Prime considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia Petlichev

La sentenza Petlichev, resa dalla Terza Sezione della Corte di giustizia, apporta un importante chiarimento sistemico sul rapporto tra rinvio pregiudiziale e controllo di costituzionalità negli ordinamenti nazionali. Il caso, sorto nell’ambito di un procedimento penale bulgaro, offre alla Corte l’occasione per riaffermare tre principi cardine: l’effettività dell’art. 267 TFUE, il carattere inderogabile del primato del diritto dell’Unione e l’obbligo, gravante anche sulle Corti costituzionali, di attivare il rinvio pregiudiziale quando operino come giudici di ultima istanza su norme rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In particolare, la Corte precisa che nessuna normativa interna può ritardare, disincentivare o subordinare il rinvio pregiudiziale a un previo esame di costituzionalità e che, in presenza di norme europee dotate di effetto diretto, il giudice comune è tenuto alla disapplicazione immediata del diritto interno incompatibile, non potendo ricorrere al giudizio costituzionale come alternativa equivalente. Particolare rilievo assume il passaggio in cui si chiarisce che anche le Corti costituzionali, quando investite in via incidentale, devono sollevare questioni pregiudiziali interpretative o di validità, non potendo adottare letture autonome del diritto dell’Unione né sindacare la portata delle decisioni della Corte di giustizia. La sentenza presenta significative ricadute per l’ordinamento italiano, nel quale la gestione della “doppia pregiudizialità” e del cd. “doppio percorso alternativo” è stata recentemente oggetto di oscillazioni giurisprudenziali.

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The Petlichev judgment, delivered by the Third Chamber of the Court of Justice, provides a significant contribution to the debate on the relationship between preliminary references and constitutional review within Member States. Arising from a Bulgarian criminal proceeding, the case gave the Court the opportunity to reaffirm three fundamental principles: the effectiveness of Article 267 TFEU, the non‑derogable nature of the primacy of EU law, and the obligation incumbent on constitutional courts – when acting as courts of last instance and reviewing norms falling within the scope of EU law – to submit a preliminary reference on questions of interpretation or validity. The Court clarifies that no national provision may delay, hinder, or condition access to the preliminary reference procedure upon prior constitutional scrutiny, and that, where EU norms producing direct effect are at stake, national courts must immediately disapply incompatible domestic provisions. The judgment also underscores that constitutional courts cannot rely on autonomous interpretations of EU law or question the scope of preliminary rulings, given the Court of Justice’s exclusive competence to interpret EU law definitively and to declare invalidity. The ruling holds particular relevance for the Italian legal order, which has recently experienced oscillations in managing the so‑called “double preliminary questions” or the “dual alternative route” between disapplication and constitutional review.

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