La vicenda Apple e gli aiuti di Stato irlandesi: la mela, il bastone e la carota

1. Nella vicenda dei vantaggi fiscali concessi alla Apple dall’Irlanda c’è davvero di tutto: l’obbligo di recupero imposto all’Irlanda per la cifra strabiliante di 13 miliardi di Euro; il paradosso di uno Stato membro (l’Irlanda, appunto) che non vuole questi soldi ed ha deciso di appellare la decisione della Commissione (insieme alla Apple); il precedente Commissario europeo alla concorrenza, N. Kroes che, dopo soltanto due giorni dalla pubblicazione del comunicato stampa della Commissione sulla vicenda Apple, ha criticato apertamente sulle pagine de The Guardian l’operato dell’attuale Commissario M. Vestager; il sentimento popolare (e populista) di una decisione subito eretta a simbolo di un moderno Davide vittorioso contro un Golia (Apple) che si arricchisce senza pagare le tasse in Europa dove produce, vende e realizza profitti; gli aspetti tecnico-giuridici di una decisione che oggettivamente solleva dubbi e presenta criticità. Insomma: l’ultimo (in ordine di tempo) capitolo della saga sui rapporti tra la disciplina sugli aiuti di Stato e i tax ruling non poteva avere un epilogo migliore. Ma procediamo con ordine.

2. Proprio sul finire di quest’estate, con un comunicato stampa in data 30 agosto 2016, la Commissione ha fatto sapere di aver concluso la propria indagine avviata nel mese di giugno 2014 accertando che l’Irlanda ha concesso alla Apple aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali indebiti per un totale di 13 miliardi di Euro. Tale decisione, al momento, non risulta ancora pubblicata per cui le considerazioni che seguono si basano esclusivamente sul comunicato stampa della Commissione e sui commenti apparsi sia sui giornali sia sul web. Seppur con questo caveat si può, peraltro, affermare che tale decisione si inserisce all’interno di un quadro di riferimento assai complesso che vede: a) lo stallo della proposta di direttiva formulata dalla Commissione nel 2011 in relazione ad una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società; b) l’accordo politico raggiunto nel 2015 dagli Stati membri sullo scambio automatico di informazioni sui tax ruling; c) la prassi decisionale della Commissione che a partire dal 2015 ha ritenuto in contrasto con la disciplina in materia di aiuti di Stato una serie di ruling fiscali negoziati tra Lussemburgo e Fiat (20-30 milioni di Euro), Paesi Bassi e Starbucks (20-30 milioni di Euro), Belgio e trentacinque imprese multinazionali (700 milioni di Euro).

3. E’ in tale contesto di massima attenzione da parte della Commissione su una pratica – quella delle decisioni fiscali preventive – assai diffusa in Europa e sulla carta del tutto lecita, che a fine estate irrompe la notizia della decisione relativa alla Apple, subito rimbalzata sulle pagine di tutti i principali giornali. Ciò che colpisce e cattura subito l’attenzione del grande pubblico (oltre che degli addetti ai lavori) è senza dubbio l’entità del vantaggio fiscale illecito accertato dalla Commissione: 13 miliardi di Euro. E tanto basta per trasformare la decisione Apple in un “caso”, giuridico e mass-mediatico. A ciò deve aggiungersi, però, anche il modo, assai singolare, attraverso cui l’Irlanda ha consentito al colosso americano di beneficiare di un vantaggio fiscale di tale proporzione. Senza entrare nel dettaglio di una vicenda certamente complicata, è sufficiente ricordare che in Irlanda operano due società controllate interamente dal gruppo Apple: la Apple Sales International (ASI) e la Apple Operations Europe (AOE). La prima (ASI) è responsabile dell’acquisto dei prodotti Apple dai costruttori di tutto il mondo e della vendita di tali prodotti in Europa; la seconda (AOE), invece, si occupa della fabbricazione di alcune linee di computer per il gruppo Apple. Ciò che rileva maggiormente, tuttavia, è il fatto che il colosso informatico statunitense ha organizzato le proprie vendite in Europa in modo tale che tutti i prodotti Apple acquistati in Europa risultavano contabilmente acquistati in Irlanda da ASI, e non invece dai vari negozi dove i beni venivano materialmente acquistati dai clienti. Di conseguenza, tutte le vendite, e i relativi utili, realizzati da Apple in tutta Europa venivano registrati in Irlanda. Sulla base di quanto risulta dal comunicato stampa della Commissione del 30 agosto 2016, al fine di stabilire l’entità degli utili imponibili di tali società, nel 1991 le autorità fiscali irlandesi avevano negoziato con la stessa Apple un ruling in forza del quale la quasi totalità degli utili della Apple registrati in Irlanda veniva assegnata contabilmente ad una “sede centrale” di ASI in realtà inesistente. Si trattava, infatti, di una sede del tutto fittizia, non ubicata in alcuno Stato e priva di dipendenti ed uffici propri il cui unico compito era quello di ospitare (sulla carta) poche riunioni del Consiglio di amministrazione di ASI. Di contro, soltanto una minima parte degli utili registrati in Irlanda veniva effettivamente assegnata alla ASI e assoggettata ad imposizione fiscale in Irlanda. Il ruling fiscale del 1991 era stato in seguito sostituito da un altro ruling analogo nel 2007 la cui efficacia è venuta meno nel 2015 a seguito della decisione di ASI e AOE di modificare le rispettive strutture societarie. Per avere un’idea della portata di tale meccanismo di determinazione della base imponibile, secondo le ammissioni della stessa Apple davanti al Senato americano nel solo 2011 ASI aveva registrato utili per 16 miliardi di Euro, ma soltanto 50 milioni di Euro sono stati considerati imponibili in Irlanda. In tal modo – si legge sempre nel comunicato stampa della Commissione -, le controllate irlandesi di Apple hanno pagato un’aliquota effettiva sugli utili non già del 12,5% (aliquota ordinaria in Irlanda), ma dell’1% nel 2003 sino a giungere nel 2014 ad un’aliquota dello 0.005%.

4. Ciò detto, la vicenda Apple pone l’interprete di fronte ad una serie di quesiti tutt’altro che marginali. Per cercare di comprendere meglio il substrato dogmatco-giuridico messo in rilievo dal caso Apple è sufficiente considerare che: a) Apple non ha violato alcuna normativa fiscale interna; b) i tax ruling del 1991 e del 2007 negoziati con le autorità fiscali irlandesi costituiscono espressione dell’autonomia e sovranità fiscale degli Stati membri; c) nonostante ciò l’Irlanda si trova ora a dover recuperare da Apple la stupefacente somma di 13 miliardi di Euro; d) contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’Irlanda (insieme ad Apple, ovviamente) è la prima a non essere contenta della decisione della Commissione tanto da aver già preannunciato di voler impugnare la decisione.

5. Un primo aspetto rilevante riguarda la competenza della Commissione. E’ pacifico, infatti, che in base ai Trattati la Commissione non ha alcun potere di sindacare l’aliquota fiscale applicata dall’Irlanda sugli utili delle imprese, per quanto bassa essa sia. Bisogna, pertanto, ipotizzare che la Commissione abbia voluto sindacare la natura fittizia della sede centrale cui è stata attribuita la quasi totalità dei profitti al fine di sottrarli al fisco irlandese. In questo caso, se è indubbio che il vantaggio fiscale a favore di un’impresa può costituire un aiuto di Stato, non è chiaro sulla base di quale presupposto sia stata verificata la natura selettiva del presunto aiuto. In altre parole, occorrerebbe dimostrare che le autorità fiscali irlandesi hanno concesso un tale vantaggio soltanto alla Apple (e in deroga alla normativa vigente) e l’avrebbero rifiutato ad altre società. Cosa, sulla quale, è quantomeno lecito dubitare: si ribadisce, infatti, che Apple non ha violato alcuna normativa fiscale irlandese, ma ha soltanto tratto vantaggio da un accordo fatto con le autorità fiscali irlandesi e che, fino a prova contraria, qualsiasi altra impresa avrebbe potuto e potrebbe proporre all’Irlanda. Se così è, la natura selettiva dell’aiuto perde gran parte della sua portata. Depone in tal senso anche l’apparente “rottura” della decisione Apple (e delle decisioni Starbucks e Fiat) rispetto alla consolidata prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato in ordine ai requisiti del vantaggio e della selettività di quest’ultimo. In materia di tax ruling, la Commissione sembra aver optato per una valutazione unitaria, e non già distinta, di tali due requisiti: nella lettera indirizzata all’Irlanda in data 11 giugno 2014 la Commissione non esita a riconoscere apertamente che “the main question in the present case is whether the rulings confer a selective advantage upon Apple in so far as it results in a lowering of its tax liability in Ireland”. La ragione di tale nuovo approccio è evidente: il requisito della selettività presuppone che solo il soggetto beneficiario dell’aiuto abbia tratto un vantaggio in virtù di un’applicazione derogatoria delle normali regole vigenti. Orbene, nel caso dei tax ruling di Apple, ma, più in generale, di ogni tax ruling, non solo l’accordo con le autorità fiscali è a disposizione di ogni contribuente, ma lo stesso istituto del tax ruling si inserisce pienamente nell’ambito dell’ordinaria applicazione della normativa fiscale vigente. In tale contesto, poiché la prova del carattere selettivo del vantaggio si sarebbe risolto in un esercizio estremamente difficile per la Commissione, tale requisito è stato accorpato in quello, ben più facile da dimostrare, del vantaggio. In tal senso si colloca anche l’approccio della Commissione, anch’esso nuovo, di voler ravvisare la selettività del vantaggio nel fatto che i tax ruling in questione riguardavano soltanto le imprese multinazionali e non le imprese ubicate in un solo Stato. Non occorrono profonde disquisizioni per rendersi conto che i gruppi di imprese e le c.d. standalone companies si trovano in una situazione non comparabile né sul piano fattuale, né sul piano giuridico per cui inferire il carattere selettivo di un vantaggio dal solo fatto che questo beneficia soltanto le prime e non anche le seconde è un non senso. I tax ruling, infatti, costituiscono l’ordinaria applicazione della normativa fiscale vigente in relazione ai gruppi di imprese: se non c’è alcuna deroga rispetto alla normativa generale del settore e se tutte le imprese di quel settore possono accedere a tale regolamentazione, allora non può esistere alcun vantaggio di tipo selettivo. La cartina di tornasole di quanto sin qui illustrato è rappresentato proprio dalla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1 TFUE ove si legge: “in sintesi, i ruling conferiscono un vantaggio selettivo ai loro destinatari in particolare quando: a) applicano in modo errato la normativa fiscale nazionale e ciò si traduce in una riduzione dell’onere fiscale; b) non sono disponibili per imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, o c) l’amministrazione applica un trattamento fiscale più «favorevole» di quello concesso ad altri contribuenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga”. Nel caso Apple (per quanto sin qui trapelato) risulta evidente che nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta. Ma vi è di più: nella lettera del 2014 della Commissione di apertura dell’indagine nei confronti di Apple si afferma espressamente che “the method proposed by the tax advisor and accepted by the Irish revenue in the 2007 ruling for profit allocation is in effect the TNMM [Transactional net margin method) with operating costs] (…) as a net profit indicator”, espressamente contemplato nelle linee guida dell’OCSE. In tale contesto, un vantaggio, se concesso sulla base di criteri oggettivi, nel rispetto delle raccomandazioni OCSE e in conformità al regime comune (normale) applicabile nello Stato membro considerato, appare più come una misura fiscale nazionale avente portata generale, escludendo in radice ogni possibilità di attribuire al vantaggio una portata selettiva. Anche per questo motivo, il fatto che la Commissione abbia voluto inglobare il requisito della selettività in quello (ben più facilmente dimostrabile) del vantaggio non può lasciare indifferenti. Lo stesso richiamo della Commissione al principio di libera concorrenza (in forza del quale gli utili devono essere ripartiti tra le società di uno stesso gruppo e tra le diverse articolazioni di una stessa società in base ad accordi che intervengono a condizioni commerciali tra imprese concorrenti) solleva alcune perplessità. Il comunicato stampa della Commissione si limita a richiamare tale principio e, pertanto, allo stato non è dato conoscere il modo in cui tale principio è stato applicato nella vicenda Apple. Tuttavia, sulla scorta di quanto in precedenza affermato dalla Commissione nella vicenda Starbucks, risulta evidente che la Commissione ha inteso elaborare un autonomo principio di concorrenza, discostandosi da quello applicato in sede OCSE. Nella decisione Starbucks, infatti, la Commissione ha chiaramente sottolineato che “the arm’s length principle that the Commission applies in its State aid assessment is not that derived from Article 9 of the OECD Model Tax Convention, which is a non-binding instrument, but is a general principle of equal treatment in taxation falling within the application of Article 107(1) of the Treaty, which binds the Member States and from whose scope the national tax rules are not excluded”.

Al netto di ogni considerazione sull’opportunità politica, prima ancora che giuridica, di un’autonoma declinazione dell’arm’s length principle da parte della Commissione in contrapposizione con l’analogo principio operante sul piano internazionale nonché sull’assenza di una definizione precisa circa il contenuto di tale nuova versione del principio di libera concorrenza, mette conto evidenziare che nella più recente comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato del 2016, invece, si legge che “per valutare se un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento sia conforme al principio di libera concorrenza inerente all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione può tener conto delle indicazioni fornite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare degli orientamenti sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. Pur non trattando di questioni attinenti agli aiuti di Stato in sé e per sé, gli orientamenti riassumono i principi condivisi a livello internazionale in materia di prezzi di trasferimento e forniscono utili indicazioni per le amministrazioni fiscali e le imprese multinazionali su come garantire che il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento produca un esito conforme alle condizioni di mercato. Di conseguenza, se l’accordo sui prezzi di trasferimento corrisponde alle indicazioni fornite dagli orientamenti dell’OCSE in materia, comprese quelle sulla scelta del metodo più adeguato che conduce a un’approssimazione attendibile di un risultato rispondente alle condizioni di mercato, un ruling che avalli tale accordo non dovrebbe comportare aiuti di Stato. In tale contesto, una volta disponibile la decisione Apple sarà interessante verificare se e come la Commissione ha chiarito le ragioni per le quali i due ruling del 1991 e del 2007 sono stati ritenuti non conformi agli orientamenti OCSE.

6. Anche per tali motivi da più parti è già stato sollevato il sospetto che la Commissione abbia, in realtà, voluto sanzionare proprio il (basso) livello di tassazione vigente in Irlanda. Su tale punto una precisazione è d’obbligo: se in base al diritto tributario di uno Stato membro l’impresa X deve pagare 100 Euro di tasse, ma lo Stato consente che l’impresa versi solo 10 Euro di tasse è chiaro che in questo caso l’impresa X non ha pagato tasse per 90Euro, ha ricevuto un vantaggio fiscale e questo “sconto” integra gli estremi dell’aiuto di Stato; di contro, se in base alle norme vigenti nello Stato membro l’impresa X deve pagare 10 Euro di tasse e paga effettivamente 10 Euro, sembra evidente che non sia stato applicato alcuno “sconto” e che non sia stato concesso alcun trattamento vantaggioso. E allora dove sta l’aiuto di Stato? Ad avviso della Commissione nel fatto che il sistema legale dello Stato membro in questione (l’Irlanda) consente di operare una riduzione della base imponibile sulla base di una prospettazione non corrispondente alla realtà economica. Così facendo, tuttavia, risulta evidente che il giudizio antitrust della Commissione si trasforma in un giudizio di valore sul sistema fiscale nazionale, rispetto al quale l’Unione europea (e quindi anche la Commissione) non ha competenza. Da qui l’artifizio giuridico di sostenere che è stato concesso un aiuto (fiscale) di Stato che, in realtà, si è visto non esistere. In questo caso, come è facile intuire, i dubbi e le perplessità crescono in misura esponenziale. Innanzitutto perché l’azione della Commissione porta con sé un giudizio necessariamente negativo sulla concorrenza tra sistemi fiscali nazionali sulla quale, invece, sarebbe opportuno riflettere con maggiore attenzione e che in nessun caso deve essere confusa con la concorrenza tra imprenditori economici. In secondo luogo, e conseguentemente, ci si dovrebbe interrogare anche sulla correttezza di un approccio che utilizza l’armamentario antitrust previsto dai Trattati per finalità di politica fiscale (che invece appartiene alla competenza degli Stati membri). Si tratta di un tema chiaramente delicato, che richiama molto da vicino un peccato di gioventù della Commissione, vale a dire quello di aver cercato a lungo (e con esiti assai poco confortanti) di asservire la disciplina antitrust ad una finalità politica – quella dell’integrazione dei mercati – del tutto estranea a regole dalla matrice genuinamente economica il cui fine deve essere quello di tutelare la concorrenza e l’efficiente allocazione delle risorse. Infine, ma strettamente connesso con quanto sin qui illustrato, ci si dovrebbe interrogare sull’attitudine della Commissione a porsi quale autorità fiscale europea (senza, peraltro, averne i poteri e la legittimazione) impegnata in un’azione tesa non già ad armonizzare, ma addirittura ad uniformare in chiave centralista le politiche fiscali degli Stati membri. Da un punto di vista politico, ma anche giuridico, pertanto, si pone il problema di una delicatissima actio finium regundorum tra l’autonomia e la sovranità fiscale degli Stati membri e l’obbligo per questi ultimi di rispettare le regole europee. E’ difficile, infatti, stabilire con precisione cosa resta della prima se in qualsiasi momento, e con effetto retroattivo, la Commissione può intervenire sostenendo che le modalità con cui uno Stato membro ha esercitato la propria sovranità fiscale sono in contrasto con il diritto europeo e per tale via riscrivere la normativa (e con essa la politica) fiscale degli Stati membri. D’altra parte, che qualche dubbio sull’intera vicenda abbia lambito anche il Berlaymont sembra confermato dal fatto che, pochi giorni dopo il comunicato stampa, la Commissione ha nuovamente rilanciato l’idea di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) sulla quale la proposta di direttiva del 2011 si era arenata a causa della ferma opposizione di quegli Stati membri che avevano fatto della competizione fiscale tra ordinamenti la chiave di volta per il rilancio delle rispettive economiche. Chissà mai – si potrebbe pensare – che dopo la bastonata inflitta alla Apple (e all’Irlanda) anche gli Stati membri meno propensi ad accordi politici in materia fiscale si mostrino più inclini a mangiare la carota offerta dalla Commissione. La sola speranza è che, in questo caso, a pensare male si commetta soltanto un peccato, ma non si abbia ragione.

7. Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalle ricadute politiche di simili decisioni della Commissione. Sul piano esterno è indubbio che la vicenda Apple finisce inevitabilmente per incidere, almeno nell’immediato periodo, sulle relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in un momento assai delicato in ragione dei già difficili negoziati sul TTIP (Partenariato transatlantico su commercio e investimenti), temporaneamente sospesi, ma sui quali molto probabilmente si tornerà all’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Sul piano interno, per contro, la decisione Apple non può essere completamente estraniata dal contesto politico-giuridico venutosi a creare in Europa all’indomani della Brexit. Si è già detto che, contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, l’Irlanda non ha affatto accolto positivamente la decisione della Commissione; e non già perché all’Irlanda non interessino 13 miliardi di Euro, ma molto più semplicemente perché l’Irlanda aveva evidentemente ritenuto più vantaggioso rinunciare a tale importo in cambio degli investimenti della casa di Cupertino sul territorio irlandese (basti pensare che nel 1980 i dipendenti di Apple in Irlanda erano 60 ed oggi sono circa 6.000). In tale contesto il rischio che Apple o altre grandi multinazionali decidano di spostarsi altrove o di non più insediarsi in Irlanda è concreto: e allora ecco che l’Irlanda potrebbe decidere di seguire l’esempio della Gran Bretagna. In altre parole l’Irlanda potrebbe decidere di lasciare l’Unione europea prima che quest’ultima obblighi le imprese come la Apple a lasciare l’Irlanda. Parallelamente, una volta che si sarà realizzata completamente l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, il sistema fiscale inglese potrà considerarsi al riparo degli interventi della Commissione in materia di aiuti di Stato offrendo alle grandi multinazionali i vantaggi (del tutto leciti sul piano interno) sino ad oggi offerti da paesi come l’Irlanda, il Lussemburgo e il Belgio. Si tratta di scenari chiaramente futuri, ma non per questo peregrini o del tutto fantasiosi: il che rende ancora più complicato il giudizio sugli effetti della vicenda Apple.

8. Infine, un cenno merita l’obbligo di recupero che, in base alla normativa europea sugli aiuti di Stato, grava sull’Irlanda nei confronti di Apple. Si è già detto che tale importo, calcolato nel rispetto dei termini di prescrizione relativi agli aiuti di Stato (dieci anni che precedono la prima richiesta di informazioni formulata dalla Commissione), ammonta a 13 miliardi di Euro. Sennonché, è lo stesso comunicato stampa della Commissione del 30 agosto 2016 a precisare che tale importo non è affatto certo, sottolineando che “l’ammontare delle imposte non versate che le autorità irlandesi devono recuperare verrebbe ridotto se altri paesi dovessero imporre a Apple di versare maggiori imposti sugli utili registrati da ASI e AOE (…). Ciò potrebbe verificarsi se ritenessero, sulla scorta delle informazioni emerse dall’indagine della Commissione, che i rischi commerciali, le vendite e le altre attività di Apple avessero dovuto essere registrati nelle rispettive giurisdizioni”. Si tratta di un aspetto decisamente nuovo ed intrigante. Non potendo leggere la decisione, le scarne informazioni contenute nel comunicato stampa non aiutano molto. Quel che è certo, tuttavia, è che la questione relativa alla possibilità che altri Stati membri impongano ad Apple di versare maggiori imposte sugli utili di ASI e AOE in forza della propria normativa tributaria esula dalle competenze della Commissione e dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ma è in ogni caso in grado di influenzare l’entità dell’obbligo di recupero, che costituisce un elemento essenziale delle decisioni in materia di aiuti. E già solo questo fatto la dice lunga sulla delicatezza della vicenda in questione. Inoltre, se i 13 miliardi richiesti sotto forma di recupero sono stati determinati sulla base degli utili che la Commissione ha attribuito alle due società irlandesi, non è chiaro a quale titolo altri Stati membri possano avere titolo per tassare tali utili. Se, invece, tali utili non sono attribuibili alle due società irlandesi, allora non si comprende come la mancata tassazione di tali utili in Irlanda possa costituire un aiuto di Stato. A quanto consta, infatti, è la prima volta che l’entità di un obbligo di recupero imposto ad uno Stato membro viene fatto dipendere dalle eventuali azioni (di natura fiscale) di altri Stati membri. Il che complica ulteriormente una vicenda di per sé già intricata, complessa e politicamente delicata; invero, se l’iniziativa di uno Stato membro è in grado di ridurre l’obbligo di recupero che grava sull’Irlanda, ciò significa che in relazione alla parte dell’obbligo di recupero che viene “scontata” viene messo la stessa configurabilità di un aiuto di Stato. E allora, se per ipotesi gli altri Stati dell’unione europea richiedessero ad Apple il pagamento di imposte non versate per 13 miliardi di Euro, non vi sarebbe alcun obbligo di recupero in capo all’Irlanda. In tal caso, tuttavia, delle due l’una: o si dovrebbe parlare di un aiuto di Stato concesso dall’Irlanda, ma recuperato da altri Stati membri; oppure si dovrebbe ammettere che non c’è stato aiuto di Stato. Entrambi tali scenari non promettono nulla di buono.

9. C’è un aspetto della vicenda Apple, tuttavia, che effettivamente lascia perplessi e sul quale la Commissione probabilmente ha ragione. Vale a dire, l’attribuzione ad una fantomatica sede centrale senza alcuna residenza fiscale della quasi totalità dei profitti realizzati in Irlanda, con conseguente sottrazione degli stessi al fisco irlandese (e probabilmente ad ogni altra autorità fiscale, fatta eccezione per il fisco statunitense in caso di rimpatrio dei profitti). Ecco: qui sta il vero problema su cui la Commissione deve intervenire. Salvaguardare l’autonomia e la sovranità fiscale degli Stati membri, ma nel contempo impedire situazioni nelle quali si ammette l’esistenza di società senza residenza fiscale (per finalità facilmente intuibili). Per fare questo, tuttavia, occorre rifuggere dalle sirene di un’applicazione confusa e pasticciata della disciplina sugli aiuti di Stato e lavorare sul piano politico per cercare di armonizzare un quadro generale all’interno del quale consentire lo svolgimento della competizione fiscale tra Stati membri. Pretendere di curare l’evasione fiscale con il diritto antitrust perché non si riesce a fare di meglio porta con sé il rischio di non centrare l’obiettivo e di provocare effetti collaterali inimmaginabili.


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