L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito e il diritto internazionale privato.

La cooperazione giudiziaria in materia civile: una hard Brexit?

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito, faticosamente raggiunto negli ultimi giorni di dicembre 2020 prima della scadenza del periodo transitorio fissato dall’accordo di recesso, mentre contiene un’apposita sezione dedicata alla cooperazione giudiziaria in materia penale (Parte III), non contiene disposizioni concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile, settore nel quale si è quindi sostanzialmente concretizzata una hard Brexit (si vedano, tra gli altri, P. Bert, Judicial Cooperation in Civil Matters: Hard Brexit After All?; T. Folkman, A Hard Brexit for Civil International Judicial Assistance?). Le sole disposizioni che possano presentare un qualche rilievo indiretto per il diritto internazionale privato che si possano rintracciare nell’accordo sono invero da individuarsi nella parte dedicata ai servizi e agli investimenti (Parte II, Titolo II, art. 124, lett. k: definizione di «persona giuridica di una parte»; art. 128, let. b: esclusione dell’imposizione di forme specifiche di persona giuridica o joint venture per lo svolgimento di attività economiche; si veda A. Dickinson, Realignment of the Planets – Brexit and European Private International Law, p. 213, in nota).

Questo temuto risultato è tuttavia in parte mitigato, per un verso, dalla scelta del Regno Unito di recepire nel proprio ordinamento interno parte della disciplina contenuta in alcuni regolamenti dell’Unione, e, per altro verso, dalla partecipazione a strumenti multilaterali dei quali anche l’Unione, o quantomeno la gran parte dei suoi Stati membri, sono parti. Appare invece al momento difficoltosa la strada verso un’eventuale adesione alla Convenzione di Lugano del 2007, avendo la Commissione europea preso posizione negativamente sulla domanda nel frattempo presentata dal Regno Unito in tal senso. La Commissione ha rilevato in proposito l’assenza di un livello sufficientemente stretto di cooperazione con l’Unione europea e i suoi Stati membri che giustifichi la partecipazione a uno strumento concepito come strettamente parallelo alla disciplina propria dell’Unione (Valutazione della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, COM (2021) 222 def., 4 maggio 2021).

La ricezione materiale nell’ordinamento del Regno Unito dei regolamenti Roma I e Roma II

Chiaramente, la problematica posta dalla cessazione dell’applicazione nei confronti del Regno Unito degli atti dell’Unione europea adottati nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile si pone diversamente a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun atto. Per gli atti che contengono esclusivamente disposizioni concernenti la legge applicabile, le quali sono per di più destinate ad applicarsi universalmente, la soluzione consistente nella ricezione materiale della disciplina in questione nella legislazione interna del Regno Unito non presenta problematiche particolari, se non in termini di adeguamento alle successive modifiche che l’atto dell’Unione possa subire, nonché sotto il profilo, non trascurabile, dell’uniformità di interpretazione (si vedano A. Davì, A. Zanobetti, Brexit: lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale all’alba dell’exit day, p. xvii s.). Quest’ultimo problema è stato peraltro affrontato, in termini in qualche misura di compromesso, nello European Union Withdrawal Act 2018, il cui articolo 6 prevede che i giudici del Regno Unito debbano continuare a prendere in considerazione l’interpretazione delle norme dell’Unione recepite nel proprio diritto interno risultante dalle sentenze della Corte di giustizia emanate dopo il termine del periodo transitorio, fintantoché tali norme non siano modificate, precisando al tempo stesso che tanto la United Kingdom Supreme Court quanto la High Court possano discostarsi dall’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia nei limiti in cui avrebbero potuto discostarsi dalla propria giurisprudenza precedente (si veda A. Dickinson, cit., p. 214).

Materialmente, la ricezione materiale dei due regolamenti Roma I e Roma II nella legislazione interna del Regno Unito ha comportato l’introduzione di alcuni adattamenti, previsti dalle Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019, atti a rendere la disciplina in essi contenuta maggiormente in linea col contesto normativo nazionale nel quale viene ad essere calata, sostituendo, ad esempio, i riferimenti fatti alla legge di uno Stato membro con riferimenti al diritto del Regno Unito o di una sua parte.

Una soluzione simile, consistente nella ricezione materiale nella legislazione interna della disciplina recata dal regolamento con alcuni adattamenti resi necessari dal diverso contesto normativo nel quale le norme in questione vengono ad inserirsi, è stata adottata dalle Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 con rifermento al regolamento n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, pur venendo meno, evidentemente, la reciprocità nell’applicazione della disciplina recepita.

L’introduzione di regole specifiche di giurisdizione ispirate al regolamento Bruxelles I-bis

La situazione si presenta, infatti, inevitabilmente più complessa per quanto riguarda gli atti dell’Unione europea che disciplinano la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni, i quali presuppongono tendenzialmente una reciprocità nella loro applicazione e pertanto mal si prestano ad una applicazione unilaterale quale deriverebbe da una loro ricezione materiale nella legislazione nazionale. Ciò nondimeno, il Regno Unito ha creduto opportuno procedere parzialmente in questo senso, recependo, tramite le Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, le disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale in materia di contratti dei consumatori e di contratti individuali di lavoro contenute nel regolamento Bruxelles I-bis, in tutti i casi in cui, rispettivamente, il consumatore o il lavoratore sono domiciliati nel Regno Unito, e mantenendo parallelamente in vigore alcune disposizioni già contenute nella Schedule 4 del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, le quali a propria volta recepivano, con alcuni adattamenti, le disposizioni relative al foro generale del domicilio del convenuto, ai fori speciali e ai fori esclusivi contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, al fine dell’allocazione della giurisdizione tra i tre sistemi giurisdizionali interni al Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord). Una soluzione simile è stata seguita dalle Jurisdiction and Judgments (Family) (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 relativamente alla disciplina della giurisdizione nelle controversie in materia matrimoniale, con la ricezione dell’ampio ventaglio di criteri di giurisdizione alternativi previsti in materia dal regolamento Bruxelles II-bis, ad eccezione del criterio basato sulla residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta (v. A. Davì, A. Zanobetti, cit., p. xviii).

Al di fuori dei casi cui si applicano le disposizioni recepite ovvero la disciplina contenuta in convenzioni internazionali delle quali il Regno Unito sia parte, la giurisdizione nei tre sistemi giurisdizionali interni relativamente a tutti i procedimenti iniziati dopo la fine del periodo transitorio sarà retta dalle rispettive regole interne. Queste, nel caso dell’Inghilterra e Galles, si basano come regola generale sulla presenza del convenuto nell’ambito territoriale della giurisdizione, ovvero sull’autorizzazione alla notifica dell’atto introduttivo al convenuto non presente (service out of the jurisdiction). Ciò inevitabilmente comporta un sensibile balzo indietro di più di quarant’anni, ai tempi del famoso caso Maharanee of Baroda v. Wildenstein, nel quale una principessa indiana poté instaurare un’azione innanzi alla High Court nei confronti di un mercante d’arte parigino approfittando della sua venuta in Inghilterra per assistere alle corse ad Ascot.

Inevitabilmente, nell’ambito non coperto dalle disposizioni recepite, ritroveranno vigore tanto la dottrina del forum non conveniens quanto il potere di emanare anti-suit injunctions, strumenti tradizionali di common law che la Corte di giustizia nelle note sentenze Owusu per il primo, Turner e Allianz per il secondo, aveva ritenuto incompatibili coi presupposti del sistema europeo di allocazione della giurisdizione.

Le strade alternative aperte: la riviviscenza delle preesistenti convenzioni bilaterali e la cooperazione nell’ambito multilaterale della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato

All’interrogativo di quali strade si prospettino nello scenario attuale per il mantenimento di un livello adeguato di cooperazione giudiziaria in materia civile tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione europea, due appaiono essere al momento le risposte più realistiche. Esclusa dalle Regulations del 2019 la riviviscenza della Convenzione di Bruxelles del 1968 e revocata in dubbio la possibilità di un’adesione alla Convenzione di Lugano del 2007, la prima alternativa appare costituita da una rimessa in vigore delle convenzioni bilaterali che il Regno Unito aveva concluso con diversi paesi membri anteriormente alla sua adesione all’allora Comunità economica europea. Questa soluzione, oltre a presupporre tendenzialmente dei passi formali in tal senso, come avvenuto nel caso della convenzione bilaterale con la Norvegia che era stata superata dalla convenzione di Lugano (si veda A. Dickinson, cit., p. 218; nel senso, invece, per cui tali convenzioni avrebbero potuto riprendere automaticamente vigore, A. Davì, A. Zanobetti, cit., p. xi), presenta l’innegabile inconveniente di una frammentazione della disciplina in una pluralità di regimi bilaterali disomogenei, per tacere dell’obsolescenza delle regole contenute nelle convenzioni in questione, sovente concluse in epoca alquanto risalente.

La seconda soluzione, maggiormente plausibile, è offerta dall’intensificazione della partecipazione del Regno Unito alle convenzioni multilaterali in materia, con particolare riferimento a quelle adottate dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, delle quali l’Unione europea o i suoi Stati membri sono sovente a propria volta parti. Al riguardo, un segnale significativo in questa direzione è costituito dalla decisione del Regno Unito di aderire autonomamente alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di elezione di foro, con effetto retroattivo dalla data (1° ottobre 2015) in cui la Convenzione era inizialmente divenuta applicabile nei confronti del Regno Unito in quanto Stato membro dell’Unione europea (si veda il testo della Dichiarazione presentata dal Regno Unito all’atto del deposito dello strumento di adesione). La medesima soluzione è stata seguita dal Regno Unito con riferimento alla Convenzione dell’Aja del 2007 sul recupero internazionale degli alimenti (si vedano A. Davì, A. Zanobetti, cit., p. xx).

Un ulteriore passo importante sarebbe costituito dall’adesione alla Convenzione dell’Aja del 2019 sul riconoscimento delle decisioni straniere in materia civile o commerciale, per quanto quest’ultima convenzione, diversamente dal più ambizioso progetto preliminare presentato nel 1999, rappresenti un quid minus rispetto al sistema Bruxelles – Lugano, dal momento che essa introduce una disciplina limitata al riconoscimento delle sentenze straniere, con l’introduzione di regole di giurisdizione destinate ad operare unicamente in via indiretta (si vedano P. Franzina, A. Leandro, La Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura). Al tempo stesso, nella prospettiva di rafforzare il proprio ruolo quale attore su scala globale in materia, il Regno Unito dovrebbe esercitare in maniera maggiormente consapevole la propria riguadagnata competenza esterna in materia, cominciando con l’accettare, con maggiore apertura rispetto a quanto avvenuto in un primo momento, l’adesione da parte di paesi extraeuropei alle convenzioni dell’Aja delle quali è parte (si veda P. Beaumont, Some reflections on the way ahead for UK private international law after Brexit, p. 8 s.).


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail