L’avvio (già) complicato della Procura Europea

1. Il primo giugno scorso è divenuta ufficialmente operativa la Procura Europea, meglio conosciuta come EPPO (European Public Prosecutor Office).

Il nuovo organo europeo è competente nelle indagini e nella persecuzione di reati transfrontalieri a danno dell’erario europeo, come, ad esempio: frodi IVA, corruzione, attività di criminalità organizzata e riciclaggio, monitorando simultaneamente l’applicazione corretta dello Stato di diritto negli Stati membri.

Il concetto di una Procura europea era in preparazione da diversi anni, sin dalla dichiarazione di Tampere del 1999, con la quale per la prima volta si era fatto riferimento ad una giustizia comune europeae l’effettivo progetto è stato formulato nell’aprile 2017, allorché 16 Stati membri dell’Unione europea hanno stabilito di istituire un organo centralizzato con il precipuo compito di contrastare attivamente le frodi a livello europeo.

Ad oggi, gli Stati membri aderenti al progetto sono divenuti 22, ad esclusione di Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria e Svezia, anche se quest’ultima ha reso nota la possibilità di aderirvi nel 2022.

Tuttavia, anche i Paesi non aderenti hanno il compito di cooperare con l’EPPO.

2. Come si è detto, il concetto di Procura europea era stata fortemente caldeggiata da una parte degli Stati membri sin dagli inizi del 2000.

Tuttavia, il primo progetto formale per la concreta istituzione dell’EPPO risale al 2013 giusta proposta della Commissione europea, che necessitava, per l’approvazione, del voto unanime favorevole dei membri del Consiglio per poi essere sottoposta al vaglio dell’organo legislativo.

Nondimeno, pur a fronte di estenuanti trattative durate più di 3 anni, nel 2017 non si era ancora addivenuti al consenso unanime dei partecipanti sulla proposta dell’esecutivo.

Pertanto, la rosa degli Stati membri decisi a instaurare la procura sovranazionale hanno optato per una modalità istitutiva diversa, più snella ed agevole: la cooperazione rafforzata, sì come prevista dall’art.20 del Trattato sull’Unione europeae dal titolo III del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Tale procedura consente ad un numero minimo di nove Stati membri di costituire una cooperazione integrata in uno specifico ambito all’interno del diritto dell’Unione al fine di superare, proprio come nel caso di specie, uno stallo nella fase decisoria di una proposta.

Sulla scorta di tale meccanismo, gli Stati membri aderenti sono in grado di avanzare più rapidamente nell’ambito della materia scelta, senza dover imporre il medesimo proposito alla totalità degli Stati membri.

D’altro canto, è bene rimarcare come la menzionata procedura potrebbe altresì comportare una eterogenea applicazione del diritto dell’Unione per quanto concerne l’efficace protezione degli interessi finanziari europei nonché una azione europea penale fallace, dispiegata solo in alcuni Stati membri.

Nonostante tali eventualità, nell’aprile 2017 è stata avviata una cooperazione rafforzata al fine di istituire l’EPPO e nel giugno 2017 è stato formulato il Regolamento costitutivo, adottato il 12 ottobredal Consiglio.

3. L’EPPO, come menzionato, ha il compito di contrastare le frodi in danno delle finanze dell’Unione europeae, per tale ragione, ha competenza ad istituire indagini transfrontaliere e perseguire i reati contro il patrimonio europeo, nello specifico contro le frodi a danno di fondi europei d’importo superiore ai diecimila euro o di frodi IVA con un danno superiore ai dieci milioni di euro.

Questo obiettivo si rende necessario in quanto, da una stima condotta a livello europeo, si contano ogni anno perdite di incasso da IVA pari a 50 miliardi di euro a causa di frodi internazionali e un ingente uso improprio dei fondi europei.

Resta sottinteso che le autorità di contrasto nazionali avranno un ruolo cardine nella comunicazione delle notizie di reato all’EPPO e che esse coadiuveranno non solo la Procura europea ma gli altri organismi preposti, qualil’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)el’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

La sinergia tra queste autorità comporterà un’analisi capillare di tutti i territori dell’Unione e, d’altra parte, una competenza giurisdizionale molto più ampia, che valicando le frontiere nazionali, consentirà di perseguire anche le grandi criminalità e le truffe finanziarie transfrontaliere.

4. Sin dall’adozione del Regolamento EPPO del 2017, la Commissione ha tenuto regolarmente al corrente i Ministri della giustizia nazionali circa l’iter amministrativo necessario per l’istituzione della Procura e, nello specifico, ha richiesto che le capitali nominassero dei delegati nazionali per l’EPPO.

Ciononostante, Finlandia e Slovenia, pur avendo aderito al programma, non hanno ancora adempiuto tali nomine.

La mancanza appare fortemente preoccupante soprattutto da parte della Slovenia, che dal 1° luglio ricopre l’incarico dellapresidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europeae che pertanto dovrebbe mostrare la volontà di una maggiore cooperazione con l’Unione.

Il premier sloveno Janez Janša ha dapprima reso noto che il ritardo è stato dovuto a problemi procedurali e che la nazione avrebbe provveduto a indicare i delegati entro l’autunno per poi biasimare che molti Stati membri, quali Polonia, Ungheria, Svezia, Irlanda e Danimarca non abbiano aderito affatto all’EPPO, quasi a voler giustificare il ritardo sloveno.

Ad ogni modo, è bene rilevare che la figura dei delegati nazionali per l’EPPO è fondamentale perché essi diverrebbero unità autonome ed indipendenti dalla magistratura nazionale e lavorerebbero alle dipendenze della Procura europea, garantendo in tal guisa una assoluta terzietà ed imparzialità nella persecuzione di frodi o di utilizzi distorti o difformi di fondi europei.

Per il momento, il Procuratore capo europeo ha inoltrato una lettera al ministro della Giustizia sloveno, sottolineando come tali ritardi compromettano l’efficace lavoro dell’EPPO e incidano sulla corretta gestione finanziaria del bilancio europeo e sulla tutela degli interessi finanziari unionali.

Tuttavia, laddove la situazione si dovesse protrarre e l’atteggiamento ostativo della Slovenia non dovesse mutare, non è escluso che vi saranno ripercussioni nella cessione dei fondi europei (tra cui quelli del NextGenerationEu), che potrebbero essere vincolati ad un previo controllo del rispetto dello Stato di Diritto nello Stato membro.


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