Verso il raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione: in vigore il regolamento n. 2015/2422 che modifica il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Il 25 dicembre 2015 è entrato in vigore il regolamento (UE, Euratom) n. 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”), già oggetto di revisione, da ultimo, nel 2012, con la riforma attuata con il regolamento n. 741/2012.

Il regolamento n. 2015/2422 fa seguito alla proposta (rectius, «richiesta», secondo la terminologia propria dell’art. 281 TFUE, che detta regole specifiche per la modifica dello Statuto della CGUE) presentata dalla Corte in data 13 ottobre 2014 e condurrà al raddoppio dei giudici del Tribunale dell’Unione europea (“Tribunale”), con l’obiettivo di ridurre sia il numero di cause pendenti, sia la durata dei procedimenti dinanzi a quest’ultimo.

Come è noto, la precedente richiesta ex art. 281 TFUE avanzata dalla Corte di giustizia il 28 marzo 2011, intesa ad aumentare i giudici del Tribunale di dodici unità, si era sostanzialmente arenata a causa, per un verso, delle difficoltà di individuare un meccanismo per la “ripartizione” dei giudici aggiuntivi tra gli Stati membri e, per altro verso, della posizione contraria del Tribunale (cfr. M. Condinanzi, Commento all’art. 254 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Le fonti del diritto italiano – Trattati dell’Unione europea, 2a ed., Milano, 2014, p. 1957 ss., spec. p. 1962). Su invito della presidenza italiana del Consiglio dell’Unione, la Corte ha quindi formulato la richiesta del 13 ottobre 2014, proponendo un aumento graduale dei giudici del Tribunale, che diventeranno due per Stato membro (e, pertanto, fatta salva l’adesione di nuovi Stati, a riforma completata, cinquantasei).

Precisamente, l’aumento dei giudici sarà posto in essere in tre fasi, essendo previsto dal “nuovo” art. 48 Statuto che: (i) dodici giudici supplementari siano nominati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 2015/2422 (ovvero, come detto, dal 25 dicembre 2015); (ii) altri sette giudici entrino in funzione dal 1° settembre 2016; (iii) infine, a decorrere dal 1° settembre 2019, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato membro. Se, dunque, il primo incremento è stato disposto con efficacia (pressoché) immediata «al fine di ridurre rapidamente l’arretrato di cause pendenti» (considerando n. 8 del regolamento n. 2015/2422), la seconda e la terza fase prenderanno avvio in corrispondenza, rispettivamente, con il rinnovo parziale del Tribunale della funzione pubblica (“TFP”) – che dovrebbe essere soppresso, con contestuale trasferimento al Tribunale delle competenze e dei sette posti di giudice del TFP (nonché del suo personale e delle sue risorse) – e del Tribunale.

L’art. 3 del regolamento n. 2015/2422 prevede, inoltre, che entro il 26 dicembre 2020 la Corte di giustizia elabori, con l’ausilio di un consulente esterno, una relazione sul funzionamento del Tribunale, destinata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Siffatta relazione si soffermerà, in particolare, oltre che sull’efficienza del Tribunale e sull’utilizzo delle risorse ad esso destinate, sull’efficacia del raddoppio dei giudici e sull’opportunità di istituire sezioni specializzate e/o di introdurre altre modifiche strutturali. Un’altra relazione, destinata alle medesime istituzioni di cui sopra, sarà invece elaborata dalla Corte di giustizia, entro il 26 dicembre 2017, in merito ad eventuali modifiche concernenti la ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali ex art. 267 TFUE: è noto, infatti, che il disposto dell’art. 256, par. 3, TFUE, ai sensi del quale il Tribunale «è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto», è rimasto, sino ad oggi, lettera morta, la competenza pregiudiziale essendo (ancora) attribuita esclusivamente alla Corte di giustizia.

Un’attenzione particolare, con riferimento alle future nomine dei giudici del Tribunale, è stata posta dai legislatori dell’Unione al tema dell’equilibrio di genere, ritenuto «di fondamentale importanza» (considerando n. 11 del regolamento n. 2015/2422) e perseguito con una progressiva modifica del sistema dei rinnovi parziali del Tribunale (mediante una revisione dell’art. 9 Statuto), in modo tale da portare i governi degli Stati membri a proporre contestualmente due giudici, allo scopo di privilegiare la scelta di una donna e di un uomo. Questa prospettiva, che trova fondamento nell’obiettivo dell’Unione europea, di cui all’art. 3 TUE, di promuovere la parità tra donne e uomini, è ribadita in una dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regolamento n. 2015/2422.

Le modifiche allo Statuto della CGUE introdotte con il regolamento in esame non rappresentano soltanto una riorganizzazione interna della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma costituiscono una vera e propria riforma dell’architettura istituzionale di quest’ultima, che perderà l’attuale struttura “tripartita” con l’assorbimento del TFP all’interno del Tribunale. Anche per questa ragione, il procedimento di modifica dello Statuto della CGUE avviato con la richiesta della Corte di giustizia del 13 ottobre 2014 è stato accompagnato, come noto, da molte polemiche e da una netta contrapposizione tra le stesse istanze giurisdizionali coinvolte (tra i commenti critici cfr. C. Curti Gialdino e due contributi di A. Alemanno e L. Pech, reperibili qui e qui; in senso favorevole cfr., ad esempio, S. Peers, che in seguito è tornato sull’argomento: v. qui; per una riflessione successiva all’approvazione della riforma, cfr. D. Sarmiento).

Restano peraltro da chiarire diversi profili del nuovo assetto, ad esempio con riguardo all’istituzione, alla composizione ed alle funzioni di eventuali sezioni specializzate nell’ambito del Tribunale. La definizione di tali aspetti, nonché delle concrete modalità di funzionamento dell’organo giurisdizionale nella sua composizione via via più ampia, richiederà una (nuova) revisione del regolamento di procedura del Tribunale, già modificato nel 2015 (v. qui la versione attuale, in vigore dal 1° luglio 2015; in argomento cfr. il contributo di C. Amalfitano su questa Rivista), così come di quello della Corte di giustizia, da cui potrebbero essere soppresse, ad esempio, le disposizioni in tema di riesame (a meno che, nel mentre, e come accennato, non si decida di conferire al Tribunale la competenza pregiudiziale in determinate materie).

 


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