L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito e i servizi finanziari

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo. Terminato il periodo di transazione previsto dall’Accordo tra Londra e Bruxelles, durante il quale restava ferma l’applicazione del diritto eurounitario al Regno Unito nella fase intercorrente tra la data di uscita ufficiale (1° Febbraio 2020) e il 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione europea per la regolazione dei rapporti bilaterali.

A pochi mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, il Regno Unito ha dato il via ad alcuni progetti di riforma del mercato di capitali che coinvolgono quelle che sono state definite come “aree prioritarie” e che includono: le strutture di mercato, la trasparenza nelle negoziazioni, il costo e la distribuzione dei dati e i derivati su materie prime. In particolare, il 28 Aprile 2021 è stata emessa dalla Financial Conduct Authority (FCA) una consultazione (CP21/9, che si concluderà il 23 Giugno 2021) sulla proposta di modifica delle disposizioni in materia di ricerca sugli investimenti a favore delle PMI e degli obblighi di comunicazione per le sedi di esecuzione.

È opportuno rilevare che anche il legislatore euro-unitario si è mosso verso una modifica in questi campi, modifica sollecitata dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso. In particolare, con l’art.1, par. 4, lett. c, della Direttiva (UE) 2021/338che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) ha previsto l’introduzione di un ulteriore paragrafo all’art. 24 (paragrafo 9 bis) rivolto alla modifica della disciplina degli obblighi informativi in relazione ai costi dei servizi di ricerca. Relativamente all’informativa sulla best execution (prevista dal Regolamento delegato (UE) 2017/575), il quick-fix ne ha sospeso l’obbligo di comunicazione fino al 28 febbraio 2023 (art.1, par. 6, che aggiunge un comma al paragrafo 3 dell’art. 27), rilevando che, come emerge dal considerando 9, queste non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle che informazioni che contengono.

Nonostante tale parallelismo nelle scelte di modifica della disciplina sui servizi di investimento regolati dalla direttiva 2014/65/UE, la disciplina proposta dal consultation paper della FCA sembra procedere verso un progressivo allontanamento da quanto previsto dal legislatore UE. L’avvio di questo processo di revisione, che sarà destinato a intensificarsi, porta inevitabilmente a domandarsi quali saranno i benefici e gli svantaggi per il mercato dei capitali europeo. Il quesito sorge fin da ora, nella vigenza delle disposizioni con le quali nei diversi Stati membri si è cercato di procedere a un’ordinata gestione del processo di transazione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Per quanto attiene l’Italia la disciplina è stata predisposta all’interno dell’art. 22 del decreto Milleproroghe 2020 (d.l. 123/2020, conv. in l. 21/2021).

Il comma 2 del citato articolo prevede che le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito possano continuare a operare in Italia limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti nonché degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati over the counter, dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transazione fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2021, a condizione che abbiano presentato, entro il 31 Dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di Paesi terzi o per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività. Per tutto il periodo si applicano ad essi le norme previste per gli intermediari di Paesi terzi (oltre all’obbligatorietà dell’adesione   ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle controversie come stabilita dall’art. 7 d.l. 22/2019, conv. in l. 41/2019). Restano ferme le norme relative alle imprese di investimento e banche in operatività transfrontaliera e che prevedono la possibilità di esercitare servizi e attività di investimento nei confronti di clienti al dettaglio e professionali mediante stabilimento di succursali in Italia (comma 3).

Qualora sia negata l’autorizzazione, le attività svolte in Italia e non autorizzate devono essere interrotte in modo da garantire una tempestiva e ordinata chiusura dei rapporti pendenti, senza recare pregiudizio ai clienti e, comunque, non oltre tre mesi dalla data di comunicazione del diniego. Anche in tal caso, continuano ad applicarsi le norme previste per gli intermediari di Paesi terzi e quelle relative all’adesione ai sistemi di ADR (comma 4). I clienti devono essere informati sulle conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE. Banche, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, oltre ai gestori di fondi che prestano servizi di investimento e gli istituti di pagamento con sede legale nel Regno Unito, inoltre, cessata l’attività, devono restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di loro pertinenza; per i finanziamenti restano immutati i tempi e le modalità di pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata (comma 5).

Dal 1° Gennaio 2021 è operativo anche il protocollo di intesa (Memorandum of Understanding, MoU) sottoscritto il 1° Agosto 2019 dalla Banca d’Italia con le competenti autorità di vigilanza del Regno Unito, la Bank of England – Prudential Regulatory Authority (PRA) e la FCA, al fine di assicurare un adeguato livello di cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza sul settore bancario e sui servizi di investimento. Il MoU si basa su uno schema formulato dal Board of Supervisors dell’European Banking Authority (EBA) e pensato per lo scenario di un recesso del Regno Unito senza accordo, al fine di fungere da modello per i protocolli di intesa tra le singole Autorità nazionali competenti e le corrispettive Autorità britanniche. La Banca d’Italia ha, inoltre, sottoscritto con la FCA una side letter che estende e integra le previsioni del MoU per quanto attiene le responsabilità dell’Authority italiana in materia di supervisione sui mercati finanziari e sul risparmio gestito, nonché gli obblighi e divieti previsti dal Regolamento UE 236/2012 sullo short-selling.

Per quanto attiene le imprese di assicurazione le disposizioni di riferimento sono quelle contenute nel codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005). In particolare, il comma 6 dell’art. 22 del decreto Milleproroghe 2020 prevede la cancellazione dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro delle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito e che esercitano l’attività assicurativa in Italia. Questa può essere proseguita solo limitatamente ai contratti già in essere e alle coperture in corso fino alla loro scadenza o al termine indicato nel piano di transizione che l’impresa aveva l’obbligo di comunicare entro il 1°Aprile 2021, contenente le misure per la continuazione dei contratti pendenti e delle coperture. A quest’ultimo obbligo si aggiungono (comma 7) quello di informativa da rendere entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione ai soggetti aventi diritto, tra cui contraenti e assicurati, nonché quello di trasmissione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano da rendere all’IVASS. Per i contratti con durata superiore a un anno è prevista la possibilità di recesso o comunque scioglimento da parte del contraente, mentre perdono ogni efficacia le clausole di tacito rinnovo. Durante il periodo di prosecuzione temporanea delle attività, alle imprese continuano ad applicarsi le disposizioni di vigilanza prudenziale previste per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro (e non quelle previste per gli Stati terzi). È altresì ferma, per il periodo, l’applicabilità delle sanzioni previste dal Titolo XVIII del cod. ass. priv., nonché dell’art. 10 c. 8 circa lo scambio informativo tra l’IVASS e le Autorità competenti di Stati terzi (comma 9).

Lo scopo di un’ordinata gestione del processo di transazione è stato perseguito anche dalle Autorità di vigilanza nazionali (Banca d’Italia, Consob e IVASS), con continue attività informative sui loro canali volte a richiamare l’attenzione sia degli intermediari che dei clienti. In generale, è evidente la necessità di mantenere un continuo canale informativo, che risulta centrale nell’applicazione della disciplina per la transizione e, soprattutto, nell’esecuzione dei rapporti in essere.


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