Adottato il decreto sulla modalita’ di redazione della tabella di corrispondenza relativa ai progetti di atti legislativi dell’ UE: possibili interrelazioni con la tabella di concordanza prevista all’art. 31 L 234/12

Nel quadro degli interventi che, a seguito della promulgazione della l. 234/12, sono volti a garantire una più efficace partecipazione dell’Italia alla formazione ed al recepimento del diritto dell’Unione europea, si inserisce anche il DPCM del 17 marzo scorso, che disciplina le modalità con cui le amministrazioni con competenza prevalente nella materia oggetto di regolamentazione/disciplina da parte del legislatore dell’Unione europea devono redigere la tabella di corrispondenza tra le disposizioni, appunto, del progetto legislativo dell’UE e le norme nazionali vigenti.

Il predetto decreto è stato adottato per dare compiuta attuazione all’art. 6, co. 5, della l. 234/12, che disciplina gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nazionale circa i progetti di atti legislativi dell’UE, al fine di agevolare la partecipazione delle Camere al processo di formazione di questi ultimi.

In sostanza il Governo è tenuto, attraverso l’amministrazione con competenza prevalente nella materia, ad elaborare, nel termine di 20 giorni dalla trasmissione alle Camere di un progetto di atto legislativo europeo, una relazione tecnica sulla valutazione del progetto che deve essere accompagnata – per l’appunto – dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le normative nazionali vigenti.

La tabella deve contenere l’indicazione delle disposizioni del progetto di atto legislativo dell’UE e delle corrispondenti norme nazionali. A ciò si aggiunge un «commento» a cura dell’amministrazione competente, che metta in rilievo i seguenti aspetti: la natura primaria o secondaria della norma, la competenza ai sensi dell’art. 117 Cost., eventuali oneri finanziari, l’impatto sull’ordinamento nazionale, gli oneri amministrativi aggiuntivi, le amministrazioni coinvolte e l’eventuale necessità di un intervento normativo di natura primaria o secondaria.

La redazione della tabella di corrispondenza dovrebbe consentire al Governo di fornire al Parlamento «un’informazione qualificata» sui progetti di atti legislativi dell’Unione, secondo il disposto dell’art. 6, co. 4, della l. 234/12.

Ma sembra possibile un’osservazione ulteriore, sebbene in assenza, al momento, di una prassi applicativa.

Con il nuovo decreto è stata data attuazione ad una norma – l’art. 6 precitato – che contiene una disciplina riguardante la sola fase ascendente (ossia il processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell’Unione). Tuttavia, tale previsione può – e dovrebbe auspicabilmente – essere posta in correlazione con l’art. 31, co. 2, l. 234/12che prescrive, in sede di trasposizione, la predisposizione di tabelle per verificare la concordanza tra le disposizioni del decreto legislativo di recepimento e la direttiva da recepire.

In altre parole, le tabelle di corrispondenza previste dal nuovo decreto, se attentamente compilate, possono contenere utili indicazioni da trasferire nelle tabelle di concordanza ex art. 31 precitato. La stessa amministrazione, che ha elaborato le tabelle di corrispondenza, nel compilare quelle di concordanza avrebbe già effettuato il lavoro di individuazione delle disposizioni dell’atto legislativo europeo e di quello nazionale (salve modifiche che intervengano tra la fase di proposta e la fase di adozione dell’atto dell’Unione) e avrebbe già contezza, fin dalla fase ascendente, degli aspetti fondamentali per ogni disposizione (quelli rilevati nel «commento» delle tabelle di corrispondenza, da riportare eventualmente anche nella sezione «commenti conclusivi» delle tabelle di concordanza) e degli interventi che si renderanno necessari, a livello interno, per conformare il nostro ordinamento legislativo agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione.

In tal modo, dunque, le tabelle di corrispondenza previste dal nuovo decreto potrebbero già contenere informazioni utili per il secondo profilo di cui si compone la partecipazione dello Stato al processo di integrazione europea, ovverosia la fase discendente (l’adempimento, da parte dell’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione), cui inerisce l’art. 31, co. 2. l. 234/12.

Inoltre, tramite la tabella di corrispondenza possono essere messi in evidenza alcuni elementi di criticità che, essendo “anticipati” alla fase ascendente, possono venire discussi e risolti già nel quadro del negoziato sull’adozione dell’atto “europeo”.

Per tale via, l’attività di trasposizione completa e corretta (in primis) delle direttive da parte dell’Italia risulterebbe più semplice e celere, riducendosi il rischio di incorrere in infrazioni.


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