Recepita la decisione quadro 2008/947/GAI: il principio del reciproco riconoscimento esteso alle decisioni che impongono sanzioni sostitutive alla detenzione o la liberazione condizionale

Con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2016, l’Italia ha provveduto a recepire la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Tale recepimento interviene con oltre quattro anni di ritardo rispetto alla scadenza del termine massimo concesso agli Stati membri per la trasposizione della decisione quadro negli ordinamenti nazionali (6 dicembre 2011) e oltre un anno dopo il venir meno dell’operatività del protocollo n. 36, allegato al TUE e al TFUE, relativo ai meccanismi di tutela giurisdizionale per gliatti del c.d. (ex) terzo pilastro dell’Unione europea(su cui v. C. Amalfitano, in questa Rivista).

Il ritardo nel recepimento, condiviso dall’Italia con numerosi altri Stati membri, è stato anche oggetto di rilievo e stigmatizzazione da parte della Commissione nel rapporto relativo all’attuazione delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI per la sua idoneità a pregiudicare, ovvero quanto meno a ridurre, i possibili effetti positivi derivanti dall’applicazione del principio del reciproco riconoscimento. In assenza dell’attuazione degli strumenti operativi in entrambi gli Stati interessati, infatti, la concreta ed effettiva applicazione del principio in parola non può trovare esecuzione.

Con il d.lgs.n. 38/2016, quindi, l’Italia ha senz’altro posto rimedio al proprio inadempimento e scongiurato il rischio dell’avvio di una procedura di infrazione nei propri confronti ma – e questo è l’aspetto forse più rilevante – ha altresì reso operativa l’applicazione di un pacchetto composito di normative potenzialmente idoneo a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

La trasposizione della decisione quadro 2008/947/GAI, infatti, va letta in combinato disposto con il recepimento della decisione quadro 2009/829/GAI in tema di misure alternative alla detenzione cautelare effettuato con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36nonché con le altre decisioni quadro recentemente recepite sulla scorta della legge di delegazione europea2014 (su cui v.C. Amalfitano, in questa Rivista) e con quella 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Per quanto concerne il suo contenuto, la decisione quadro 2008/947/GAI mira a garantire il riconoscimento in uno Stato membro di una sentenza definitiva emessa dall’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro contenente misure di sospensione condizionale di una pena restrittiva della libertà personale o, comunque, pene sostitutive alla detenzione.

Pertanto, salva l’ipotesi in cui lo Stato membro richiesto dovesse ritenere di opporre il rifiuto al riconoscimento per uno dei motivi codificati all’art. 11 della decisione quadro (quali riprodotti nell’art. 13 del decreto legislativo in esame), una volta ricevuta la decisione emessa dall’autorità dello Stato membro di emissione, la competenza sulla vigilanza del rispetto della misura imposta passerà in capo all’autorità dello Stato di esecuzione.

Sulla scorta dell’esperienza maturata con la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la decisione quadro 2008/947/GAI contempla (all’art. 10) un elenco di reati per i quali è da escludere la necessità di procedere al test della c.d. doppia incriminazione e per i quali, quindi, non potrà essere opposto dallo Stato di esecuzione il rifiuto all’esecuzione in virtù del solo fatto che il reato per il quale è stata inflitta la sanzione non è previsto come reato anche nell’ordinamento nazionale. Viceversa, per i reati non contemplati in tale elenco, lo Stato membro potrà subordinare – cosa che ha fatto l’Italia con l’art. 13, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 38/2016 – il riconoscimento della decisione straniera alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche nel proprio ordinamento.

Le misure che gli Stati membri si impegnano a riconoscere sono indicate all’art. 4, par. 1, della decisione quadro e sostanzialmente consistono nell’obbligo o nel divieto di frequentare determinati posti o determinate persone ovvero nell’obbligo di rimanere o di presentarsi in determinati posti in determinate ore, nonché nell’obbligo si svolgere o astenersi da determinate attività. Al par. 2 del medesimo art.4, la decisione quadro in parola lascia, inoltre, agli Stati la discrezionalità di indicare, in sede di trasposizione, l’eventuale disponibilità a sorvegliare misure ulteriori rispetto a quelle codificate nel paragrafo precedete.

Il Governo italiano, tuttavia, non ha ritenuto di dover fare uso di tale facoltà e, pertanto, si è limitato a riprodurre l’elenco delle prescrizioni contenuto nella decisione 2008/947/GAI.

Ciò detto, il d.lgs. n. 38/2016 individua in capo al Ministero della giustizia il compito di provvedere alla ricezione e alla trasmissione all’estero, previa traduzione, delle decisioni contenenti misure di sospensione cautelare e del relativo certificato (art. 3). Qualora, tuttavia, l’autorità che ha emesso la decisione dovesse provvedere direttamente alla traduzione della sentenza e del relativo certificato, dandone comunque comunicazione al Ministero della giustizia, il provvedimento potrà essere trasmesso direttamente alla competente autorità dello Stato di esecuzione (art. 7, comma 2).

Ad ogni modo, la trasmissione all’estero, previa verifica del consenso dell’autorità dello Stato di esecuzione a sorvegliare l’adempimento delle misure, potrà essere disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sempre che gli obblighi imposti debbano essere osservati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 6).

Per quanto concerne, invece, l’esecuzione in Italia delle misure connesse ad una sentenza di sospensione condizionale o di sanzioni alternative alla detenzione, il d.lgs. n. 38/2016 attribuisce alla Corte di appello del luogo in cui il destinatario del provvedimento ha la sua residenza abituale, ovvero ha dichiarato di volerla trasferire, la competenza a pronunciarsi sul riconoscimento della sentenza straniera (art. 9), con l’obbligo di trasmettere la decisione sul riconoscimento, adottata all’esito di un procedimento camerale, all’autorità dello Stato di emissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (art.12).


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail