siano rispettose delle condizioni di cui all’art. 52, par. 1, Carta, e che pertanto, il principio del ne bis in idem debba trovare applicazione senza possibilità di invocare eccezioni, in particolare, come avverrebbe nel caso di specie, quella basata – come visto – sul principio di territorialità.

Non è dato, per il momento, fare previsioni sulle tempistiche della decisione della Corte. Essa ha rigettato la richiesta di statuire con la procedura accelerata, secondo gli artt. 105-106 del suo regolamento di procedura, ritenendo che non sussistessero esigenze di “rapido trattamento” della causa. Se, come è presumibile attendersi, la questione verrà discussa in udienza dalle parti e si avranno le conclusioni dell’avvocato generale, trattandosi di questione “nuova” di diritto, sulla quale il giudice di Lussemburgo non ha sino ad oggi ancora avuto occasione di pronunciarsi (cfr. art. 20, ult. comma, Statuto della Corte), è possibile che una risposta ai quesiti pregiudiziali giunga non prima della fine del 2015 o, addirittura, nei primi mesi del 2016.


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