Tra “Dieselgate” e pressioni esterne: l’indipendenza del giudice della Turingia davanti alla Corte di giustizia

Nella cornice della nota vicenda “Dieselgate”, è giunta alla Cancelleria della Corte di giustizia una nuova causa, registrata con numero di ruolo C-276/20 e indicata, secondo gli attuali standard di anonimizzazione seguiti dal Giudice dell’Unione, come A, G, E contro B AG. Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale, depositata il 24 giugno 2020 ma tradotta (e resa disponibile) nelle altre lingue dell’Unione solo recentemente, in cui la ricorrente – dopo aver subito il ritiro nel 2018 della propria autovettura acquistata nel 2012 – decide di agire contro la nota casa automobilistica per il risarcimento dei danni pari a 21.000 euro, corrispondente al prezzo originario.

Gli aspetti innovativi di questa causa, che sembrano suggerire la necessità di seguirne gli sviluppi attentamente, sono diversi.

In primo luogo, infatti, il giudice a quo – un giudice civile tedesco, del Land della Turingia – solleva un quesito relativo alla legittimità “comunitaria” di una pronuncia del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, la nostra Corte di cassazione); in secondo luogo, il medesimo giudice pone alla Corte di giustizia gravi interrogativi sulla propria indipendenza quale «organo giurisdizionale» ex art. 267 TFUE.

Quanto alla prima questione, una sentenza della Corte federale del maggio 2020 ha stabilito che il costruttore del veicolo o del motore è responsabile ai sensi dell’art. 826 BGB (Bürgerliches Geseztbuch, codice civile), essendo il danno procurato intenzionalmente e in mala fede, in quanto l’installazione di un dispositivo atto a manomettere le emissioni di ossido di azoto è illecito ai sensi dell’art. 5, par. 2, prima frase del regolamento n. 715/2007/CE. Tuttavia, in virtù di tale pronuncia, il risarcimento del danno non corrisponde al prezzo originario dell’autovettura, ma alla compensazione tra questo e l’indennità dovuta per l’uso effettivo medio tempore fatto dall’acquirente.

a) Di fronte a tale principio di diritto, il giudice turingio chiede alla Corte di giustizia, in primo luogo, se così non venga leso il principio di effettività, in quanto gli obbiettivi perseguiti dalla normativa europea (la sicurezza stradale, la protezione dell’ambiente e della salute, l’uso razionale delle risorse energetiche, la tutela dei consumatori) non riceverebbero adeguata tutela da risarcimenti del danno irrisori a carico del costruttore. Sul punto l’ordinanza si presenta generica, non individuando precisamente le norme da cui deriverebbero le posizioni giuridiche riconosciute dal diritto dell’Unione il cui soddisfacimento risulti compromesso, e limitandosi ad un generale riferimento alla normativa in materia di immatricolazioni ed emissioni.

b) In secondo luogo, anche alcuni “diritti” e “principi” della Carta dei diritti fondamentali osterebbero alla compensazione del danno. Alla prima categoria il giudice del rinvio riconduce il diritto alla vita (art. 2, par. 1) e all’integrità fisica e psichica (art. 3, par. 1) in quanto «diritto umano ecologico» e – in virtù della loro stretta connessione al paradigma della dignità umana (art. 1) – si interroga se possano godere di effetto diretto orizzontale, dunque essere invocati direttamente in una controversia tra privati. Inoltre, sarebbero chiamati in causa anche i “principi” della protezione della salute (art. 35), dell’ambiente (art. 37) e dei consumatori (art. 38).

c) In terzo luogo, il giudice domanda alla Corte se vadano applicati in via analogica al caso de quo i principi elaborati sulla base della direttiva 1999/44/CE relativa alla vendita di beni di consumo e se il principio di effettività e i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione esigano l’applicazione di un tasso di interesse sul risarcimento del danno.

Venendo ora alla seconda questione, sulla scia della causa VQ c. Land Hessen(al momento del deposito dell’ordinanza, pendente; decisa con sentenza del 9 luglio 2020), il giudice del rinvio pone alla Corte un quesito circa la propria capacità di sollevare una domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sostenendo di doversi concludere in termini negativi per carenza del requisito di indipendenza. A tale esito si giungerebbe attraverso la lettura congiunta degli artt. 19 TUE, 47, par. 2 CDFUE e 267 TFUE; inoltre, il giudice suggerisce di interpretare in via analogica la giurisprudenza relativa al rinvio pregiudiziale delle autorità garanti della protezione dei dati personali, sempre sotto il profilo dell’indipendenza esterna.

In Germania tra potere giudiziario ed esecutivo vi sarebbero “relazioni pericolose”. Il fenomeno del distacco dei giudici verso uffici dell’esecutivo – pratica in fondo non dissimile a quella che si verifica nella giustizia amministrativa italiana, che vede consiglieri di Stato distaccati, pro tempore, all’interno delle strutture ministeriali… – darebbe vita ad «un’influenza indiretta, sottile e psicologica» del potere politico che neppure l’introduzione di «procedure di manifestazioni di interesse» («Interessenbekundungsverfahren»), tese ad una maggiore trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, è riuscita a scongiurare. La prassi troverebbe una precisa ragione storica nello Stato autoritario tedesco («Obrigkeitsstaat») e nel principio autoritario («Führerprinzip») nazionalsocialista: elementi estranei alla cultura giuridica tedesca («deutschen Rechtskultur»), residuo del passato ancora non scalfito dall’ordinamento democratico piuttosto che un tratto identitario dello Stato membro.

Ma la subordinazione del potere giudiziario all’esecutivo è “formalizzata” anche nella realtà normativa. Dall’art. 89, par. 2 della Costituzione della Turingia discende che il Ministro della giustizia procede alla nomina temporanea e a vita dei giudici, adiuvato da una commissione di selezione. L’art. 3 par. 1 ThürRiStAG (legge della Turingia relativa ai giudici e ai pubblici ministeri) prevede che il Ministro è incaricato della loro nomina e rimozione; il par. 2 sancisce che rappresenta la massima autorità dell’ordinamento giudiziario; il par. 3 lo include tra i membri della commissione di selezione. Risulta inoltre dal combinato disposto dell’art. 3 e 63 che il Ministro, in caso di disaccordo con la commissione sull’attribuzione di una promozione, può nominare un nuovo candidato o esercitare un diritto di veto. Ancora, l’art. 3 AGGV (legge recante attuazione della legge sull’ordinamento giudiziario) stabilisce che il Ministro decide il numero di Sezioni presso gli organi giurisdizionali mentre l’art. 10, par. 1, afferma che il controllo gerarchico sui giudici viene esercitato: a) dal Ministro sugli organi giurisdizionali ordinari e i pubblici ministeri del Land; b) dal presidente dell’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) e dal presidente del Landesgericht (Tribunale del Land) su quelli rientranti nella propria circoscrizione. Ne risulta che gli stessi presidenti sono sottoposti al controllo gerarchico. A questo, infine, si aggiunge la scarsità dei diritti riconosciuti alle rappresentanze del potere giudiziario nonché le difficoltà per rilevare, con i rimedi giurisdizionali esistenti, l’assenza di indipendenza dei giudici in Turingia.

Tale seconda questione sarebbe direttamente connessa con la vicenda “Dieselgate” in quanto «Lo Stato partecipa in misura cospicua alla resistente. In considerazione degli interessi economici e di politica del mercato del lavoro legati all’industria automobilistica tedesca, soprattutto in tempi di pandemia […] la pressione è straordinariamente elevata». A riprova di tale contesto normativo e lato sensu politico che minerebbe la propria indipendenza, il giudice porta a conoscenza della Corte due circostanze: a) una lettera del 9 aprile 2020 del presidente dell’Oberlandsgericht Dresden (Tribunale superiore del Land di Dresda) indirizzata ai presidenti dei Tribunali superiori dei Länder con la quale si caldeggiava la compensazione tra prezzi originari delle autovetture e l’indennità dovuta per l’uso effettivo nelle azioni risarcitorie dei casi pendenti “Dieselgate”; b) un «atteggiamento sempre più critico nei confronti dei rinvii pregiudiziali» dei giudici di primo grado (vengono riportate, in tal senso, le dichiarazioni del vicepresidente uscente del Tribunale costituzionale tedesco, Ferdinand Kirchhof).

Non è certo questa la sede né il tempo per un commento della causa, ancora nella sua frase embrionale. Tuttavia è opportuno assumere come termine di riferimento VQ c. Land Hessen, ripetutamente richiamata nell’ordinanza. In tale recente pronuncia la Corte di giustizia ha riconosciuto indipendente il tribunale amministrativo di Wiesbaden alla luce dell’art. 267 TFUE e, dunque, ricevibili le questioni pregiudiziali. Per quanto le norme nazionali che limiterebbero l’indipendenza esterna dei giudici siano di simile tenore, i procedimenti principali si basano su due controversie molto diverse. Mentre VQ c. Land Hessen prende le mosse da un contenzioso relativo all’accesso ai dati personali presso la commissione delle petizioni del Parlamento dell’Assia, il caso turingio si inserisce nella delicata vicenda “Dieselgate” e – a differenza del giudice di Wiesbaden – il giudice a quo motiva una correlazione tra la prima questione relativa alla normativa europea rilevante e la seconda sulla propria indipendenza.

Il riferimento a “fatti esterni” alle domande pregiudiziali, per quanto contingenti, quali la lettera e il clima di generale avversione al rinvio pregiudiziale, ricorda invece il ben più drammatico caso Miasto Lowitz, dove l’apertura di procedimenti disciplinari a carico dei giudici polacchi, a motivo del rinvio operato, venne portata a conoscenza della Corte. Come in quel caso i giudici del Kirchberg potrebbero essere impensieriti dagli elementi circostanziali addotti, senza che, tuttavia, statuiscano espressamente nel senso dell’irricevibilità delle questioni per la mancanza di indipendenza dell’organo di rinvio.

Certamente la causa qui segnalata merita attenzione e farà discutere (M. Steinbeis, Dieselrichter in Deutschland?, 22.06.2020, in Verfassungsblog): non solo rappresenta una novità rispetto alle altre vicende “Dieselgate” pervenute alla Corte di giustizia (C-693/18 e C-343/19), in quanto si chiede apertamente la compatibilità comunitaria di una giurisprudenza nazionale dal forte impatto sui procedimenti pendenti nello Stato membro, ma si inserisce anche in un quadro dove i giudici comuni, nel tentativo di rinsaldare la propria natura costituzionale di giudici dell’Unione, sfidano gerarchie e prassi nazionali, nella speranza di trovare un giudice… a Lussemburgo.


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