Responsabilizzare il consumatore nella transizione verde: la proposta della Commissione europea

Il 30 marzo 2022 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una direttiva finalizzata ad aggiornare le norme dell’UE a tutela dei consumatori per responsabilizzarli nella transizione verde, rafforzandone al contempo i diritti.

Gli obiettivi di tale aggiornamento normativo sarebbero, in sintesi, quelli di consentire ai consumatori di compiere scelte d’acquisto maggiormente consapevoli e rispettose dell’ambiente, nonché di rafforzare la loro tutela rispetto a dichiarazioni sulla sostenibilità ambientale inattendibili o false, vietando sia la strategia di comunicazione c.d. “greenwashing” – ossia l’utilizzo di dichiarazioni ambientali ingannevoli –, sia le pratiche ingannevoli sulla durata prevista di un prodotto.

Si tratta di una proposta di riforma che rientra nel novero delle iniziative annunciate nella nuova agenda dei consumatori e nel piano d’azione per l’economia circolare – entrambe presentate nel 2020 – ove il comportamento del consumatore diventa fondamentale per raggiungere un’economia più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, temi resi ancor più imprescindibili dai recenti sviluppi nelle relazioni (anche) nel settore energetico tra l’UE e la Russia, e in particolare, alla luce dell’intento espresso dalla Commissione nel piano d’azione REPowerEU dello scorso 8 marzo di far diventare l’UE indipendente dal petrolio, dal carbone e dal gas russi (cfr. F. Eroico, Conflitto Russia-Ucraina: l’impatto sulle politiche energetiche in Europa e in Italia, in BlogDUE e P. Mengozzi, La politica della Commissione alla luce della pronuncia OPAL della Corte di giustizia del 15 luglio 2021 e della rottura dei rapporti tra l’Unione e la Russia, in BlogDUE).

Entrando nel cuore delle modifiche proposte, esse inciderebbero su due vigenti direttive in materia di tutela dei consumatori: la Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/EU), per obbligare i professionisti a informare, in modo chiaro, i consumatori sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti, e la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), per aggiungere agli attuali elenchi “nuove pratiche” considerate ingannevoli e/o sleali e, dunque, vietate.

La Direttiva sui diritti dei consumatori impone, attualmente, ai professionisti di informare i consumatori sulle caratteristiche principali dei beni o servizi e comprende altresì obblighi specifici di informazione in merito all’esistenza della garanzia legale di conformità e di ulteriori garanzie commerciali. Non vi è, tuttavia, alcun obbligo informativo circa l’eventuale assenza di garanzie commerciali di durabilità dei beni oggetto di contratto e la riparabilità materiale dei medesimi.

È proprio in questa lacuna normativa che si inseriscono alcune delle proposte di modifica oggetto di analisi, che interverrebbero, in modo particolare, sugli articoli 5 e 6 della Direttiva sui diritti dei consumatori, rubricati rispettivamente “Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali” e “Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.

Con l’eventuale adozione della proposta, il consumatore avrebbe diritto a ottenere informazioni circa l’esistenza di una garanzia commerciale di durabilità del bene, qualsiasi esso sia, a due condizioni: che abbia durata superiore a due anni e che il professionista sia stato messo, a sua volta, al corrente dal produttore dell’esistenza di tale garanzia. Ad ogni modo, anche in carenza del secondo presupposto anzidetto, per i prodotti che consumano energia, il professionista dovrebbe informare il consumatore (anche) circa la mancanza di informazioni da lui ricevute da parte del produttore, riguardanti l’esistenza o meno di una garanzia commerciale di durabilità del bene superiore a due anni. La proposta di riforma, dando esplicitamente rilevanza a tale diritto, richiede che l’informazione da fornire al consumatore abbia lo stesso rilievo di qualsiasi altra informazione, già prevista nella Direttiva sui diritti dei consumatori, quale quella sull’esistenza e sulle condizioni dei servizi post-vendita.

La direttiva proposta prevede, inoltre, che, per assicurare un’adeguata informazione ai consumatori, i professionisti debbano comunicare, per tutti i tipi di beni, le indicazioni riguardanti la riparazione dei medesimi messe a disposizione dal produttore, tra cui quelle sulla disponibilità di pezzi di ricambio e un manuale d’uso e di riparazione.

Per quanto, infine, concerne i beni comprendenti elementi digitali, contenuti e servizi digitali, alla luce delle modifiche proposte, i consumatori dovrebbero essere informati del periodo di tempo durante il quale saranno disponibili aggiornamenti gratuiti del software.

I produttori e i venditori decideranno il modo più appropriato per fornire al consumatore le informazioni sopra elencate, anche sotto forma di segnalazione sull’imballaggio o nella descrizione del prodotto sul sito web. In ogni caso esse dovrebbero essere offerte prima dell’acquisto, in modo chiaro e comprensibile e nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui alla Direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. L’obbligo di fornire tali informazioni ai consumatori integrerebbe e lascerebbe impregiudicati i diritti dei consumatori previsti dalle recenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, relative rispettivamente ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e ai contratti di vendita di beni (così come richiamate dal considerando n. 22 della proposta di direttiva).

Quanto specificamente alla proposta dalla Commissione circa la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali – modificando le formulazioni degli articoli 6 e 7 e l’allegato I della direttiva, riguardanti segnatamente le azioni ingannevoli, le omissioni ingannevoli e l’elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali – esse amplierebbero innanzitutto la lista delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non può ingannare il consumatore, includendo l’impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità dei prodotti. Inoltre, verrebbero aggiunte nuove pratiche considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso, come la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente. Infine verrebbero aggiunte nuove pratiche all’attuale elenco di pratiche commerciali sleali vietate, la c.d. “lista nera”. Tra queste, a titolo esemplificativo, si segnalano l’omissione nell’informare i consumatori dell’esistenza di una caratteristica introdotta nel bene finalizzata a limitarne la durabilità, l’utilizzazione di dichiarazioni ambientali generiche o vaghe, nonché l’esibizione di un marchio di sostenibilità avente carattere volontario ma non basato su un sistema di verifica da parte di terzi o stabilito dalle autorità pubbliche.

Le modifiche anzidette sarebbero funzionali ad offrire certezza del diritto per i professionisti, ma anche ad aumentare la fiducia dei consumatori nei marchi di qualità ecologica e nelle informazioni sull’impatto ambientale. Pertanto, da un lato, gli acquirenti saranno messi in grado di scegliere, tra i prodotti offerti nel mercato, quelli che siano effettivamente migliori per l’ecosistema e, dall’altro lato, i produttori commerciali, in concorrenza, saranno incoraggiati ad investire in beni ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente.

Tale proposta rientra chiaramente nel più ampio obiettivo della Commissione europea di fare dell’Unione il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che può essere raggiunto solo incrementando il consumo e la produzione sostenibile. Per perseguire tale scopo, la direttiva verrà integrata da altri progetti normativi, tra cui l’iniziativa sui prodotti sostenibili (anch’essa adottata il 30 marzo 2022) e le iniziative volte a dimostrare la veridicità delle affermazioni sulle prestazioni ambientali di prodotti e imprese e a promuovere la riparazione e il riutilizzo.

In definitiva, le revisioni analizzate mirano a sostenere i cambiamenti del comportamento dei consumatori necessari per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo, mettendo a loro disposizione migliori informazioni sulla durabilità e riparabilità dei prodotti e tutelandoli da pratiche commerciali che impediscano loro di fare acquisti più consapevoli e, dunque, più sostenibili.


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