Da quale momento decorre l’obbligo per le compagnie aeree di indicare il prezzo finale del volo?

In data 15 gennaio 2015, la Corte di giustizia si è pronunciata nella sentenza relativa alla causa C-573/13 sul problema della trasparenza dei prezzi nei sistemi di prenotazione elettronica dei biglietti aerei.

La sentenza in oggetto nasce da un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtshof nel procedimento Air Berlin contro Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori), sull’interpretazione dell’art. 23, par. 1 secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, norma che disciplina l’obbligo di informazione gravante sui vettori aerei circa letariffe aeree e le condizioni di acquisto.

In particolare sono due le questioni di diritto sollevate dal giudice tedesco e cioè se il disposto dell’art. 23, par. 1, seconda frase, del reg. n.1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei e se, comunque, il prezzo finale da pagare debba essere indicato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, ma per ciascun servizio aereo visualizzato.

La Corte ha risposto affermativamente ad entrambe le questioni.

Con riguardo alla prima questione, la Corte sostiene che il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Questo perché detto articolo, che al paragrafo 1 sancisce di indicare sempre il prezzo finale, deve essere letto in combinato disposto con il considerando 16, dal quale emerge che l’obbligo imposto al vettore aereo di indicare sempre il prezzo finale da pagare è necessario per consentire ai clienti di confrontare effettivamente il prezzo dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei, conformemente all’obiettivo di comparabilità effettiva dei prezzi dei servizi aerei perseguito dall’art. 23, par. 1. Sull’art. 23, par. 1, la Corte si era già pronunciata nelle sentenze ebookers.com Deutscheland e Vueling Airlines, sottolineando come questa disposizione sia volta a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e che, di conseguenza, essa contribuisce a garantire la tutela del cliente che si avvalga dei servizi medesimi.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha sottolineato che l’art. 23, par. 1, secondo periodo, deve essere interpretato nel senso che il prezzo finale da pagare non solo deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi, ma deve essere precisato per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa e non, quindi, solo per il servizio aereo selezionato come avveniva nella fattispecie alla base del procedimento davanti al giudice a quo. Quest’obbligo di indicare il prezzo finale da pagare per ogni singolo volo di cui sia esposta la tariffa, e non solo per il volo selezionato, conferma l’esigenza che i clienti possano avere un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei, così da rispettare l’obiettivo generale di trasparenza dei prezzi aerei perseguito dallo stesso art. 23, par. 1, del reg. n. 1008/2008.

 


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