Brexit means Brexit… anche per gli avvocati

Il 20 giugno 2022 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato un’ordinanza, nel caso T-449/21, Natixis c. Commissione europea, che riporta all’attenzione i limiti sorti per gli avvocati del Regno Unito quanto alla possibilità di patrocinare presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) a seguito della Brexit.

La società Natixis, con sede a Parigi, con ricorso del 30 luglio 2021, impugnava una decisione ex art. 101 TFUE della Commissione europea nella parte che la riguardava, assistita da un collegio difensivo composto da diversi legali, ovvero J. Stratford e R. Howell, barristers, e E. Davis e M. García, solicitors, nonché da J. J. Lemonnier, avvocato. Come noto, ai sensi dell’art. 19, comma. 4, dello Statuto della CGUE «[s]olo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte». Visto il recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, si poneva, pertanto, fin da subito, la questione della capacità di rappresentanza tecnica presso il Tribunale dei barristers e dei solicitors designati.

Con lettera del 7 settembre 2021, il Presidente del Tribunale negava l’autorizzazione al patrocinio presso la Corte al barrister Howell, nonché ai solicitors Davis e Garcia, poiché, dai certificati depositati ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Regolamento di procedura del Tribunale, risultava che essi fossero abilitati unicamente al patrocino presso le giurisdizioni britanniche. La ricorrente chiedeva al Tribunale le motivazioni di tale decisione con lettera dell’11 ottobre 2021: il Tribunale, pertanto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ai sensi degli artt. 89 e 90 del Regolamento, nonché dell’art. 24, par. 2, dello Statuto, sentiva innanzitutto la solicitor Garcia, la quale aveva presentato (oltre all’attestazione britannica) un certificato rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Parigi dal quale risultava la sua iscrizione con il proprio titolo di origine ai sensi della direttiva 98/5 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica. Come è noto, secondo quanto disposto dall’art. 5, par. 3, di detta direttiva, finché l’avvocato stabilito non viene considerato assimilato a quelli dello Stato ospitante (e quindi finché non ha completato il percorso ivi descritto), detto Stato può riservare l’attività di difesa e rappresentanza in giudizio agli avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante ed imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio titolo professionale di origine di agire di concerto con essi. Il Tribunale chiedeva, quindi, informazioni al Governo francese circa la possibilità per i legali britannici di patrocinare presso le giurisdizioni francesi. Nel frattempo, la solicitor Garcia depositava un certificato attestante l’idoneità a patrocinare presso le corti irlandesi: sulla base di questa circostanza, trattandosi di un legale autorizzato al patrocinio presso gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, il Tribunale autorizzava detta legale a patrocinare nella causa (cfr. ordinanza, punto 10).

Essendo, invece, ancora precluso l’accesso al barrister Howell e al sollicitor Davis, la ricorrente richiedeva nuovamente, con lettera del 14 marzo 2022, le motivazioni del diniego dell’autorizzazione al patrocinio. Ne nasceva un incidente processuale ai sensi dell’art. 130, parr. 2, 5 e 7 del Regolamento, diretto a far sì che il Tribunale si pronunciasse con atto separato nel più breve termine possibile, dopo aver dato alle parti la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito. Dall’ordinanza in commento, sembra che solo la Commissione europea abbia depositato le proprie osservazioni (cfr. ordinanza, punto 13).

In via preliminare, il Tribunale precisa che l’incidente di procedura non ha alcun impatto sulla ricevibilità del ricorso, essendo in ogni caso la ricorrente validamente rappresentata da altri avvocati (cfr. ordinanza, punto 14).

Nel merito, il Tribunale, dopo aver ricordato le condizioni per la rappresentanza tecnica presso la CGUE, previste dall’art. 19 dello Statuto, ed in particolare che le parti diverse da Stati e istituzioni devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, procede all’analisi degli accordi internazionali in essere con il Regno Unito, per verificare se vi siano disposizioni che consentano, in ogni caso, il patrocinio dei legali britannici presso la CGUE.

Il primo strumento preso in esame è l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“Accordo di recesso”), in particolare gli artt. 87, 90 – 92 e 95 che prevedono la possibilità di patrocinio per gli avvocati britannici presso la CGUE in alcune ipotesi che, come sottolineato più volte dallo stesso Tribunale, sono tassative (cfr. ordinanza, punto 18). La prima circostanza presa in esame dal Tribunale è quella di cui all’art. 91, par. 1, ovvero l’ipotesi della continuità del patrocinio: per le cause iniziate prima della fine del periodo di transizione (ovvero il 31 dicembre 2020), l’avvocato può rimanere fino alla fine del giudizio (ovvero anche per la fase di appello presso la Corte di giustizia, nonché per il successivo, eventuale, giudizio di rinvio presso il Tribunale).

La seconda ipotesi riguarda le cause iniziate dopo il 31 dicembre 2020, ma relative all’impugnazione di decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione prima di tale data e rivolte al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito, in virtù dell’art. 91, par. 2, prima frase, dell’Accordo di recesso, in combinato disposto con l’art. 95, paragrafi 1 e 3. In tale ipotesi rientrano anche le decisioni adottate in materia di intese e concentrazioni nonché di aiuti di Stato purché i relativi procedimenti siano stati avviati, rispettivamente, prima del 31 dicembre 2020 e del 31 dicembre 2024 (cfr. ordinanza, punti 20 e 21).

Ancora, il patrocinio presso la CGUE è altresì concesso agli avvocati britannici quando il Regno Unito interviene nei giudizi pendenti presso detta giurisdizione, ai sensi dell’art. 90, par. 2 dell’Accordo (cfr. ordinanza, punto 22). Tale facoltà di intervento è prevista, successivamente alla fine del periodo transitorio in alcune limitate ipotesi, ovvero: (i) nelle procedure di infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE avviate nei confronti di Stati membri, entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione (o entro il giorno dell’ultima pronuncia emessa dalla Corte nei confronti del Regno Unito nell’ambito di una procedura di infrazione contro lo stesso avviata ai sensi dell’art. 87, par. 1, Accordo di recesso), ove anche il Regno Unito fosse soggetto agli stessi obblighi discendenti dal diritto dell’Unione prima della fine del periodo transitorio; (ii) nei rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE relativi a atti o disposizioni del diritto dell’Unione che erano applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione (cominciati entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione); (iii) nelle cause di impugnazione di atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione adottati prima della fine del periodo transitorio (secondo quanto disposto dall’art. 95 dell’Accordo).

Secondo il Tribunale, nessuna delle richiamate ipotesi tassative previste dall’Accordo di recesso sussiste nel caso di specie. Il ricorso, infatti, è stato depositato dopo il 31 dicembre 2020, per impugnare una decisione adottata al termine di un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE che era ancora in corso al 31 dicembre 2020.  Ad una prima analisi, si sarebbe potuta ritenere configurabile l’ipotesi di cui all’art. 91, par. 2, prima frase, dell’Accordo di recesso, in combinato disposto con l’art. 95, parr. 1 e 3, del medesimo accordo. Il Tribunale però chiarisce che tale ipotesi non è ravvisabile nel presente caso perché la ricorrente è una società di diritto francese, con sede in Francia e, dunque, non si può considerare che la decisione sia rivolta al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito come previsto dall’art. 91, par. 2, prima frase, dell’Accordo di recesso in combinato disposto con l’art. 95, parr. 1 e 3.

Secondo il Tribunale, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la decisione impugnata fosse contestualmente diretta ad altre società del Regno Unito, in virtù della costante giurisprudenza secondo cui una decisione della Commissione, pur apparendo come unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali, adottate nei confronti di ciascuna impresa destinataria. Stessa considerazione per le allegazioni della ricorrente, secondo le quali essa sarebbe stabilita nel Regno Unito come overseas company, essendo – a giudizio del Tribunale, sulla base dei documenti depositati – unicamente ivi registrata e non realmente stabilita (cfr. ordinanza, punti 27-28).

Il Tribunale considera poi privo di alcuna utilità il riferimento – effettuato dalla ricorrente – al precedente rappresentato dall’ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2021 nella causa T-422/21, Daimler AG c. EUIPO, che in effetti aveva respinto il ricorso come manifestamente irricevibile per difetto di rappresentanza tecnica, essendo stati designati unicamente dei legali britannici (oltre ad un “patent attorney” che però non è considerato come un avvocato ai sensi dell’art. 19 Statuto).

Per completezza, il Tribunale precisa che, quand’anche la ricorrente volesse invocare l’art. 94, par. 2, Accordo di recesso, il quale prevede per gli avvocati britannici il diritto di rappresentanza nell’ambito delle procedure amministrative di cui agli artt. 92 e 93 (ovvero nell’ambito di aiuti di Stato, concorrenza, OLAF) – cosa che evidentemente non è stata fatta – tale riferimento non avrebbe alcuna utilità perché detto diritto non si estende alla successiva – eventuale – fase giurisdizionale.

Terminata l’analisi delle norme rilevanti dell’Accordo di recesso, il Tribunale verifica se un fondamento alla possibilità di patrocinio dei legali britannici presso la CGUE possa essere trovato nell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (“ASC”) (al contrario di quanto fatto nel citato precedente T-422/21, Daimler AG c. EUIPO, ove detto accordo non era stato preso in considerazione). A questo proposito, il Tribunale prende in considerazione l’art. 194, par. 1, il quale prevede che una Parte dell’Accordo possa autorizzare un avvocato dell’altra Parte a prestare servizi legali in alcune ipotesi. Tuttavia, l’art. 193, alle lettere a) e g), esclude espressamente il diritto dell’Unione europea dal diritto nell’ambito del quale può operare l’avvocato in questione nonché la rappresentanza in giudizio dai servizi giuridici che possono essere prestati.

Infine, il Tribunale sottolinea che, essendo stato il ricorso depositato dopo il 31 dicembre 2020, non è possibile esaminare se vi siano norme fondanti il patrocinio dei legali britannici nel diritto dell’Unione europea. Il Tribunale aggiunge che potrebbero esservi norme nazionali che potrebbero abilitare gli avvocati del Regno Unito a patrocinare presso le proprie giurisdizioni, ma questo non è il caso della Francia, come confermato dal Governo francese. Il Tribunale ricorda, infatti, che la possibilità per i legali britannici di patrocinare in Francia è possibile solo per coloro che hanno completato il percorso per il riconoscimento della qualifica (o lo hanno quanto meno avviato) prima della fine del periodo di transizione (cfr. ordinanza, punti 40-41). Il Tribunale non lo menziona espressamente, ma si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 27 e 28 dell’Accordo di recesso.

La conclusione del Tribunale, quindi, è che i legali Davis e Howell non possono essere riconosciuti come rappresentanti della società Natixis.

La pronuncia in esame si pone in continuità con quanto già stabilito dal Tribunale nella già richiamata ordinanza del 7 dicembre 2021, T-422/21, Daimler AG c. EUIPO, in cui, allo stesso modo, i barrister britannici nominati dalla società ricorrente non sono stati riconosciuti come abilitati al patrocinio. In tale occasione, il Tribunale aveva altresì specificato che il ricorso diretto all’annullamento di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO (al pari delle decisioni delle altre commissioni di ricorso delle agenzie), non rientra nelle situazioni previste all’art. 92, par. 1, dell’Accordo di recesso, al quale rinvia l’art. 91, par. 2, del medesimo accordo: si tratta, pertanto, di un ambito in cui non vi è alcuna possibilità di patrocinio per i legali britannici. In quel caso, la mancanza di rappresentanza tecnica ai sensi dell’art. 19 dello Statuto aveva comportato la pronuncia di irricevibilità del ricorso.

Vale la pena ricordare che le ipotesi menzionate dal Tribunale nell’ordinanza in esame non esauriscono tutte le possibilità di patrocinio per i legali britannici: vi è, infatti, ad esempio, la possibilità prevista dall’art. 161 dell’Accordo di recesso che consente agli avvocati britannici di assistere le parti in caso di rinvio pregiudiziale concernente la parte seconda dell’Accordo (dedicata ai diritti dei cittadini), entro otto anni dalla fine del periodo di transizione, oppure quando si tratti di rinvio pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’Accordo di recesso sollevato da un giudice di uno Stato membro (anche dopo la fine del periodo di transizione, stante il diritto di partecipazione del Regno Unito a tali procedimento). Vi sono anche le ipotesi di cui all’art. 87 dell’Accordo, menzionato, ma non analizzato dal Tribunale, ovvero le procedure avviate ai sensi dell’art. 258 e dell’art. 108, par. 2, TFUE contro il Regno Unito entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione. Si tratta evidentemente di ipotesi non rilevanti nel caso di specie, ma visto che il Tribunale ne riporta altre, parimenti non applicabili al caso di specie (ovvero l’ipotesi dell’intervento del Regno Unito ai sensi dell’art. 90, par. 2) avrebbe forse potuto menzionare anche le altre ipotesi, per ricostruire il quadro completo delle possibilità di patrocinio presso la CGUE per gli avvocati britannici.

In ogni caso, al di là delle poche e tassative ipotesi previste dall’Accordo di recesso, la Brexit ha interrotto la possibilità, per barrister e solicitor, di patrocinare presso la CGUE, non potendo più tali legali essere considerati avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro. Allo stesso modo, è venuta meno la possibilità per gli avvocati britannici di patrocinare presso le giurisdizioni degli Stati membri dell’Unione (e viceversa), salvo accordi bilaterali, con una notevole regressione quanto alla liberalizzazione della professione forense raggiunta in passato, nel mercato interno, grazie ai rilevanti strumenti di diritto comunitario (v. amplius M. Condinanzi, I. Anrò, Brexit: quelles sont le conséquences pour les avocats?, in RAE, 2018, p. 697 ss.). Purtroppo, l’ASC non ha fatto che confermare la fine di tale liberalizzazione. Se è pur vero che quelli legali sono tra i pochi servizi oggetto di una specifica disciplina nell’Accordo, l’articolato prevede limitate possibilità di esercizio degli stessi. In primo luogo, come ricorda il Tribunale nella pronuncia in commento, il diritto dell’Unione europea è espressamente escluso dall’oggetto della pratica legale, poiché la definizione di servizi giuridici designati oggetto della sezione, comprende solo i servizi giuridici connessi al diritto nazionale e al diritto internazionale pubblico, escludendo espressamente il diritto dell’Unione (cfr. art. 193, par. 1, lett. a); in secondo luogo, è esclusa l’attività giudiziaria, poiché il successivo art. 193, par. 1, lett. e) prevede unicamente i servizi di consulenza, arbitrato, mediazione e conciliazione.

Pertanto, Brexit means Brexit anche per gli avvocati. Rimane sullo sfondo la possibilità che gli Stati membri stipulino accordi bilaterali per consentire, su base reciproca, facilitazioni per l’esercizio dell’attività dei legali nelle rispettive giurisdizioni, al di là di quanto già previsto dall’ASC. È meno probabile che si possa raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea per “riammettere” i legali britannici presso la CGUE. Del resto, la volontà del Regno Unito di sottrarsi alla giurisdizione della CGUE è stata fin da subito uno dei punti fermi della negoziazione della Brexit. Non da ultimo, nel Northern Ireland Protocol Bill (su cui vedi il commento di S. Marinai in questa Rivista), viene prevista l’eliminazione di ogni residua area di competenza della CGUE, stabilendo che i giudici nazionali non debbano più essere vincolati dalle pronunce della Corte di Lussemburgo, né dai principi dalla stessa elaborati, nonché il divieto di sollevare rinvii pregiudiziali di fronte alla Corte di giustizia secondo quanto previsto dall’Accordo di recesso e dal Protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord.

Non si può, però, non ricordare che per gli avvocati britannici è sempre possibile ottenere l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni irlandesi, secondo un percorso semplificato quanto meno dalla prossimità e dalla lingua, esattamente come fatto dalla solicitor Garcia nel caso di specie, che per tale via ha ottenuto l’ammissione al patrocinio presso il Tribunale. Questa scorciatoia di fatto consente di “aggirare” tutti i divieti dell’Accordo di recesso almeno con riferimento all’accesso alla giurisdizione comunitaria, richiedendo l’art. 19, comma. 4, dello Statuto unicamente che il rappresentante di una parte sia un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni di uno Stato membro, senza alcun riferimento alla cittadinanza, non potendo quindi essere ravvisata alcuna forma di abuso del diritto. Di fatto, questa è un’altra manifestazione dell’apertura e delle possibilità offerte dall’ordinamento dell’Unione europea quanto alla libertà di circolazione dei professionisti.

 

 


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