Affidamento “in house” e associazioni di pubblica utilità senza scopo di lucro.
Con la sentenza 19 giugno 2014, causa C-574/12, la Corte estende i principi della sentenza Stand Halle e RPL Lochau (causa C-26/03, 11 gennaio 2005), anche ai casi in cui nell’ente aggiudicatore vi siano imprese private non aventi scopo di lucro.
Questo è quanto è stato statuito nella pronuncia sul rinvio pregiudiziale proposto dal Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo, adito dal centro ospedaliero (Centro Hospitalar de Setùbal EPE) e dal SUCH (Serviço de Utilização Comum dos Hospitais) per confermare l’esistenza di un rapporto interno tra il SUCH e gli ospedali pubblici, che costituiscono la maggioranza dei suoi membri. Infatti, tale ospedale pubblico aveva concluso con il SUCH, associazione senza scopo di lucro che è preordinata alla realizzazione di una funzione di servizio pubblico, un accordo avente ad oggetto la fornitura di pasti e personale per il centro ospedaliero.
L’ appalto di servizi era stato affidato senza espletamento di alcuna gara, poiché, secondo i due contraenti, esistevano relazioni “in house” tra l’associazione e gli ospedali pubblici, che ne sono membri. Tuttavia, alla data dell’accordo il SUCH comprendeva 88 membri, di cui 23 erano istituti privati.
A nulla rileva che quest’ultimi fossero senza scopo di lucro, perché ciò che conta, secondo la Corte, è, invece, la natura privata. Infatti come era già stato chiarito nella sentenza Stand Halle e RPL Lochau, l’aggiudicazione diretta di un appalto offre all’entità privata presente, all’interno dell’entità aggiudicatrice, un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, anche se gli scopi perseguiti siano d’interessi e finalità apprezzabili da un punto di vista sociale.
Dunque, “la condizione relativa al «controllo analogo», dettata dalla giurisprudenza della Corte affinchè l’affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un’operazione «in house» non è soddisfatta e pertanto la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è applicabile” non solo se l’aggiudicatario è un’associazione di cui fanno parte imprese aventi scopo di lucro (cfr. sentenza Stand Halle e RPL Lochau). Ma la stessa conclusione vale anche quando l’aggiudicatario è un’associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro che, nel momento dell’affidamento, ha tra i suoi membri soggetti privati (anche se si tratta di istituzioni caritative).