Decreto penale di condanna e diritto alla traduzione: l’approccio pragmatico della Corte di giustizia nel caso Sleutjes

1. Premessa

La Corte di giustizia con la sentenza del 12 ottobre 2017, causa C-278/16, Sleutjes, si pronuncia nuovamente (vedi i casi Covaci e Balogh) in tema di “diritto alla traduzione” nei procedimenti penali di cui alla direttiva 2010/64/UE, fornendo ulteriori precisazioni al riguardo (per un commento sulla direttiva v., ex multis, C. Amalfitano, Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi sull’integrazione europea, 2011, n. 8, p. 83 ss.).

Il caso in esame ha origine da un rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Aquisgrana relativamente all’interpretazione dell’art. 3 della direttiva 2010/64, nell’ambito di un procedimento penale per omissione di soccorso a carico del cittadino olandese Frank Sleutjes. Ivi si chiede, in sostanza, se esso debba essere interpretato nel senso di prevedere, altresì, l’obbligo di traduzione di un decreto penale di condanna.

Con tale pronuncia la Corte UE contribuisce a delineare ulteriormente la portata del diritto all’assistenza linguistica che costituisce una pietra miliare nell’iter teso a rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati nella prospettiva di garantire loro il diritto ad un processo equo, in conformità altresì al Programma di Stoccolma (punto 2.4) e alle linee guida del Consiglio europeo 2015-2019 (par. 11). Come, infatti, viene chiarito nell’allegato alla Roadmap del 2009 «l’indagato o l’imputato deve poter capire quanto accade e farsi capire» (per approfondimenti si rinvia, fra gli altri, a B. Nascimbene, Le garanzie giurisdizionali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale europea, in Diritto penale e processo, 2009, n. 4, p. 518 ss.).

2. La fattispecie concreta e il quesito pregiudiziale

Nella fattispecie de qua il Tribunale circoscrizionale di Düren emette un decreto penale nei confronti del sig. Sleutjes, infliggendogli una pena pecuniaria per omissione di soccorso, oltre al ritiro della patente. Tale atto è redatto in lingua tedesca ed accompagnato da una traduzione in neerlandese della sola informazione sui mezzi di ricorso disponibili, nella quale si precisa che il decreto diviene esecutivo e definitivo in mancanza di opposizione entro due settimane dalla notifica: opposizione da sollevarsi in lingua tedesca, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dinanzi al cancelliere.

Una volta notificato il decreto, l’imputato (tramite messaggi di posta elettronica) solleva una serie di obiezioni in lingua neerlandese, a fronte delle quali, però, il Tribunale lo informa dell’obbligo di redigere la corrispondenza in lingua tedesca. Contestualmente il suo difensore presenta opposizione in tale lingua, chiedendo la rimessione in termini, ma con esito negativo. L’imputato avverso l’ordinanza che dichiara irricevibile l’opposizione (in quanto tardiva) propone immediato ricorso al Tribunale di Aquisgrana, il quale rispetto alle e-mail, sostiene anch’esso che sebbene pervenute all’Amtsgericht Düren entro il termine previsto, non costituiscono una valida opposizione e, in ogni caso, pur volendo ammettere che esse soddisfano il requisito della forma scritta, non sono comunque redatte in lingua tedesca. Tuttavia, allo stesso tempo, l’autorità giurisdizionale in questione riconosce che il sig. Sleutjes non comprende la lingua del procedimento e prende atto che il diritto dell’Unione e, in particolare, l’art. 3 della direttiva 2010/64, possa imporre un esito diverso. A tal proposito sottolinea che, per un verso l’art. 37, par. 3, del codice di rito tedesco (Strafprozessordnung – StPO) prevede che, qualora l’imputato non conosca il tedesco, la “sentenza” deve essergli notificata unitamente alla sua traduzione in una lingua a lui comprensibile, senza fare, dunque, alcuna menzione dei decreti penali di condanna; per altro verso, invece, l’art. 187, par. 2, della legge sull’ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) dispone che, in linea di principio, è necessaria la traduzione scritta, inter alia, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato.

Pertanto, il Tribunale decide di sospendere il procedimento e di avvalersi del rinvio pregiudiziale, chiedendo ai giudici di Lussemburgo se la nozione di “sentenza” , ai sensi dell’art. 37, par. 3, della StPO, interpretata alla luce dell’art. 3 della direttiva 2010/64, debba includere anche i decreti penali di condanna.

3. La risposta “garantista” e “sostanzialista” della Corte di giustizia

Nella fattispecie in esame la Corte è chiamata, dunque, a vagliare se un decreto penale di condanna emesso per un reato minore sia soggetto o meno all’obbligo di traduzione, alla luce della direttiva 2010/64 e segnatamente dell’art. 3 che, al par. 1, prevede la traduzione scritta di tutti i «documenti fondamentali» per garantire ad indagati ed imputati l’esercizio dei diritti della difesa e tutelare, altresì, l’equità del procedimento (nello stesso senso v., anche, i considerando nn. 14, 17 e 30).

Al tal riguardo giova, anzitutto, precisare che un simile caso relativo all’opposizione avverso un decreto penale di condanna – la cui ricevibilità è esaminata nell’ambito di un procedimento di impugnazione – rientra manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64 che, ai sensi dell’art. 1, si applica ad indagati o imputati fino alla conclusione del procedimento, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso, oltre che nell’iter di esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Inoltre, quanto alla natura del reato in questione si consideri che in taluni Stati membri – come Germania e Italia – un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale può comminare sanzioni per reati minori (ad esempio infrazioni stradali), rispetto ai quali – si ricorda – la direttiva de qua trova applicazione solo in sede di contestazione delle sanzioni irrogate dinanzi ad un’autorità giurisdizionale (art. 1, par. 3, direttiva 2010/64).

Ebbene, in sussistenza dei presupposti richiesti, la Corte passa a valutare se, nella fattispecie in oggetto, il citato art. 3 si riferisca anche al decreto penale di condanna. Invero, tale norma, dopo aver enunciato il diritto di indagati e imputati alla traduzione scritta di «documenti fondamentali», al par. 2 ne elenca alcuni, quali le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze. Inoltre, al par. 3, fa salva la facoltà delle autorità competenti di individuarne altri case by case.

Orbene, la Corte di giustizia ricorrendo ad un approccio pragmatico va ad esaminare l’effettiva natura di siffatto decreto: da un lato osserva come esso costituisca la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico e, dall’altro lato, evidenzia come tale decreto venga adottato sulla base di un procedimento semplificato (ove non si prevede né udienza, né dibattito in contradditorio) che ne impone la notifica soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa. Per di più, in mancanza di opposizione nei termini fissati, il decreto diviene definitivo e le sanzioni ivi previste esecutive. Ne consegue che il decreto de quo si configura, secondo la Corte (pt. 31), sia come «atto contenente un capo di imputazione», sia come «sentenza», in quanto racchiude al tempo stesso l’“accusa” e la “decisione del giudice sulla fondatezza dell’accusa”.

In definitiva – come già sancito dalla Corte nel caso Covaci al pt. 61 (per un commento cfr. V. Leggio, in questa Rivista) – il decreto penale di condanna è una forma di comunicazione dell’accusa a carico della persona interessata ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2012/13 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e, in quanto tale, deve essere oggetto di traduzione funzionale alla comprensione ma, a differenza degli atti contenenti i capi d’imputazione, esso consiste in una decisione emessa da un tribunale che acquisisce autorità di cosa giudicata in assenza di una tempestiva opposizione. Al di là, dunque, della nozione formale di “sentenza”, i giudici di Lussemburgo – con un modus operandi simile a quello della Corte europea dei diritti dell’uomo – valutano la sostanza del decreto penale di condanna, riconducendolo nel più ampio genus della “sentenza”, con evidenti ricadute pratiche sul piano delle garanzie procedurali, come appunto il riconoscimento del diritto alla traduzione.

Del resto, in ambito UE, anche in materia civile – sia pure sul piano legislativo – si riscontra un approccio analogo: a tal uopo, l’art. 2, lett. a), del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stabilisce che per “decisione” s’intende «qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

Ad ogni modo, come evidenzia, altresì, l’Avvocato generale Wahl nelle conclusioni presentate l’11 maggio 2017, a prescindere dal fatto che si tratti di un “atto contenente un capo di imputazione” oppure di una “sentenza”, è palese che la traduzione di un decreto penale di condanna risulti essenziale per garantire che il destinatario sia in grado di comprenderne il contenuto e, di conseguenza, di esercitare il proprio diritto alla difesa in relazione alla sanzione prevista nel medesimo (pt. 30). Pertanto – aggiunge l’Avvocato generale – esso deve inevitabilmente essere qualificato come un «documento fondamentale» ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva in esame, giacché «non richiedere la traduzione di un decreto penale di condanna, che potrebbe potenzialmente condurre alla definitiva imposizione di una sanzione (…) pregiudicherebbe chiaramente il diritto di tale persona ad un processo equo. Vi sarebbe, infatti, un caso di denegata giustizia» (pt. 34).

Parimenti la Corte, facendo proprie le argomentazioni dell’Avvocato generale, sostiene che seppur non dovesse corrispondere a nessuna tipologia di atto elencato nell’art. 3, par. 2 della direttiva, il decreto penale di condanna in ogni caso rientrerebbe nella più ampia categoria dei «documenti fondamentali» di cui all’art. 3, par. 1, atti a garantire «i diritti della difesa» e a «tutelare l’equità del procedimento» (pt. 32).

Si osserva, infatti, che quando un decreto penale di condanna è trasmesso soltanto nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la persona che ne è destinataria non padroneggi tale idioma, quest’ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può, dunque, efficacemente difendersi, a discapito oltretutto dell’equità del processo stesso ex art. 6 CEDU. Né, al riguardo, può ritenersi sufficiente la mera traduzione di informazioni sui rimedi giudiziari a disposizione dell’accusato, in una lingua a lui comprensibile, come avvenuto nel caso di specie. Vero è che l’art. 3, par. 4, della direttiva 2010/64 consente agli Stati membri di non tradurre passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di conoscere i capi di imputazione, ma ciò non consente che la traduzione di un documento fondamentale sia sostituita da informazioni del genere che prescindono del tutto dal merito dell’accusa.

Nell’ordinamento italiano, ad esempio, l’art. 143, co. 2, c.p.p., all’indomani del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 con cui il legislatore ha recepito la direttiva 2010/64 (si veda, altresì, il D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129) prevede espressamente, accanto alle sentenze, la traduzione scritta dei decreti penali di condanna.

Discorso diverso merita, invece, la traduzione dell’opposizione al decreto penale o, più in generale di un atto introduttivo di un ricorso, oggetto di attenzione nel già citato caso Covaci. Ivi la Corte precisa che è possibile invocare il diritto alla traduzione di un documento fondamentale solo se non si “comprende” la lingua in cui esso è stato redatto; e la “comprensione” di un documento non può che sottendere la sua “ricezione” da parte dell’accusato e non la sua “emissione”. Il legislatore dell’UE ha così inteso prevedere la traduzione degli atti funzionali a garantire l’esercizio dei diritti di difesa e non già di quelli attraverso i quali difendersi. Il che è confermato anche dal considerando n. 22 della direttiva 2010/64 che, inter alia, fa riferimento all’interpretazione e alla traduzione nella «lingua madre» di indagati o imputati e non, dunque, nella «lingua del procedimento». Tuttavia la Corte non esclude che le autorità giudiziarie possano disporre anche la traduzione di un ricorso, qualora ritenuto «documento fondamentale» ex art. 3, par. 3 (sentenza Covaci, pt. 50), considerato, fra l’altro, che si tratta pur sempre di garanzie “minime” che non escludono un innalzamento del livello di tutela previsto in ambito UE (al riguardo, sia consentito rinviare ad A. Iermano, Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale, Napoli, 2014).

Circa poi la violazione del diritto alla traduzione, la direttiva 2010/64 non impone alcuna misura specifica agli Stati membri, pertanto essi sono liberi di scegliere le soluzioni più idonee a perseguire lo scopo della disposizione in questione, nel rispetto dell’autonomia procedurale, purché esse non siano meno favorevoli di quelle previste in ordine a situazioni di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento UE (principio di effettività). Tra queste, ad esempio, viene in rilievo proprio il rimedio della rimessione in termini al fine di permettere l’opposizione avverso il decreto penale di condanna (vedi, tra le altre, sentenza Tranca e a., pt. 51).

In conclusione emerge come la Corte di giustizia, andando oltre il dato formale, fornisca un’interpretazione atta a rafforzare ulteriormente le garanzie procedurali di indagati ed imputati – il cui rispetto è, tra l’altro, ribadito dal recente regolamento 2017/1939 istitutivo della Procura europea, all’art. 41 del Capo IV “Garanzie procedurali” (per un commento cfr. L. Salazar in questa Rivista) – contribuendo, in tal modo, al perfezionamento dello spazio europeo di giustizia penale che pone al centro la “persona” e la sua effettiva tutela.


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