Come un pugno sul tavolo: il caso delle nuove norme europee in materia di “Paesi sicuri”

Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali si legge che l’Unione “Pone la persona al centro della sua azione” e si annuncia la trasformazione dell’Unione in uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Vasto programma, si dirà, e che richiede tempo, ma a giudicare dalle iniziative di questi ultimi anni in materia di lotta alle discriminazioni, trasparenza legislativa e amministrativa, o protezione dei dati viene da pensare che la direzione intrapresa dalle Istituzioni europee non sia quella prevista dalla Carta e dai trattati. Le politiche in cui questa regressione, rispetto al diritto primario, appare più evidente sono però quelle legate alla Human Mobility e alla Human Security ed in particolare le politiche legate alla protezione delle frontiere, alle migrazioni e all’asilo dove i diritti delle persone passano in secondo piano attraverso scelte politiche e amministrative che con i valori e i principi dei Trattati hanno ben poco a che fare. Mentre questi infatti proteggono e promuovono il diritto all’asilo e vietano le espulsioni le scelte legislative concrete circoscrivono sempre più l’esercizio del diritto d’asilo e promuovono le espulsioni.

Già in occasione della sofferta adozione delle misure legate al patto migrazione e asilo, durata più di dieci anni, si era parlato di una “Orbanizzazione” di fatto e di diritto delle norme europee che con il proseguire dei negoziati diventavano sempre più ambigue e confuse tanto da comportare un crescente contenzioso sia in sede nazionale che sovranazionale.

Con l’adozione, però, il 10 febbraio scorso dele due proposte di regolamento in materia di “Paesi sicuri” e con la prossima adozione delle norme in materia di rimpatri si sta ormai facendo un salto qualitativo sul piano politico, istituzionale, e, soprattutto giuridico.

Sul piano politico è ormai evidente che la c.d. “Maggioranza Ursula” uscita dalle elezioni europee del 2024 e che vedeva insieme PPE Socialisti Verdi e Liberali è stata sostituita da una maggioranza di centro-destra /destra estrema rappresentata graficamente dal risultato dei voti sulle due proposte di regolamento rispettivamente sul “concetto di paese sicuro” e sulla prima lista europea di “paesi sicuri”. 408 voti a favore del primo e 396 voti a favore del secondo mostrano in modo incontrovertibile che la nuova maggioranza di centro-destra / estrema destra può ormai tranquillamente imporre la propria agenda agli altri gruppi politici non solo in occasione dei voti in prima lettura, che pure sono il 90% dei voti legislativi e che richiedono la maggioranza semplice dei votanti, ma anche nel rimanente 10% dove è richiesta la maggioranza assoluta di 361 voti per poter modificare in seconda lettura la posizione eventualmente diversa del Consiglio.

La scelta politica ha però anche un importante impatto sugli equilibri istituzionali. La scelta del PPE su temi così essenziali di associarsi alla estrema destra pur di imporre la propria agenda politica può far perdere di credibilità all’istituzione parlamentare. Con questa strategia spregiudicata il partito di maggioranza relativa allinea infatti il Parlamento sulla posizione dei 15 governi nei quali il PPE è al potere ma questi ragionevolmente promuovono in seno al Consiglio una politica intergovernativa che tiene in conto le esigenze interne di ciascun Paese e non quelle dell’insieme dei cittadini europei. Non ci si deve quindi sorprendere della crescente insofferenza del Consiglio nei confronti dell’altro co-legislatore anche quando questo pretenda di esercitare le proprie prerogative (come avvenuto recentemente con la richiesta di parere alla Corte sulla compatibilità dell’accordo con il Mercosur con il Trattato).

Ma i problemi maggiori sollevati dai testi votati dal PE e che saranno ratificati dal Coreper il prossimo 18 febbraio (con la sola astensione dell’Ungheria per la proposta di lista europea) e quindi dal Consiglio (senza dibattito come punti A) sono ovviamente di tipo giuridico e toccano in particolare la procedura di adozione del provvedimento.

E’ solo il caso di notare che queste modifiche al Regolamento 2024/1348 che sarà operativo dal giugno di quest’anno e che, a sua volta, sostituirà la Direttiva “procedure” del 2013 non hanno fatto oggetto di alcuna valutazione di impatto.

Peggio, le schede paese dell’Agenzia Europea per l’Asilo che hanno giustificato l’inserimento dei rispettivi paesi nella lista europea non sono mai state pubblicate e non sono tuttora accessibili.

Tale mancanza di trasparenza viola in modo evidente non solo lo storico obbligo delle istituzioni dell’Unione di motivare i propri atti (art. 296, par. 2, TFUE) ma anche il recente obbligo generale di trasparenza legislativa ripreso nell’art.15.2 del TFUE secondo il quale Parlamento e Consiglio debbono deliberare e votare in pubblico gli atti legislativi dell’Unione.

Ma l’assenza di trasparenza sulle informazioni che giustificherebbero l’inclusione di questo o quel Paese tra quelli “sicuri” viola anche gli obblighi risultanti dalla recente giurisprudenza della Corte in materia.

E’ infatti solo il caso di ricordare che nelle sentenze riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli] del 1 Agosto 2025 e C‑718/24 [Aleb] del 5 febbraio di quest’anno (i), la Corte ha affermato in modo inequivoco che le informazioni relative ai paesi definiti “sicuri” debbano essere accessibili quando non addirittura direttamente allegate alle leggi o provvedimenti nazionali che qualificano in tal modo i paesi in questione.

Ora, non si vede come lo stesso obbligo di trasparenza che si applica agli Stati Membri per le liste nazionali non si debba applicare anche alla lista europea fin dalla fase iniziale di formazione con ciò permettendo già in fase di definizione della lista la partecipazione dei cittadini e della società civile (art.10.3 e 11 TUE).

A fronte di questa grave mancanza di trasparenza suonano quanto meno apodittiche le affermazioni riprese nel testo del Regolamento sulla lista dei paesi sicuri secondo le quali “…in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all’adesione all’Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi per i richiedenti di tali paesi..”. Ancor più fa l’effetto di un pugno sul tavolo l’affermazione secondo la quale “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.”

Ora, la mancanza di trasparenza durante il processo di formazione del regolamento sulla lista europea dei Paesi rischia di porre una seria ipoteca sulla sua validità come anche sulla legittimità della presunzione legale di inammissibilità delle domande di asilo presentate dai cittadini di tali paesi da esso prevista.

Non ci sarebbe da essere sorpresi se il tema del rispetto dei principi di trasparenza nella formazione delle leggi europee figurasse prima o poi fra le domande che qualche giudice nazionale vorrà porre alla Corte in sede di applicazione del Regolamento UE 2024/1348.