Novità legislative in tema di assistenza linguistica nel procedimento penale

Avvalendosi della facoltà attribuita dall’art. 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, il Governo ha approvato il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 129, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, pubblicato in GURI n. 163 del 14 luglio 2016. La disposizione del citato art. 31 consente all’Esecutivo, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore di un decreto legislativo che recepisce una direttiva dell’Unione europea, di intervenire a parziale riforma della disciplina ivi contenuta, già emanata sulla base della delega conferita con legge di delegazione europea.

Per la prima volta tale meccanismo è stato utilizzato per integrare e correggere la normativa di attuazione di una direttiva, quale, appunto, la n. 2010/64/UE, che si inserisce nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, disciplinando il diritto all’assistenza linguistica. Con il d. lgs. n. 32/2014, il legislatore delegato aveva ridefinito i limiti e la portata del diritto in questione, innovando la disciplina contenuta all’art. 143 c.p.p., in conformità ai principi e ai criteri direttivi derivanti dal diritto dell’Unione europea. La necessità di intervenire sulla disciplina in questione, a distanza di due anni dall’entrata in vigore dell’intervento normativo del 2014, risiede nell’intento di evitare strumentalizzazioni e abusi del diritto all’assistenza linguistica, nonché, come enunciato nella stessa relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo in commento, nella finalità di snellire gli adempimenti che gravano sull’autorità giudiziaria, fatta salva l’esigenza di garantire comunque una tutela effettiva del diritto dell’imputato alloglotta.

Il d. lgs. n. 129/2016, che si compone di tre articoli (il terzo dei quali contiene la c.d. clausola di invarianza finanziaria), apporta alcune modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, oltre a prevedere l’istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori, consultabile sul sito del Ministero della giustizia secondo le modalità che saranno individuate con un successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne la modifica al codice di procedura penale, l’art. 1 del d. lgs. n. 129/2016, aggiunge il comma 2-bis all’art. 146 c.p.p., disposizione che disciplina il conferimento dell’incarico all’interprete o al traduttore. La novella, tenendo conto dell’eventualità che sia fornita un’assistenza linguistica a distanza, ovvero che l’interprete o il traduttore nominato sia residente nella circoscrizione di altro tribunale, attribuisce all’autorità giudiziaria procedente la possibilità di chiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza, il compimento per rogatoria delle attività previste dal comma 1 della medesima disposizione, per il conferimento dell’incarico.

Il successivo art. 2 del d. lgs. n. 129/2016 aggiunge un nuovo art. 51-bis alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, incidendo direttamente sull’applicazione dell’art. 143 c.p.p., come novellato nel 2014, attraverso una restrizione della portata del diritto all’assistenza linguistica gratuita. Il primo comma del nuovo art. 51-bis delle disp. att. c.p.p. limita il diritto dell’imputato all’assistenza di un interprete nei colloqui con il difensore (sancito dall’art. 143, comma 1, secondo periodo, del c.p.p.) ad un solo colloquio difensivo, salva l’autorizzazione, in casi eccezionali e a fronte di particolari esigenze difensive, di ulteriori colloqui assistiti dalla presenza di un interprete. La modifica normativa, da un lato, non incide sul diritto dell’imputato a incontrare più volte il proprio difensore e, dall’altro lato, non incide neppure sul suo diritto a farsi assistere da un interprete oltre il primo colloquio, in quanto la disposizione delimita esclusivamente il numero di colloqui difensivi assistiti da un interprete, i cui costi siano a carico dello Stato, per gli imputati non ammessi al gratuito patrocinio. Non si registra pertanto alcuna illegittima compressione del diritto di difesa, emergendo soltanto l’intento di contenere i costi derivanti dal riconoscimento della gratuità del diritto all’assistenza linguistica. L’interpretazione di questa disposizione deve essere estesa anche all’analoga previsione di cui all’art. 104, comma 4-bis, del c.p.p., così come evidenziato nella relazione illustrativa, ancorché non esplicitato nel testo del decreto legislativo.

I commi 2 e 3 del neo introdotto art. 51-bis disp. att. c.p.p. disciplinano due ipotesi di sostituzione della traduzione scritta di un atto con la traduzione orale. Si tratta, peraltro, di una possibilità che la stessa direttiva 2010/64/UE consentiva (art. 3, par. 7), ma della quale non si era avvalso il legislatore del 2014 in sede di recepimento. I presupposti che l’odierno legislatore delegato ha individuato, affinché possa darsi luogo a detta sostituzione, sono differenti. Il comma 3 attribuisce all’imputato stesso la facoltà di rinunciare alla traduzione scritta di un atto, comunicando tale volontà personalmente o a mezzo procuratore speciale all’autorità giudiziaria e dando atto nel verbale della rinuncia medesima. In questo caso è garantita la traduzione orale dell’atto, anche in forma riassuntiva. La seconda ipotesi, disciplinata al comma 2, consente all’autorità giudiziaria di disporre una traduzione orale in luogo di quella scritta, al ricorrere dei seguenti requisiti: l’esistenza di particolari ragioni di urgenza; l’impossibilità di fornire prontamente una traduzione scritta; l’assenza di pregiudizio del diritto di difesa. Anche in questo caso, all’imputato sarà garantita la traduzione orale.

Si segnala peraltro che, a differenza dello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Camere, il testo approvato e pubblicato contiene, al comma 4, la previsione della necessità della riproduzione fonografica della traduzione orale fornita in sostituzione di quella scritta, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3. L’inserimento di un onere procedimentale ulteriore, quale, appunto, la riproduzione fonografica, che, unitamente alla traduzione orale, sostituisca la predisposizione della traduzione scritta di un atto, potrebbe rischiare, a ben vedere, di ostacolare tanto l’intento di contenere i costi del procedimento, quanto lo scopo di snellire gli adempimenti che gravano sull’autorità giudiziaria che, con la modifica normativa, il legislatore delegato mirava a realizzare.

Infine, il comma 5 attribuisce la facoltà all’autorità procedente di disporre l’assistenza linguistica a distanza, qualora siano disponibili strumenti tecnici idonei e sempre che ciò non pregiudichi il diritto di difesa dell’imputato.

 


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