L’addio della Corte di giustizia dell’Unione europea ai suoi Membri britannici

Poche ore prima della Brexit, la Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha pubblicato un breve comunicato stampa per illustrarne l’impatto sulla propria composizione. Senza nessuna sorpresa, la Corte ha annunciato che i propri Membri di nazionalità britannica avrebbero cessato il mandato al momento della Brexit e pertanto il numero dei componenti di Corte e Tribunale sarebbe stato ridotto di conseguenza: da oggi pertanto, i giudici della Corte di giustizia saranno 27 e quelli del Tribunale 54. Tale conclusione discende dall’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica che, già nel secondo considerando, prevede tra le conseguenze del recesso «lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i Membri di tali istituzioni [nda dell’Unione europea], organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito». Anche nella decisione (UE) 2019/584, che ha autorizzato la seconda proroga del termine ex art. 50, par. 3, TUE, all’undicesimo considerando, era specificato che «gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nominati, designati o eletti in relazione all’adesione del Regno Unito all’Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso». Del resto, il mandato del giudice britannico alla Corte di giustizia, Christopher Vajda, scaduto il 6 ottobre 2018, è stato rinnovato, precisando che l’incarico sarebbe terminato il 6 ottobre 2024 oppure in concomitanza con la data del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, qualora tale data fosse stata anteriore.  Diversamente, il giudice britannico presso il Tribunale, Ian Stewart Forrester, il cui mandato è scaduto il 31 agosto 2019, è rimasto in carica in regime di proroga ai sensi dell’art. 5, terzo comma, dello Statuto. Il Regno Unito ha poi scelto di non nominare del tutto il secondo giudice al Tribunale, il quale, ai sensi della riforma della CGUE avviata dal regolamento n. 2015/2422, a decorrere dal 1° settembre 2019, avrebbe dovuto essere composto da due giudici per Stato membro.

Diversa la situazione dell’avvocato generale Eleanor Sharpston, per la quale non è prevista una cessazione delle proprie funzioni al momento della Brexit: al contrario, rimarrà in carica in regime di proroga, ai sensi degli articoli 5 e 8 dello Statuto, fino alla nomina del nuovo avvocato generale. Nel proprio comunicato, la Corte di giustizia richiama a tal proposito la dichiarazione della Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 29 gennaio 2020 relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea: in tale documento viene precisato che il  recesso non incide sul numero di avvocati generali della Corte di giustizia, fissato a undici dalla decisione del Consiglio del 25 giugno 2013, ma – ovviamente – viene meno il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito dalla dichiarazione n. 38 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona. Tale posto sarà quindi integrato nel sistema di rotazione degli Stati Membri per la nomina degli avvocati generali che comprenderà pertanto sei avvocati generali. Secondo l’ordine protocollare, il prossimo Stato competente a proporre l’avvocato generale è la Grecia: la Conferenza ha deciso che il mandato dell’avvocato generale proposto dalla Grecia per il posto resosi vacante abbia termine alla data del prossimo rinnovo parziale dei Membri della Corte di giustizia, vale a dire il 6 ottobre 2021. La Conferenza ha, inoltre, stabilito che la Grecia proponga il rinnovo di tale mandato per sei anni, dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027. Tale soluzione appare meno scontata rispetto a quella adottata per i giudici, in quanto, non essendovi per gli avvocati generali un collegamento con la nazionalità degli Stati membri ai sensi dell’art. 19 TUE, né una corrispondenza numerica con gli stessi (essendo essi previsti in un numero inferiore ad essi fin dai Trattati istitutivi), si sarebbe potuta immaginare una “proroga” dell’attività della Sharpston fino alla scadenza del suo mandato, ovvero fino al 6 ottobre 2021.

Il comunicato non dice nulla, invece, sulla sorte dei funzionari e agenti britannici presso la Corte inseriti nei diversi servizi né dei referendari presso i cabinet dei giudici: il requisito della cittadinanza è necessario per l’assunzione, anche se in casi eccezionali è possibile derogarvi. Inoltre, il Gran Ducato del Lussemburgo ha recentemente adottato alcune semplificazioni per l’acquisto della cittadinanza lussemburghese. L’acquisto della cittadinanza dello Stato in cui ha sede l’istituzione presso la quale il funzionario è in servizio, ha però come conseguenza la perdita del diritto all’indennità di dislocazione e a quella di viaggio, con una significativa riduzione dello stipendio: tale fenomeno ha già portato all’instaurazione di alcune cause da parte dei funzionari (ex britannici) colpiti dalla misura.

In conclusione, il comunicato ricorda che, sebbene non vi siano più giudici britannici, la Corte di giustizia dell’Unione europea continuerà ad avere giurisdizione nei confronti del Regno Unito e dei suoi cittadini. All’art. 131, l’Accordo di recesso prevede, infatti, che, durante il periodo di transizione, le istituzioni, organi, organismi ed agenzie manterranno le proprie prerogative, in ragione delle proprie competenze, anche nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche ivi residenti o stabilite. La norma precisa che «in particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione in forza dei trattati». L’Accordo prevede poi una limitata giurisdizione della Corte nei confronti del Regno Unito (e delle persone fisiche o giuridiche ivi residenti) anche successivamente al termine del periodo di transizione. Ai sensi dell’art. 86 dell’Accordo, infatti, la CGUE continuerà ad essere competente a giudicare tutte le controversie iniziate da o contro il Regno Unito entro la fine del periodo di transizione, nonché sui quesiti pregiudiziali sottoposti alla Corte entro il medesimo termine da un giudice britannico. Inoltre, ai sensi dell’art. 87, la Corte resterà competente a giudicare delle procedure di infrazione, ai sensi dell’art. 258 TFUE o 108, par. 2, TFUE, relative alle violazioni del diritto dell’Unione europea o della Parte Quarta dell’Accordo di recesso, commesse entro la fine del periodo di transizione, purché il ricorso venga depositato dalla Commissione presso la Corte di giustizia entro quattro anni dalla data indicata. Sempre in virtù di tale norma, la Corte sarà competente anche per quelle procedure di infrazione, ai sensi dell’art. 258 TFUE o 108, par. 2, TFUE, instaurate dalla Commissione nel caso in cui il Regno Unito non ottemperi a (o non renda esecutiva nel proprio ordinamento) una decisione ex art. 95 dell’Accordo, ovvero una decisione adottata da un’istituzione ai sensi di una procedura amministrativa di cui all’art. 92 e 93, ovvero le procedure amministrative pendenti avanti a istituzioni, organi, organismi o agenzie e quelle relative agli aiuti di Stato o dell’Ufficio europeo anti frode (OLAF),entro il periodo transitorio la Commissione in questo caso ha tempo fino a quattro anni dall’adozione della decisione per iniziare la procedura di infrazione presso la Corte di giustizia (sul punto si consenta in rinvio a I. Anrò, L’impatto della Brexit sulla composizione ed il funzionamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, federalismi.it, 30 ottobre 2019).

 Le controversie relative al Regno Unito continueranno pertanto ad essere presenti nel calendario della Corte, ma non vi saranno più giudici britannici nelle sue sezioni: l’auspicio è che l’apporto dell’ordinamento britannico e del sistema di common law permanga nella tradizione della Corte.


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