La tutela della vittima del reato nel processo penale italiano e francese: riflessioni comparate sull’attuazione della direttiva 2012/29/UE

1. Introduzione: la vittima del reato, da ospite inatteso a catalizzatore del processo penale

Per lungo tempo si è assistito ad un fenomeno di c.d. marginalizzazione processuale della vittima in cui l’interesse per la persona offesa dal reato era maggiormente volto agli interessi civilistici di cui era portatrice nell’ambito del processo stesso o allo studio del ruolo causale avuto nella commissione del reato, mentre si era ancora lontani dal nutrire una sensibilità nei confronti delle sofferenze patite in conseguenza del reato stesso. Ciò ha portato alcuni autori italiani e francesi a qualificare la vittima come la “grande oubliée” del processo penale (Verin, La victime et le système pénal, in Rev. Sc. Crim., 1980, p.764)incentrato sulla dialettica tra pubblico ministero, rappresentante dell’accusa, e il colpevole del reato; ad oggi invece la vittima del reato riscopre la centralità della sua posizione durante tutto l’arco procedimentale, sostenuta in tal senso dalla istanze europee: essa tenta di ottenere il riconoscimento di un ruolo chiaro e definito quale dimostrazione di una mutata sensibilità dei modelli processuali penali nazionali che prendono in considerazione la sua salute e la sua sofferenza. Nonostante le argomentazioni refrattarie ad una possibile immistione delle istanze della vittima nel processo penale basate essenzialmente sul timore dell’ingresso di pulsioni giustizialiste all’interno del processo penale e sull’ineguaglianza tra lo status di vittima e quello di imputato che potrebbe comportare un’alterazione della par condicio tra l’accusa e la difesa, particolarmente in ambito probatorio, matura la consapevolezza che un processo che si voglia definire equo e giusto debba non solo debba tutelare gli interessi della collettività e l’interesse del reo, ma anche garantire il rispetto della persona offesa e la tutela delle sue aspettative in ordine al reato facendone un vero e proprio attore del processo penale.

Alla luce dunque di queste prime considerazioni, e grazie agli imput europei, la considerazione attribuita alla vittima del reato è inesorabilmente destinata a crescere e a guadagnarsi un posto anche all’interno delle dinamiche processuali interne (cfr. GIUDICELLI- DELAGE, LAZERGES, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, 2008), sebbene ad oggi il suo ruolo presenti ancora contorni incerti: basti pensare che sia il diritto processuale penale italiano sia quello francese non impiegano il termine “vittima” – utilizzato piuttosto in contesti extraprocessuali, in particolare criminologici, ma preferiscono rimanere ancorati al dualismo tra la nozione di persona offesa dal reato o partie lesée – titolare dell’interesse protetto dalla norma penale – e la parte civile o partie civile – titolare del diritto civilistico ad ottenere il risarcimento dei danni prodotti dal reato. Ciò benché il legislatore francese con la Loi del 15 juin 2000abbia modificato alcuni articoli di attuazione del Code de procédure pénal prevedendo un esplicito riferimento al termine vittima, ciò che conforta sul fatto che la refrattarietà ad aprirsi all’offeso del reato da parte delle procedure penali degli Stati membri è destinata progressivamente a cedere.

Prima di esaminare i testi di attuazione della direttiva da parte del legislatore italiano e francese, occorre tuttavia inquadrare brevemente l’intervento normativo dell’Unione, ovvero il testo della direttiva 2012/29/UE (Civello Conigliaro, La nuova normativa europea a tutela della vittime di reato, in Diritto penale contemporaneo, 22 novembre 2012),il quale, definito come lo statuto dei diritti delle vittime, costituisce un vero e proprio corpus juris di considerazioni e diritti fondamentali in materia di persone offese dal reato che da un lato costituiscono una riaffermazione di nozioni già contenute nella precedente decisione quadro 2001/220/GAI, che tale direttiva viene a sostituire, e che dall’altro introducono elementi di novità, sempre nell’ottica di armonizzare la disciplina degli Stati membri dell’Unione in materia di tutela delle vittime di reato durante tutto il procedimento penale ed oltre.

2. Gli assi portanti della direttiva 2012/29: tra riaffermazione di principi di tutela e novità

Occorre premettere che la direttiva 2012/29/UE giunge al termine di un percorso normativo europeo che ha preso l’avvio con il c.d. Programma di Stoccolma e che, più precisamente, con l’adozione della c.d. «tabella di marcia di Budapest» ha inteso ampliare i poteri e le facoltà riconosciuti alla persona offesa nell’ambito del processo penale; tali iniziative europee, accompagnate dall’adozione di altrettanti interventi normativi mirati a tutelare le vittime di determinate tipologie di delitti, quali ad esempio la Convenzione di Istanbul e Lanzarote, confermano come la progressiva ammissione della vittima nella dinamica processuale e, più in generale, la mutata attenzione verso la posizione di quest’ultima in ambito penale costituiscano una priorità assoluta dell’Unione.

In particolare, l’Unione europea, con la direttiva in esame, è intervenuta al fine di stabilire norme minime in materia di diritti, protezione e assistenza alla vittima di reato nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto all’art. 5 TUE, reputando infatti che tale obbiettivo non potesse essere raggiunto in maniera sufficiente dagli Stati membri (cfr. considerando 67) e che, invece, potesse essere conseguito meglio a livello dell’Unione . Tali “norme minime”costituiscono il nucleo di facoltà, diritti e garanzie minime a favore della vittima ritenuto come indefettibile dall’Unione stessa e che muove, in via più generale, dal ripensamento del reato, non solo come torto inferto alla società, ma bensì come violazione dei diritti individuali delle vittime (cfr. considerando 9).

Il testo della direttiva contiene dunque, al suo art. 2, la nozione di vittima che viene indicata come «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato» e, innovando rispetto alla precedente decisione quadro, giunge a ricomprendervi anche la c.d. vittima indiretta, ovvero il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona», laddove per famigliare si intende, oltre al coniuge, anche il convivente more uxorio, i parenti in linea diretti, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima. La direttiva riconosce dunque la famiglia di fatto (cfr. art. 2) mentre viene confermata l’esclusione della persona giuridica dall’ambito di applicazione della direttiva come confermato dalla precedente direttiva, con l’avvallo della Corte di giustizia, sia in materia di giustizia ordinaria (con la sentenza 28.08.2007, Dell’Orto, causa C-467/05) sia in materia di mediazione (con la sentenza 21.10.2010, Eredics, causa C- 205/09), si sottolinea infatti che il legislatore europeo «ha potuto legittimamente introdurre un sistema di tutela a favore delle sole persone fisiche dal momento che queste ultime si trovano in una situazione oggettivamente diversa da quella delle persone giuridiche, data la loro maggiore vulnerabilità e la natura degli interessi che soltanto le violazioni commesse nei confronti delle persone fisiche possono pregiudicare, come ad esempio la vita e l’integrità fisica della vittima».

Il testo della normativa europea è diviso in due parti lasciando trasparire, con riferimento ai diritti riconosciuti alla vittima in materia di assistenza, protezione, diritto di partecipare al processo, e giustizia riparativa, la volontà di ottenere un’attuazione effettiva da parte degli Stati che non ammette eccezioni; al contrario, la prima parte della direttiva appare costellata dall’uso del condizionale e da varie clausole che fanno riferimento ad alcune particolarità interne degli Stati: così, sebbene si riconosca il diritto della vittima all’accesso alla giustizia, si prevede che l’esercizio di alcuni diritti potrà essere condizionato dal ruolo che tali vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri, così chiedendo che siano questi ultimi a determinare i criteri di partecipazione al procedimento delle vittime stesse, nonché i contenuti dei loro diritti, sicché tali indicazioni da parte dell’Unione sembrano limitare il fenomeno di armonizzazione della legislazione europea in materia di vittima del reato (cfr. considerando 10)

Appaiono poi particolarmente importanti due obbiettivi che il legislatore europeo intende perseguire: in primo luogo, evitare il rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa ovvero i rischi di trauma per le persone offese, legati tanto alle possibili minacce ed intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto agli incontri tra vittima e incolpato e ai possibili pregiudizi psicologici derivanti dalla necessità processuale di evocare i fatti di violenza subiti, assumendo l’ufficio di testimone e sottoponendosi alle domande critiche della controparte processuale, nella dinamica della cross examination, fenomeno rispetto al quale si chiede di intervenire con una formazione ad hoc degli operatori suscettibili di entrare in contatto con la vittima. In secondo luogo, viene posto l’accento sul grande beneficio arrecato dai servizi di giustizia ripartiva (cfr. considerando 46 e 53): in particolare, mentre la decisione quadro contemplava solo la mediazione come possibile alternativa al processo penale, la direttiva in esame oltre a citare altre forme di giustizia ripartiva (il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi), ne fornisce una definizione ampia all’art. 2, d) come «qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale». Il ricorso alle misure riparative viene comunque sottoposto ad alcune condizioni enumerate all’art. 12, tra le quali spiccano l’interesse della vittima, come elemento fondante il ricorso alla giustizia ripartiva, e la necessità di proteggerla dai rischi di vittimizzazione secondaria, il consenso libero ed informato della vittima, nonché la necessità che l’autore del reato abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso.

La direttiva si focalizza successivamente sul diritto della vittima a ricevere informazioni in modo comprensibile (artt. 3 – 9); sul diritto di partecipazione al procedimento penale (art. 10 – 17); sulla la protezione delle vittime e sulla valutazione individuale della vittima con specifiche esigenze di protezione (art. 18 – 24) individuando alcune categorie, quali il minore, che necessitano di particolari misure; sul sostegno alle vittime e sui servizi di assistenza (artt. 25 – 26).

Alla luce dunque di questa sintetica panoramica avente ad oggetto la ratio e i contenuti della direttiva 2012/29/UE, appare interessante esaminare in che modo l’Italia, con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 e la Francia, con la Loi n° 2015-993 del 17 agosto 2015, vi hanno dato attuazione all’interno delle loro architetture processuali ancorate ad un modello “reocentrico” e piuttosto refrattario ad un modello processuale triangolare.

3. Il nuovo ruolo della vittima del reato nel processo penale italiano: il d.lgs. n. 212/2015 che recepisce la direttiva 2012/29/UE

Il d.lgs. n. 212/2015 finalizzato all’attuazione della direttiva 2012/29/UE costituisce un segnale importante di volontà del legislatore di mutare il modello processuale penale che finora, nonostante alcuni interventi normativi mirati a tutelare le vittime di particolari reati, si è limitato ad attribuire alla vittima del reato un’importanza superficiale (per un contributo sulla posizione della vittima nel processo penale italiano si veda: Allegrezza, Aperçu de la protection penale des victimes en Italie, in AJ Penal, 2014, p. 222).

Eccezion fatta dunque per alcuni interventi normativi mirati, fino ad oggi è stato soprattutto lo strumento dell’interpretazione conforme alle indicazioni convenzionali che ha permesso all’ordinamento giuridico italiano di supplire alle esigenze di tutela degli interessi della persona offesa e di protezione della stessa dai rischi di vittimizzazione secondaria. Al contrario il legislatore delegato chiamato a trasporre una disciplina di carattere più generale, ha deciso di intervenire su alcuni aspetti indicati dalla direttiva, ma tace su altri, e soprattutto non introduce nessun riferimento semantico al termine “vittima”, confermando dunque la volontà di continuare ad utilizzare il termine più tecnico di persona offesa dal reato per evitare un rischio di privatizzazione della giustizia penale.

Il decreto legislativo consta di tre articoli: il primo interviene sul codice di procedura penale introducendo gli artt. 90 bis, 90 ter, 90 quater e 143- bis c.p.p. e modificando gli artt. 90, 134, 190 bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.; il secondo inserisce i nuovi artt. 107 ter e 108 ter alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale; il terzo è relativo alle disposizioni finanziarie.

3.1. Le modifiche al c.p.p.: il diritto all’informazione

All’art. 90 c.p.p., rubricato «Diritti e facoltà della persona offesa dal reato», l’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. inserisce un nuovo comma 2 bis, cosìevidenziando il problema della determinazione dell’età della persona offesa in ragione delle conseguenze che possono scaturirne sia in relazione alla capacità processuale della stessa, sia in relazione agli effetti della determinazione della pena. Il nuovo comma infatti, prevede che se il giudice è incerto circa la minore età della persona offesa dal reato, può disporre, anche d’ufficio, la perizia e, al contempo, ove il dubbio circa la minore età persista nonostante l’accertamento tecnico, può considerare presunta la minore età, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuale, il legislatore introduce così un meccanismo di salvaguardia della persona offesa imponendo al giudice di ricorrere ad un accertamento tecnico rigoroso e non accontentarsi di metodi più blandi, oltre ad assicurare alla vittima, in caso di dubbio persistente, l’appartenenza alla fascia di età che gli permette di fruire di maggiore protezione.

Altra condizione fondamentale per una piena e consapevole partecipazione della vittima al procedimento penale, e che tale non sarebbe se non fosse assicurata, riguarda il diritto a ricevere informazioni dettagliate e comprensibili sulla procedura nonché sui diritti che in essa può vantare: a tal fine, l’art. 90 bis c.p.p. introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), rubricato «Informazioni alla persona offesa», prevede una serie di avvisi da comunicare alla persona offesa sin dal primo contatto con l’autorità procedente che le permettono di orientarsi sia nella fase delle indagini sia durante la fase processuale, così permettendole di comprendere e farsi comprendere e di diventare parte attiva nelle dinamiche del processo. Si tratta in realtà dell’attuazione di un diritto che era già assicurato dall’ordinamento italiano, posto che la norma contiene gli stessi obblighi informativi previsti dall’art. 101, comma 2 c.p.p. e con esso gli obblighi informativi previsti dall’art. 11 del d.l. n. 11 del 2009 – convertito dalla legge n. 38 del 2009 – come modificato dal d.l. n. 93 del 2013 per una serie particolare di reati, sicché, come confermato dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/02/2016, il nuovo art. 90-bis si può ritenere norma generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti. Ne deriva pertanto che la maggior parte dei diritti previsti dall’art. 90 bis c.p.p. sono già garantiti dal codice di rito, mentre per gli altri diritti previsti dalla direttiva, quali il diritto all’interprete, al traduttore e al diritto di essere informati sulla scarcerazione o dell’evasione dell’imputato, il legislatore ha dovuto intervenire con delle modifiche al testo normativo.

Si noti altresì che il diritto di informazione previsto dall’art. 90 bis, lett. g) riguarda anche la vittima straniera: tale modifica infatti è legata sia all’introduzione dell’art. 107 nelle disposizioni di attuazioni, secondo cui la vittima ha il diritto di presentare denuncia o querela nell’idioma conosciuto, sia dell’art. 108 ter, che permette di presentare denuncia o querela presso il Procuratore della Repubblica alla Corte di Appello il quale si occuperà dell’inoltro della stessa presso la competente autorità straniera. S si tratta di interventi che riflettono l’idea dell’esistenza di uno spazio giuridico europeo di libertà e sicurezza in cui la vittima di reato circoli liberamente e provenga dunque da uno Stato diverso da quello in cui avvenne il fatto criminoso.

Le informazioni all’offeso coinvolgono anche gli aspetti successivi alla presentazione della denuncia o della querela, infatti l’art. 90 bis enuncia il diritto di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335, commi 1 e 2 (lett. b); sulla richiesta di archiviazione (lett. c.), sulle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti (lett. h); sulle autorità a cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento (lett. i); si tratta invero di previsioni abbastanza generali, che sollevano interrogativi sulla loro reale capacità di assolvere il vero obbiettivo della direttiva che è quello di permettere alla vittima di comprendere e farsi comprendere durante tutta la fase del procedimento penale.

La previsione dell’art. 90 bis c.p.p. sarebbe stata veramente efficace se avesse individuato i soggetti deputati a fornire le informazioni, il tipo di informazione da fornire, il luogo dove trovarle e il modo in cui comunicarle, al contrario tali indicazioni, non individuando i citati elementi, non assolvono affatto alla necessità di un diritto di informazione effettivo, confermando di non prendere in considerazione i risvolti pragmatici della norma: a conferma di ciò basti pensare che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, ha rilevato l’opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere – in linea con le indicazioni della direttiva (cfr. considerando 62) la costituzione, all’interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio per le vittime di reato, al cui funzionamento preporre un magistrato, con la facoltà di avvalersi della collaborazione dei servizi sociali e delle associazioni in favore delle vittime, sul modello del juge delegué aux victimes esistente in Francia. Tale ”suggerimento” non è stato accolto dal Governo in considerazione della non sostenibilità dell’istituzione di un nuovo “sportello delle vittime” che presuppone necessariamente una sinergia tra diverse amministrazioni oltre che risorse economiche assenti: di fatto la norma rischia, ed anzi è, un intervento di facciata. Sono invece le realtà sociali locali e frammentate sul territorio che cercano di darvi attuazioni, spesso finanziate dall’Unione europea stessa, come è il caso del progetto di sportello organizzato presso il Tribunale di Milano, sebbene confrontate a molte difficoltà organizzative ed economiche.

Anche con riferimento al diritto di essere informati circa il contenuto della sentenza, l’art. 90 bis c.p.p. appare meno garantista della novella europea in quanto prevede la notifica della sentenza per estratto alla persona offesa solo ove costituitasi parte civile, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad accantonare le garanzie della persona offesa alla fase delle indagini preliminari, ritenendo la sede processuale sede naturale della vittima parte civile.

Viene inoltre introdotto l’art. 90 ter rubricato «Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione» che – integrando il regime già previsto dall’art. 299, commi 2 bis, 3 e 4 bis c.p.p. in materia di sostituzione o revoca delle misure cautelari – attua le previsioni dell’art. 6 della direttiva con cui si obbligano gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità, su richiesta, di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell’evasione della persona indagata, imputata o condannata; tale diritto trova tuttavia un limite sia nel rischio di ritorsioni a carico dell’imputato sicché il diritto alla comunicazione cede in caso di un pericolo concreto di un danno per l’autore del reato, sia a seconda del tipo di delitti per i quali la comunicazione è disposta ovvero i soli delitti commessi con violenza alla persona, con cui il legislatore italiano traduce la tutela minima imposta dal legislatore europeo al par. 6 dell’art. 6 della direttiva secondo cui l’obbligo informativo di evasione e scarcerazione deve almeno riguardare i casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti. È peraltro criticabile, sebbene in linea con la direttiva (cfr. considerando 32), l’inserimento nell’art. 90 ter c.p.p. dell’inciso che prevede che il diritto ad ottenere l’informazione sulla scarcerazione o evasione dell’autore del reato è doveroso solo a favore della vittima che ne faccia richiesta: è chiaro che si tratta di una condizione che rischia di vanificare del tutto la tutela che la direttiva si propone di offrire, particolarmente nel caso di una vittima che abbia ragione di temere di subire nuovamente violenza; su questo punto infatti la Commissione di giustizia aveva suggerito la rimozione dell’inciso.

3.1.1. L’estensione della protezione alla vittima “indiretta”

È poi apportata una modifica al 3 comma dell’art. 90 c.p.p. laddove la nozione di familiare viene estesa anche alla persona a cui l’offeso era legato da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, si tratta di una modifica con cui il legislatore si è allineato alle indicazioni, già contenute nelle linee guide della Commissione, con cui veniva chiaramente indicato che gli stati membri avrebbero dovuto ricomprendere nella nozione di famigliare anche suddetti soggetti, anche qualora le loro discipline interne non prevedevano le unioni civili.

3.2. Il diritto alla nomina dell’interprete

Il d.lgs. introduce poi l’art. 143 bis c.p.p., rubricato «Altri casi di nomina dell’interprete», estendendo anche alla vittima del reato tale diritto il diritto all’interpretazione e alla traduzione degli atti del procedimenti, che prima era previsto dall’art. 143 c.p.p. limitatamente all’imputato in base all’attuazione della direttiva 2010/64/UE da parte del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Tale norma prevede che l’autorità procedente nomini un interprete quando la persona che intende rilasciare una dichiarazione non conosce la lingua italiana o nei casi in cui occorre procedere alla sua audizione o costei voglia partecipare all’udienza e ne abbia fatto richiesta.

Appare interessante il terzo comma dell’art. 143 bis c.p.p. che sancisce l’innovativa possibilità di ricorrere all’assistenza dell’interprete tramite il ricorso a tecnologie di comunicazione a distanza. Tale possibilità implicherebbe, ma anche su questo punto la norma non fornisce indicazioni ulteriori rischiando dunque di apparire ancora una volta come un’indicazione di facciata, la creazione di un servizio di interpretariato a distanza di cui potrebbe fruire lo straniero e che eviterebbe le complicazioni di far chiamare ogni volta un interprete in loco.

3.3. La vulnerabilità

Il concetto di vulnerabilità(cfr. Luparia, Il concetto di vittima e il concetto di particolare vulnerabilità, in Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili, a cura di Deu e Lupària, Milano, 2013, p. 1 ss.) ha un’importanza centrale nel testo della direttiva sui diritti della vittima che vi dedica particolare attenzione con riferimento all’esigenza di una valutazione individuale (individual assesment) definita come «necessaria per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria» (art. 22, par. 1). La volontà dunque della direttiva, in linea con la sua natura di statuto dei diritti delle vittime, è stata proprio quella di offrire una tutela quanto più estesa alle persone offese dal reato, cosicché la valutazione della vulnerabilità di una vittima deve essere fatta caso per caso basandosi sulle esigenze di ciascuna singola persona.

Il secondo par. dell’art. 22 indica che, ai fini della valutazione individuale, si terrà conto delle caratteristiche personali del soggetto, del tipo o della natura del reato e delle circostanze, precisando che tale valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima (par. 2); mentre è solo nei terzo par. che si rinvia ad una particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato.

Il legislatore italiano introducendo l’art. 90quaternel c.p.p., rubricato «Condizione di particolare vulnerabilità», ha mancato di sensibilità rispetto al concetto di vulnerabilità promosso dalla direttiva: mentre infatti quest’ultima lo invitata a ricercava una tutela quanto più generalista della vittima vulnerabile in se e per sé, ovvero la cui vulnerabilità fosse valutata caso per caso, in funzione delle sue caratteriste quanto più soggettive e personale e come tali non incasellabili a priori, pur indicando alcuni criteri di cui tener conto al fine di tale valutazione nel par. n. 2, e indicando le vittime di alcuni particolari tipi di reato nel par. n. 3, il legislatore delegato, con il richiamato art. 90 quater, ha invece optato per identificare immediatamente dei criteri da cui è possibile desumersi lo status di vulnerabilità, senza procedere ad introdurre la norma con una definizione più aperta e indefinita e solo in un secondo momento prendendo in considerazioni certi criteri e certi tipi di reato.

In particolare, dalla qualifica di vittima vulnerabile il legislatore ha fatto discendere un differente regime di assunzione delle dichiarazioni.

Con riferimento all’esame della vittima nel corso del dibattimento, il legislatore ha infatti previsto l’integrazione al comma 1 bis dell’art. 190 bis c.p.p. così estendo anche alla vittima vulnerabile un limite al diritto di prova che era già presente a favore del testimone minore di anni sedici, e che prevede l’irripetibilità delle dichiarazioni della persona offesa vulnerabile che sia stata sentita in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate: il ri-esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi o se il giudice o una parte lo ritengono necessario in base a specifiche esigenze. Per quanto riguarda l’incidente probatorio, il d.lgs n. 212/2015 ha aggiunto all’art. 392 il comma 1 bis c.p.p. ampliando i casi di incidente probatorio “atipico” e prevedendo che il pubblico ministero – anche su richiesta della vittima vulnerabile – o l’accusato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza dell’offeso.

Con riferimento alle modalità di conduzione dell’esame nel corso dell’incidente probatorio il legislatore ha previsto l’aggiunta di un comma 5 quaterall’art. 398 c.p.p. finalizzato a estendere alle vittime vulnerabili l’operatività delle modalità protette prescindendo dal catalogo di reati previsti dal comma 5 bis della medesima norma : la norma in particolare prevede che «Fermo quanto previsto dal comma 5-ter – con cui il legislatore aveva già introdotto una particolare tutela a favore delle prova dichiarativa del vulnerabile per effetto dell’art. 3 del d.lgs. 24/2014 , quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all’art. 498, comma 4-quater»; a sua volta anche l’art. 498, comma 4 quater è stato riformato: il giudice, su istanza della persona offesa vulnerabile o del suo difensore, potrà disporre l’adozione di tali modalità protette per tutti i reati sulla base della sola vulnerabilità e prescindendo dal fatto che il reato rientra o meno nel catalogo di reati di cui al comma 4 bis dell’art. 498 c.p.p.

Vengono inoltre riformulate le norme sull’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nel corso delle indagini: è aggiunto all’art. 351 un comma 1 ter c.p.p. in base al quale la polizia giudiziaria può avvalersi di un esperto nominato dal pubblico ministero per assumere sommarie informazioni dalla persona offesa vulnerabile ed assicurare così che la stessa non abbia contatti con la persona accusata e che non sia chiamata più volte a rendere tali informazioni, salvo assoluta necessità, tale previsione è stata anche estesa all’art. 362, comma 1 bis c.p.p. che prevede che il sia il P.M, ad acquisire le sommarie informazioni.

Sarà infine possibile su decisione del pubblico ministero o su richiesta della persona offesa o dell’accusato chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza dell’offeso (art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 212 del 2015 che ha novellato l’art. 392 comma 1-bis c.p.p.).

Viste dunque le conseguenze della qualificazione della vulnerabilità della vittima sul regime dichiarativo nel corso del processo penale, occorre ritornare brevemente al problema dell’introduzione da parte del legislatore delegato dell’art. 90 quater in materia vittima vulnerabile, rispetto a cui si formulano due osservazioni: in primo luogo, la lettura del concetto di vulnerabilità finisce per far diventare vittima vulnerabile solo quella che rientra nelle categorie di cui all’art. 90 quater, mentre rischia di escludere quelle che non rientrano nelle ipotesi richiamate dalla norma; in secondo luogo, la norma appare troppo generica, in particolare non identifica chi è l’operatore cui è demandato il compito di effettuare la valutazione individuale , né specifica modalità e natura di tale accertamento. Anche in questo caso il suggerimento della Commissione giustizia, che indicava di attribuire ad un tecnico o al pubblico ministero il compito di definire la vulnerabilità tramite un accertamento tecnico non è stato attuato.

Appare infine interessante richiamare l’intervento legislativo in materia di ripresa audiovisiva della vittima vulnerabile: tale modalità sarebbe stata le più adatta per apprezzare la vulnerabilità della vittima. Tuttavia il legislatore, nonostante il suggerimento della Commissione giustizia di modificare l’art. 351 c.p.p. introducendo il ricorso obbligatorio alla videoregistrazione per assumere le sommarie informazioni rese da vittime vulnerabili di minore o maggiore età, ha deciso di modificare solamente l’art. 134 c.p.p. prevedendo al comma 4 la possibilità in ogni caso di procedere alla riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, anche al di fuori delle ipotesi di assolta indispensabilità. Su tale punto anche la Commissione giustizia ha confermato l’auspicio che venga introdotto l’obbligo di videoregistrazione affermando che «per garantire la tutela dal rischio di vittimizzazione secondaria e per realizzare l’obiettivo di contenere nel minimo il numero di audizioni del soggetto vulnerabile la videoregistrazione sia lo strumento più idoneo, anche in quanto direttamente fruibili da tutte le parti del procedimento penale; l’obbligo di registrazione delle audizioni investigative avrebbe uno straordinario effetto sulla semplificazione e velocizzazione dei procedimenti. Si tratta di una misura coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di legittimità che assegna un valore inquinante alle domande suggestive (che possono essere poste anche all’inizio della progressione dichiarativa, ovvero durante le audizioni investigative, senza che la correttezza dell’esame sia controllabile). La misura si manifesta opportuna anche in relazione al fatto che le difese spesso (legittimamente) basano le loro strategie difensive proprio sul dubbio circa l’eteroinduzione dei contenuti accusatori in fase investigativa. Fase a volte «oscura», che la videoregistrazione renderebbe finalmente fruibile a garanzia dell’accusato e della parte lesa».

4. La Loi n° 2015-993 du 17 août 2015, ulteriore completamento di un sistema volto alla centralizzazione della persona offesa

Per lungo tempo anche il processo penale francese è stato caratterizzato da una dissociazione netta tra il posto del pubblico ministero e quello della vittima: quest’ultima in effetti era ammessa a costituirsi nel processo esercitando un’action civile che si innestava sull’ action publique (azione penale) del pubblico ministero per ottenere una sanzione a carico del colpevole del reato. Nessun riconoscimento era previsto per i diritti delle vittime da parte del Code d’instruction criminelle, sicché fu soprattutto la giurisprudenza a ritagliare uno spazio alla vittima. Inizialmente fu la Chambre Criminelle che riconobbe il diritto della vittima di ricorrere al giudice penale per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ciò che implicitamente equivaleva ad ammettere che la vittima potesse azionare l’action publique posto che quest’ultima era condizione necessaria perché si potesse agire con l’action civile davanti al giudice penale. Sul punto la Corte di Cassazione affermò che l’iniziativa della vittima di citare l’autore del reato davanti ad un tribunale, azionava direttamente l’action publique e, successivamente, con la celebre decisione PlacetThirion, più celebre sotto il nome del rapporteur Laurent- Athalin (Crim. 8 dec. 1906, D, 1907, I, 207) la Corte di Cassazione francese estese anche alla parte lesa costituitasi parte civile davanti al juge d’instruction la possibilità di mettere in moto l’azione penale.

Di questa importante giurisprudenza, che come anticipato segna una peculiare differenza tra il sistema penale italiano – in cui vige l’obbligatorietà dell’azione penale – e quello francese – in cui tale azione è discrezionale – la Corte di Cassazione francese ha adottato un’interpretazione ristretta, ritenendo che la possibilità di azionare l’azione penale da parte della vittima costituisse comunque un’ipotesi eccezionale. Ad oggi il legislatore francese muove in due direzioni con riguardo alla posizione della vittima nel processo penale: da un lato intende porre la vittima al centro del processo, dall’altro tenta di inquadrare le sue prerogative in materia di azionabilità dell’azione penale, senza per questo volerle cancellare.

Per quello che qui ci interessa, il processo diretto a rinforzare la protezione degli interessi della vittima nel processo penale è iniziato parecchio tempo addietro nel sistema francese e molto è stato fatto nel corso degli ultimi trent’anni dal legislatore francese sopratutto in materia di diritto al risarcimento e della partecipazione della vittima al processo penale, sicché la persona offesa da “personne oubliée è diventata oggi la “nouvelle etoile de la scene penale” (così la definisce TULKENS, Victimes et droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour Europeenne des droits de l’homme, in Arch. Pol. Crim. 2002, n° 24, p. 41).

Come ricordato, ancora prima di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE con la Loi 17 aout 2015 sono stati numerosi gli interventi che hanno ampliato la tutela della vittima del reato e a cui occorre fare breve cenno.

4.1. La loi 15 juin 2000

In particolare, appare fondamentale la Loi del 15 giugno 2000 grazie alla quale la vittima del reato ha trovato una vera e propria consacrazione all’interno della procedura penale francese grazie ad una serie di importanti innovazioni prima fra tutte quella semantica, in quanto se prima il code de procédure pénal, come quello italiano, conosceva la vittima unicamente come parte lesa o parte civile, successivamente alla legge de quo si fa direttamente riferimento al termine “vittima” prevedendo che «l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale».

Tale riferimento è previsto anche dall’art.304 c.p.p. nella formula pronunciata dai giurati secondo cui «Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime»; particolare attenzione bisogna prestare anche alla previsione dell’art. 707, IV c.p.p. relativo alla fase dell’esecuzione penale che elenca una serie di diritti specifici della vittima seguita dalla previsione che suddetti diritti debbono essere garantiti dall’autorità giudiziaria per tutta la durata dell’esecuzione della pena, qualunque siano le modalità di esecuzione; a tal fine merita attenzione l’istituzione un juges délégué aux victimes incaricato di «veiller, dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes» (art. D. 47 – 6 – 1 c.p.p.) e di un bureau d’aide aux victimes presso ogni tribunale.

Ciò che appare fondamentale dunque è che prima della loi 15 juin 2000 in Francia la vittima era considerata come qualunque persona che avesse sofferto del danno causato dal reato, dopo tale legge essa corrisponde a qualunque persona che ha sofferto, direttamente o indirettamente, un atto proibito dalla legge penale: ovvero viene finalmente introdotta la figura della «victime es qualité», dotata di una vera e propria esistenza giuridica indipendente dall’eventuale costituzione di parte civile, che convive al fianco della «victime partie civile».

4.2.L’introduzione della justice reparatrice nel code de procédure pénal

Un altro importante intervento che è venuto anticipare i temi cari alla direttiva 2012/29/UE è stata laLoi du 15 aout 2017 che ha consacrato la c.d. justice reparatrice (Sayous, Cario, La justice restaurative dans la reforme pénale: de nouveaux droits pour la victimes et les auteurs d’infraction pénale,in AJ Pénal,2014, p. 461),ovvero la giustizia riparativa, individuata dalla legislazione europea come pratica di grande beneficio per le vittime di reato. Il sistema penale francese, in cui la giustizia riparatrice è arrivata relativamente in ritardo rispetto ad altre realtà, l’ha ormai riconosciuta come forma alternativa di giustizia, grazie all’art. 10 – 1 c.p.p. che fornisce una definizione della giustizia riparativa assai ampia: essa «constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire».

Si può tuttavia ricorrere alla giustizia riparativa solo quando alcune condizioni sono riunite: i fatti devono essere riconosciuti dall’autore del reato ed egli e la vittima devono acconsentire a partecipare alla misura dopo aver ricevuto un’informazione completa su di essa.

Venendo dunque alla trasposizione della direttiva sui diritti delle vittime del reato, la Loi del 17 agosto 2015 è intervenuta introducendo nel titolo preliminare al code de procedure penale un titolo III rubricato Des droits des victimes e disciplinando gli articoli da 10-2 a 10-5 che vengono dunque completare il novero di diritti già previsti allo stadio dell’esecuzione dall’art. 707.IV c.p.p.

4.3.Gli obblighi informativi

L’art. 10-2 c.p.p. enumera i diritti della vittima individuando negli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria i soggetti obbligati ad informare le persone offese dal reato, tali diritti riguardano il diritto ad ottenere il risarcimento del pregiudizio, a costituirsi parte civile, ad essere assistiti da un avvocato, ad essere aiutati da un’associazione di aiuto alle vittime, ad essere informati sulle misure di protezione di cui possono beneficiare, in particolare delle ordonnances de protection previste dal titolo XIV del libro I del code Civil, a beneficiare di un interprete e di una traduzione, ad essere accompagnate da un rappresentante legale e dalla persona di maggiore età da loro scelta, a dichiarare come indirizzo il domicilio di un terzo. Come nel caso italiano, anche i diritti enumerati dall’art. 10-2 c.p.p. sono già previsti in altre parti del Code de procedure pénal, la norma ha soprattutto avuto il pregio di rafforzare i diritti della vittima nella fase delle indagini preliminari.

L’art. 10-3 c.p.p. introduce il diritto ad ottenere l’assistenza di un interprete e la traduzione delle informazioni che sono necessarie all’esercizio dei suoi diritti, in maniera analoga all’art. 143 bis c.p.p. italiano.

4.4.La vulnerabilità della vittima

L’art. 10-5 c.p.p. attua invece quanto richiesto dalla direttiva in materia di valutazione individuale della vittima al fine di scegliere le misure di protezione più adeguate ovvero il concetto, già citato, di vulnerabilità della persona offesa dal reato. La scelta del legislatore francese, a differenza di quella del legislatore italiano, riposa a favore di una definizione molto più generale in ordine alla valutazione di tale vulnerabilità che permette un’analisi slegata da qualsiasi legame con situazioni personali o particolari categorie di reato, la norma infatti recita che «dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret».

Il decret n. 2016-214 del 26 febbraio 2016, che è dunque venuto precisare l’applicazione dll’art. 10-5, ha stabilito che la valutazione individuale deve essere posta in essere durante la procedura penale sulla base di una serie di elementi che possono essere presi in considerazione – tra cui «l’importance subi du préjudice, les circonstances de l’infraction résultant d’une motivation particulière,, la vulnérabilité de la victime, l’existence d’un risque d’intimidation ou représailles» (art. D.1er-3) – e che tale valutazione è fatta dall’officier de police judiciaire durante l’audizione della vittima, con obbligo di precisare nel verbale di audizione della vittima o negli altri atti annessi alla procedura, gli elementi che, secondo la lista suindicata, vengono identificati in relazione alla persona offesa o qualunque altro motivo giudicato legittimo a qualificare la vulnerabilità della persona (art. D.1er-4). Inoltre, a seconda della valutazione individuale, l’autorità che ha proceduto all’audizione può disporre le misure specifiche di protezioni identificate nelle seguenti: audizione in locali adatti alla situazione della vittima, nel caso di violenza sessuale la vittima deve essere ascoltata da investigatori formati in maniera specifica a tali tipi di reati o con l’aiuto di questi ultimi, la vittima verrà ascoltata ad ogni audizione dagli stessi operatori (art. D.1er-7); ed è prevista la possibilità di non applicare le misure di cui all’art. D.1er-7 nel caso in cui l’utilizzo di tali misure faccia ostacolo al corretto svolgimento dell’investigazione, in particolare se vi è urgenza di procedere all’audizione della vittima (art. D.1er-8). Infine l’art. D.1er-9 prevede che l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto a sentire la persona offesa debba comunicare gli elementi della valutazione personalizzata all’autorità giudiziaria incaricata della procedura affinché possa essere decisa una valutazione più approfondita.

Tale valutazione dovrà in ogni caso essere effettuata conformemente alle buone pratiche individuate dal progetto europeo EVVI (Projet Europeen d’evaluation personalisé des victimes): si tratta di un progetto sostenuto dal Ministero della Giustizia francese e dal Service d’acces au droit et à la Justice (SADJAV) a partire dal 2014 che ha come obbiettivo di condividere le esperienze di ciascun paese membro nell’approccio alla valutazione individuale delle vittime al fine di creare un quaderno di buone pratiche per il coretto approccio alla vulnerabilità di ogni vittima. Tra i Paesi membri dell’Unione, tra cui purtroppo non compare l’Italia, vi sono il Regno Unito, la Spagna, il Portogallo, la Polonia.

Viene inoltre creato l’art. 183-1 c.p.p. che prevede che «à la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen»si tratta di una previsione per certi versi analoga all’art. 90 ter c.p.p., che si differenza per il tipo di titolo portato a conoscenza della vittima, ma che anche in tal caso è subordinato alla richiesta della vittima stessa; esiste già d’altronde nel code de procedure penale l’art. 40-5 c.p.p che prevede un’analoga informazione alla vittima circa l’evasione dell’autore del reato, ma avente come unica condizione che tale evasione sia suscettibile di far correre un rischio alla vittima, e fatto salvo se non appare opportuno comunicare tale informazione in virtù del rischio che rappresenta per l’autore del reato.

Viene modificato l’art. 391 c.p.p. con l’inserimento di un comma 2 sul diritto a ricevere una traduzione dell’udienza.

Le modifiche inserite dalla loi 17 aout 2015 costituiscono misure minime, ma che si accompagnano ad un nutrito corpus di norme disciplinate in varie parti del code de procédure pénal il cui obbiettivo è quello di informare le vittime e di permetterne la partecipazione al processo penale: a titolo di esempio gli artt. 40-2 e 40-3 prevedono che il Procuratore deve avvisare la vittima, anche non parte civile, delle conseguenze processuali nel caso in cui decida di applicare una pena, di applicare una misura alternativa o di non perseguire l’autore, posto che la vittima in quest’ultimo caso dispone di un ricorso specifico. L’art. 41 c.p.p. prevede la possibilità per il Procureur de la Republique di ricorrere ad un’associazione di aiuto alle vittime perché sia fornito sostegno alla vittima; in caso di composition penale inoltre il Procureur deve avvertire la vittima de la proposta di risarcimento e del diritto a farsi assistere da un avvocato (art. R 15-33-45 c.p.p.), egli infine deve avvertire la vittima, anche non parte civile, della data dell’udienza per metterla in condizione di esercitare i propri diritti (artt. 391, 393-1, 495-13 c.p.p.).

5. Conclusioni: le good practices sotto la lente della comparazione

La comparazione tra il sistema processuale penale italiano e quello francese con riguardo alla posizione occupata dalla vittima, permette di affermare che il legislatore francese si è mostrato molto più attivo nel percorso di valorizzazione e centralizzazione della vittima all’interno del processo penale.

La loi 17 aout 2015 che ha trasporto la direttiva 2012/29/UE, infatti, pur contenendo qualche ulteriore consolidamento nei diritti delle vittime, costituisce un incremento della tutela che si aggiunge ad una legislazione che negli anni si è già arricchita di molti punti fermi in materia di tutela della vittima; tale legge quindi non appare portatrice di una rivoluzione all’interno dell’ordine giuridico penale francese, soprattutto se comparata agli interventi che l’hanno preceduta.

L’interesse del legislatore di porre la vittima al centro del procedimento penale è frutto di un’opera portata avanti nel tempo in risposta ad una sensibilità verso la vittima che non necessariamente costituisce il frutto di una costrizione ad adattarsi ai dictat europei, ma che matura al centro di una riflessione penale interna: in Francia il diritto di informazione della vittima del reato sin dalle indagini preliminari è stato sostenuto sin dal 1982 con la creazione di associazioni di sostegno alle vittime grazie al Rapport Millez, in risposta del quale il Ministero della Giustizia francese creò il «Bureau d’aide aux victimes» oggi divenuto un reticolo di associazioni presiedute dall’Istitut d’aide aux victimes (INAVEM).

In tal senso, l’esempio francese oltre ad essere ricco di buoni spunti, riscuote anche un discreto successo nel suo fine di garantire maggiori diritti, assistenza e protezione alla vittima e ciò grazie ad una messa in pratica effettiva degli interventi legislativi; il primo passo in tal senso è infatti la divulgazione a livello di comunità civile di buone pratiche al fine di informare circa la condizione di persona offesa dal reato, per poi passare all’istituzione di strumenti effettivi al servizio delle vittime come la creazione di un reticolo di servizi di sostegno alle vittime, concretamente operativi e sostenuti finanziariamente tramite il ricorso alle sanzioni pecuniarie inferte ai colpevoli stessi come prevede l’art. 728 – 1, al 3 del code de procédure pénal che prevede che «lorsque l’auteur de l’infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n’a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu’elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d’aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné».

La rivoluzione a favore di un processo antropocentrico rischia invece di non trovare un terreno fertile e recettivo nel processo penale italiano. Il problema attiene infatti ad un entroterra culturale non favorevole alle istanze della vittima su cui tali diritti andranno a costruirsi: sebbene tali nuovi diritti informativi, insieme anche al diritto all’interprete e alla traduzione, siano effettivamente sintomo di una rinnovata sensibilità giuridica del legislatore italiano, essi rimangono lettera morta a causa di un’incapacità del sistema di sostenere tutte le implicazioni pratiche che la riconoscenza di tali diritti implica, prime fra tutte, ma non unica, l’impiego di mezzi economici diretti a garantire l’effettività di tali garanzie. Ne consegue che la rete assistenziale a cui la vittima verrà affidata nel sistema italiano è, di fatto, inesistente in quanto frutto di piccole realtà locali e priva di organismi di livello nazionale che soli possono provocare un coordinamento dei servizi assistenziali e programmare un’adeguata formazione per gli operatori del settore,

Così, il d.lgs. n. 212/2015 rimane un intervento legislativo che, seppur mosso da buone intenzioni (o forse solo dalle esigenze di adeguamento europee) manca di pragmatismo laddove ancora una volta non affronta – e non tenta neppure di risolvere – le questioni pratiche legate ad un riconoscimento effettivo della protezione della vittima, sicché l’occasione è stata sprecata per dare vita ad un intervento legislativo molto più strutturato e preciso.

Il legislatore delegato non ha infine dato attuazione alle indicazioni della direttiva per assicurare alla vittima il diritto di sindacare la decisione di non esercitare l’azione penale, ricordiamo, come già anticipato in precedenza, che il code de procédure pénal prevede tale possibilità all’art. 40-3, secondo cui «Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé».

Inoltre, nulla è detto circa gli strumenti in materia di giustizia riparativa: il d.lgs infatti non vi accenna neppure ed anzi, appare evidente l’esistenza di una certa diffidenza di fondo del sistema penale italiano che, quando è ricorso a misure riparative, lo ha fatto unicamente per ragioni deflattive; per poter aprirsi alla via della giustizia riparativa il modello italiano dovrebbe ripensare il ruolo della vittima del reato: tale è la differenza dai nostri vicini d’oltralpe che, al contrario, vi hanno dato una piena consacrazione con la loi del 2014, salutata positivamente da alcuni autori, secondo cui «la réforme pénale opérée, sous l’impulsion forte de la garde des Sceaux marque un réel tournant pour l’intégration des mesures qu’elle promeut en droit criminel français, e soprattutto sottolineando come si tratti , d’un cadre juridique propice à la mise en œuvre des pratiques de la justice réparatrice au bénéfice de personnes ayant eu à souffrir du crime. Sans velléité d’aucune sorte de privatisation du procès pénal»(in tal senso cfr. Sayous, Cario, op cit., p. 461).

Se dunque si attendeva un mutamento di scenario nel diritto italiano ad opera del decreto di attuazione della direttiva 2012/29/UE si rischia di rimanere delusi: il processo penale italiano continua a negare una strada alternativa a quella tradizionale, senza interrogarsi sulla possibilità che il ricorso a forme di giustizia riparativa possa soddisfare meglio le esigenze di cui sono portatrici le vittime più di quanto il processo stesso possa fare. In tal senso la vittima potrò tentare di ottenere delle risposte ai quesiti che la assillano e evacuare le sofferenze, esigenza che non trovano un loro spazio all’interno del processo; inoltre la giustizia riparativa agisce anche sul fronte del condannato, fugando dunque qualsiasi rischio temuto di una privatizzazione della giustizia in nome della sete di giustizialismo della vittima, in quanto tali misure giovano anche al colpevole il quale potrà rimettere in discussione le proprie azioni e ciò conformemente ad uno dei principi cardini del nostro ordinamento che non può e non deve essere dimenticato, ovvero la rieducazione e il reinserimento del condannato nella società. A tal riguardo, in Francia, in via sperimentale sono stati avviati degli incontri detenuti/vittime presso la Maison d’arrêt de Poissy i cui risultati, presentati in alcune interviste dei partecipanti al progetto hanno dimostrato una capacità della misura riparativa a lenire la sofferenza delle vittime per quanto subito e, dall’altro lato, a invitare il colpevole ad una riflessione sul proprio comportamento.

In conclusione, il d.lgs. n. 212/2015, tanto atteso per ciò che (idealmente) avrebbe potuto realizzare a favore della vittima del reato, ha in parte introdotto novità interessanti, per altri aspetti rappresenta una speranza delusa perché con i suoi interventi generali conferma le difficoltà che si frappongono ad un processo in cui le sofferenze e la salute della vittima vengano infine considerate come beni meritevoli di una tutela effettiva.


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail