Meglio il giudice a Berlino (Lussemburgo)? Garanzie difensive e termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori amministrativi nella necessaria prospettiva europea

[nota a Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 12 Luglio 2021]

Abstract

Il commento analizza la sentenza della Corte costituzionale italiana relativa alla lacuna normativa contenuta nella legge 689/81 sulle sanzioni amministrative, che priva di un termine per la conclusione del procedimento tutte le fattispecie non rientranti in ambiti specificamente regolamentati (fra le quali possono annoverarsi anche numerose disposizioni sostanziali dell’Unione europea).

La Corte costituzionale ha dichiarato nella sostanza l’incompatibilità di una simile lacuna a svariate norme della nostra Costituzione, ma ha concluso per la manifesta inammissibilità dei quesiti sottoposti dal giudice remittente in quanto sottesi ad ottenere una pronuncia additiva “prevaricante” rispetto al potere discrezionale del legislatore di individuare la “durata” ragionevole del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Ciò comporta un ulteriore rinvio sine die della soluzione giuridica a un problema capace di incidere in profondità sui diritti fondamentali degli individui sottoposti a questi procedimenti nonché sul funzionamento dell’amministrazione anche quando applica le norme UE (cfr. ambiente, alimenti etc.). Inoltre la lacuna in oggetto nelle specifiche condizioni descritte appare in conflitto con altrettante disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali UE.

Il commento ipotizza, quindi, quali argomenti potrebbero condurre ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per consentire una definizione della questione che non lasci privi di tutela i cittadini attualmente coinvolti in procedimenti giudiziari di questo tipo e spinga il legislatore nazionale a calendarizzare una modifica alla normativa in questione il prima possibile. In particolare vengono esaminati i profili della autonomia procedurale degli Stati membri e della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo in base alle norme della Carta UE, il tutto nella prospettiva di una interpretazione conforme della l. 689/81 rispetto ai vincoli di efficacia, proporzionalità e dissuasività della disciplina sanzionatoria connessa a norme sostanziali di diritto dell’Unione europea ovvero della possibile disapplicazione della norma interna nella parte in cui la lacuna normativa esaminata consenta una ingiustificata e abnorme durata dei procedimenti sanzionatori amministrativi.

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(Per la sentenza oggetto di commento, v. qui).

Abstract (ENG)

This comment analyses the judgment of the Italian Constitutional Court on the regulatory gap in the general law on the procedure for the imposition of administrative penalties (law no. 689 of 1981). This rule does not provide a deadline in the ambit of administrative penalty proceedings, even when the penalty is imposed in accordance with European Union Law.

The Italian Constitutional Court stated that the gap mentioned above is not compatible with a number of Constitutional principles and rules, but dismissed the case because the solution would have implied an “addition” to the current structure of the law, which falls within the prerogatives of the Parliament (in particular, the decision related to the maximum duration of an administrative proceeding depends on the discretion of the national Legislator).

As a consequence, the juridical solution to this problem could be postponed “sine die”, with a negative impact on fundamental rights of people subject to these kind of proceedings as well as on the functioning of the public administration which is called to implement EU Law (as it happens, in particular, in the field of food law, environmental law etc.).

Furthermore, the gap in question seems to be in conflict with many different rules of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

The comment suggests some juridical issues that could lead to a preliminary referral on the basis of art. 267 TFEU, in order to allow the protection of fundamental rights of the defendant in these proceedings and, at the same time, to force the modification of the Italian Law No. 689 of 1981.

In particular the Author analyses the national procedural autonomy and the limit of the protection of fundamental rights on the basis of the EU Charter. The output suggested is the interpretation of the national law in conformity with the European Union Law or, in the cases where this is not possible, the disapplication of the national law in question in order to protect the fundamental rights of the defendant.

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(see here the judgment to which the comment relates).


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