La Superleague davanti alla Corte di giustizia. Brevi osservazioni a margine dell’udienza del 12 luglio 2022

L’11 e il 12 luglio 2022, presso la Corte di giustizia UE, si sono tenute due importanti udienze in materia di attività sportiva. La prima, relativa alla causa C- 124/21 P, riguarda la vicenda ISU e si inserisce nel giudizio di appello proposto dalla International Skating Union avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017 (C (2017) 8230 final) con la quale la Commissione aveva accertao la portata anticoncorrenziale delle regole dell’ISU che sanzionavano anche con l’esclusione a vita gli atleti che avessero partecipato ad una competizione organizzata da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione dell’ISU. La seconda, invece, relativa alla causa C-333/21, riguarda la ben nota vicenda della Superleague di calcio.

Al di là di alcune curiose coincidenze – quali, ad esempio, la quasi contestualità delle due udienze ed il fatto che in entrambi i giudizi l’Avvocato generale (Athanasios Rantos) ha annunciato che presenterà le proprie Conclusioni il 15 dicembre 2022 (esattamente 27 anni dopo la sentenza Bosman), le vicende ISU e Superleague presentano, ictu oculi e senza entrare nello specifico delle argomentazioni giuridiche fatte valere da una parte e dell’altra, inevitabili differenze, ma anche taluni punti di contatto.

Quanto alle differenze, è facile innanzitutto osservare che l’udienza nel caso ISU rappresenta, come già evidenziato, l’epilogo di una lunga e complessa battaglia legale iniziata nel 2017 con la decisione della Commissione, proseguita poi con l’impugnazione davanti al Tribunale prima, e alla Corte di giustizia, poi. Per contro, la vicenda Superlegaue si inserisce nel diverso contesto di un rinvio pregiudiziale di interpretazione sollevato dal Juzgado de lo Mercantil di Madrid al quale, dopo la pronuncia della Corte di giustizia, spetterà l’onore e l’onere di dirimere nel merito la controversia che oppone la European Superleague Company, S.L. alla UEFA e alla FIFA. In secondo luogo, pur vertendo entrambi i giudizi in tema di compatibilità di regole sportive (nella specie, quelle che prevedono un sistema di autorizzazione preventiva da parte delle varie federazioni internazionali per l’autorizzazione di eventi sportivi organizzati da soggetti terzi) con il diritto dell’Unione europea, le discipline sportive interessate sono diverse (il pattinaggio nel caso ISU, il calcio nel caso della Superlegaue) e chiaramente non paragonabili sotto il profilo della rilevanza economica; analogamente, mentre nel caso ISU la vicenda nasce dalla reazione di due pattinatori contro la Federazione internazionale di appartenenza, nel caso della Superlega lo scontro riguarda tre dei più importanti e famosi club calcisti professionistici europei (Juventus, Real Madrid e Barcellona), da un lato, e i massimi organismi di governo del calcio professionistico europeo (UEFA) e mondiale (FIFA).

Con riferimento alle analogie, invece, il primo dato che emerge riguarda le norme di diritto dell’Unione europea invocate, vale a dire le norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese. In entrambi i casi, inoltre, quello che viene contestato è il conflitto di interessi esistente in capo sia all’ISU, sia alla FIFA e all’UEFA in quanto, oltre che operare quali enti regolatori delle rispettive discipline sportive, operano anche quali attori economici nel diverso mercato dell’organizzazione di eventi sportivi sul quale operatori terzi fanno fatica ad entrare in ragione di condotte anticoncorrenziali degli stessi enti regolatori. Nello specifico, in entrambi i casi sono i sistemi di autorizzazione preventiva delle competizioni sportive organizzate da soggetti terzi da parte di ISU e UEFA/FIFA che vengono posti sul banco degli imputati, in quanto non conformi ai principi di chiarezza, prevedibilità e non discriminazione enunciati dalla Corte di giustizia.

Soffermandoci specificamente sulla vicenda della Superleague, e a conferma della rilevanza, non solo mass-mediatica, ma anche politica delle questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia, si segnala che nel giudizio davanti ai giudici di Lussemburgo, oltre alle parti in causa, hanno presentato osservazioni scritte e/o orali ben venticinque soggetti, di cui ventuno Stati membri, la Commissione europea, un soggetto privato (A22 Sports Management), la Lega calcio spagnola e la Federazione calcio spagnola. Il dato, non certo inatteso, è tuttavia significativo della rilevanza del fenomeno sportivo, e soprattutto del gioco del calcio, se solo si considera che nella causa C-493/17, decisa dalla Corte di giustizia con sentenza dell’11 dicembre 2018, nella quale di discuteva della legittimità con il diritto dell’Unione europea del quantitative easing della BCE, ossia la straordinaria misura di acquisto di una parte del debito sovrano degli Stati membri ad opera dell’Istituzione europea responsabile della definizione e dell’attuazione della politica monetaria europea, hanno presentato osservazioni soltanto sei Stati membri.

Fermo quanto sopra, ad un primo esame delle osservazioni orali presentate dai vari soggetti ed enti intervenuti nel corso dell’udienza, è chiaramente emersa una posizione tendenzialmente comune sia alla FIFA/UEFA, sia a tutti i soggetti intervenuti all’udienza in aperta opposizione alla tesi sostenuta dalla Superlega.

Nel corso dell’udienza la norma europea più invocata è stata, indubbiamente, l’art. 165 TFUE e la sua (asserita) funzione di parametro in base al quale interpretare ed applicare gli artt. 101 e 102 TFUE. In sostanza – è stato osservato da più parti -, l’art. 165 TFUE elenca una serie di obiettivi legittimi (l’equità e l’apertura delle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, l’integrità fisica e morale degli sportivi, la funzione sociale ed educativa dello sport, la sua struttura fondata sul volontariato) il perseguimento dei quali può essere invocato per giustificare comportamenti e norme anche eventualmente restrittivi della concorrenza in conformità alla giurisprudenza Wouters e a. e Meca Medina e Majcen. Fatta questa preliminare (e fondamentale) premessa, l’altro concetto brandito a mò di spada è stato quello relativo al modello sportivo europeo. In soldoni, la narrazione proposta può essere così riassunta:

  • in Europa esiste un modello sportivo europeo le cui caratteristiche corrispondono esattamente ai principi e agli obiettivi indicati nell’art. 165 TFUE;
  • una disciplina sportiva organizzata sulla base di questi principi e obiettivi legittima i relativi organismi di governo ad adottare anche misure restrittive della concorrenza inerenti al perseguimento di tali obiettivi;
  • l’organizzazione del calcio professionistico in Europa e nel mondo si ispira ai principi di solidarietà, integrità, struttura piramidale, merito sportivo, apertura delle competizioni di cui all’art. 165 TFUE e, pertanto, risulta pienamente conforme al modello sportivo europeo;
  • anche nell’ipotesi in cui il sistema di previa autorizzazione fosse ritenuto anticoncorrenziale, tali effetti sarebbero giustificati dalla loro inerenza al perseguimento degli obiettivi legittimi di cui all’art. 165 TFUE.

Per rafforzare ulteriormente tale tesi, è stato sottolineato che, al contrario, la Superlega rappresenta una chiara ed evidente negazione del modello sportivo europeo, in quanto il sistema delle promozioni e retrocessioni viene sostituito da un modello di competizione chiusa, il merito sportivo viene sostituito dal denaro, la solidarietà viene sostituita con il perseguimento di finalità egoistiche ad uso e consumo dei partecipanti alla Superlega.

In questo contesto, l’unica voce (parzialmente) fuori dal coro è stata quella Commissione europea la quale, pur riconoscendo che l’apertura delle competizioni (da intendere come sinonimo di meccanismo di promozione e retrocessione) costituisce un obiettivo legittimo, ha ribadito che non esiste un unico modello europeo di sport. Come emerso chiaramente nella vicenda ISU, infatti, lo stesso sistema di previa autorizzazione non è comune a tutte le discipline sportive. Ciò detto, peraltro, la Commissione ha pure precisato che la circostanza per cui il modello calcistico europeo costituisca soltanto uno dei vari modelli organizzativi in cui si articola lo sport europeo, non significa che il modello calcistico non persegua obiettivi legittimi.

Un altro argomento invocato nel corso dell’udienza ha riguardato l’asserita natura anticoncorrenziale della Superlega. In altre parole, di fronte all’accusa formulata dalla Superlega circa la natura anticoncorrenziale del sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA, queste ultime, unitamente a gran parte degli Stati membri intervenuti nel corso dell’udienza, hanno replicato utilizzando l’antitrust a mò di scudo, sottolineando la natura chiusa della Superlega e, pertanto, l’effetto preclusivo che si verrebbe a determinare nei confronti di tutte le squadre estranee alla nuova competizione, con conseguente pregiudizio alla concorrenza sia all’interno della stessa Superlega, sia all’esterno.

A tale proposito, a parte il fatto che nessuna delle parti e/o degli intervenuti ha evidenziato che la creazione di una competizione alternativa all’UEFA ben potrebbe produrre un effetto pro-concorrenziale sul mercato delle competizioni calcistiche europee, ampliando la possibilità di scelta dei tifosi-consumatori, solo la Superlega ha osservato che l’asserita natura anticoncorrenziale della nuova competizione non rientra tra l’oggetto dei quesiti pregiudiziali che attengono, invece, al diverso tema della legittimità sotto il profilo antitrust del sistema di previa autorizzazione di UEFA e FIFA.

In effetti, l’impressione che si è potuto ricavare all’esito dell’udienza è stata quella del tentativo di dipingere la Superlega come il male assoluto, il nuovo format in grado di distruggere l’intero calcio professionistico europeo, sottolineandone i profili di (asserita) contrarietà al modello sportivo europeo e per tale via rafforzare il ruolo e la funzione dell’UEFA, trasformando la controversia legale in una sorta di lotta tra buoni (UEFA/FIFA) e cattivi (Superlega).

Sotto tale profilo, pur riconoscendo che anche i mezzi di comunicazione hanno contribuito a dipingere l’udienza davanti alla Corte di giustizia come il giorno del giudizio per le sorti della Superlega, vale la pena in questa sede ribadire che nessuno dei quesiti pregiudiziali sollevati dal giudice spagnolo riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione europea della nuova competizione. Al contrario, nei suoi quesiti pregiudiziali il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire:

  • se gli artt. 101 e/o 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che vietano le norme degli Statuti UEFA e FIFA che prevedono un sistema di previa autorizzazione delle competizioni sportive organizzate da soggetti terzi affidato interamente ed esclusivamente alle stesse UEFA e FIFA in un contesto nel quale non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e tenuto conto del possibile conflitto di interessi di FIFA e UEFA in ragione della loro duplice natura di enti regolatori ed operatori commerciali (quesiti 1 e 2);
  • se gli articoli 101 e/o 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori in considerazione dell’effetto dissuasivo che potrebbero generare. (quesito 3);
  • se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni dello statuto della FIFA che identificano l’UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdizione», privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, e attribuiscono alla stessa UEFA il potere esclusivo della loro commercializzazione (quesito 4);
  • se l’eventuale restrizione della concorrenza derivante dal sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA potrebbe beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 101, comma 3 TFUE e/o della giustificazione oggettiva ai sensi dell’art. 102 TFUIE (quesito 5);
  • se le norme degli Statuti UEFA e FIFA che richiedono una previa autorizzazione da parte di questi stessi enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega costituiscono una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite negli Artt. 45, 49, 56 e/o 63 TFUE (quesito 6).

Il fatto che l’asserita natura anticoncorrenziale della Superlega e/o la sua contrarietà all’art. 165 TFUE non rientrino nell’oggetto specifico del rinvio pregiudiziale rileva sotto diversi profili. In primo luogo, è facile osservare che l’eventuale natura anticoncorrenziale del sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA (soprattutto se, come sembra probabile, non venisse accertata con riferimento al sistema in quanto tale, ma in considerazione della mancanza dei caratteri di oggettività, trasparenza, controllabilità e non discriminazione) lascerebbe del tutto impregiudicata la questione circa l’effettiva contrarietà della Superlega agli artt. 101 e/o 102 e/o 165 TFUE. In secondo luogo, e di conseguenza, l’effettiva compatibilità della Superlega con il diritto dell’Unione europea dovrà essere accertata nelle opportune sedi. In terzo luogo, in nessun caso l’asserita contrarietà della Superlega agli artt. 101 e/o 102 e/o 165 TFUE può essere invocata per giustificare il sistema di previa autorizzazione di FIFA e UEFA nel caso in cui fosse accertata la sua natura anticoncorrenziale. E’ vero, infatti, che la legittimità di un sistema di previa autorizzazione deve essere valutata in relazione al sistema stesso ed agli elementi che lo compongono e lo definiscono, non in relazione a ciò che deve essere autorizzato.

Un altro aspetto affrontato nel corso dell’udienza ha riguardato la legittimità delle (minacciate) sanzioni da parte di UEFA e FIFA nei confronti dei club e dei giocatori che avessero aderito alla Superlega. In particolare, sia la Croazia, sia la Polonia, sia infine la Commissione europea hanno espresso l’opinione secondo cui in nessun caso la partecipazione alla Superlega avrebbe potuto comportare l’irrogazione da parte di UEFA/FIFA di sanzioni a carico dei singoli giocatori, in quanto tale tipo di sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata, giacché la violazione dei principi UEFA sarebbe imputabile ai singoli club e non ai singoli giocatori. Di contrario avviso, invece, si è mostrata la UEFA secondo cui in caso di partecipazione di un club alla Superlega i giocatori avrebbero il diritto di rescindere il contratto ed interrompere ogni legame con l’autore della violazione. Se così non fanno, dimostrano implicitamente essi stessi di condividere il progetto della Superlega e, pertanto, devono essere sanzionati. Si tratta di un tema molto complesso e delicato, che incide direttamente anche sulle normative interne dei singoli Stati membri e delle rispettive Federazioni/leghe. Basti pensare, infatti, che in Italia il 26 aprile 2021 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato l’art. 16 delle proprie Norme organizzative interne (NOIF) stabilendo che “ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dal-la FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associa-zioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione (…)”.

Un altro aspetto sul quale molti dei soggetti intervenuti all’udienza hanno concentrato le rispettive osservazioni è quello relativo al c.d. Ein-Platz-Prinzip, ovvero il principio secondo cui deve esistere una sola federazione unica per ogni attività sportiva al fine di garantire l’uniformità delle regole che governano la pratica di ogni sport. La creazione della Superlega – è stato osservato – rappresenta una palese violazione di questo principio, in grado di frammentarizzare il modello calcistico, con inevitabili ripercussioni su tutte le federazioni sportive nazionale, soprattutto quelle più piccole che dipendono in larga misura dai contributi erogati dall’UEFA. Anche in questo caso, l’unica voce parzialmente fuori dal coro è stata quella della Commissione europea, la quale ha ricordato che l’Ein-Platz-Prinzip non può essere riferito genericamente ad un altrettanto generico modello sportivo europeo, in quanto in Europa diverse attività sportive non aderiscono a tale principio.

A margine di quanto sopra, un altro dato sicuramente emblematico dell’importanza e della complessità del caso sono state le numerose domande poste dal giudice relatore Jan Passer in relazione, in particolare all’entità dei contributi di solidarietà erogati dall’UEFA alle singole federazioni nazionali e all’esistenza di eventuali differenze tra il calcio ed altri sport in grado di giustificare l’adozione di soluzioni diverse. Quanto al primo aspetto, molti Stati membri hanno ammesso di non essere in possesso di dati precisi e soprattutto di non disporre del dato relativo all’incidenza dei contributi UEFA sull’intero finanziamento del calcio all’interno dei singoli ordinamenti sportivi. In relazione al secondo aspetto, invece, l’UEFA ha sottolineato, da un lato, che l’esempio della Eurolega di basket non è un modello, ma una minaccia, in quanto si tratta di una competizione che persegue esclusivamente i propri interessi economici a discapito del movimento cestistico nazionale; e, dall’altro lato, che l’hockey su ghiaccio non può rappresentare un utile termine di paragone, in quanto eccessivamente condizionato dal modello statunitense della National Hockey League (NHL). Con riferimento all’Eurolega, si sottolinea che il Governo italiano, nel corso delle proprie osservazioni orali, ha escluso che la stessa potesse essere considerata un esempio per giustificare la Superlega, sottolineando che l’Eurolega è stata istituita prima dell’entrata in vigore dell’art. 165 TFUE.

A questo punto non resta che attendere le Conclusioni dell’Avvocato generale che, come noto, pur non essendo vincolanti per la Corte, molto spesso forniscono importanti indicazioni per ipotizzare il contenuto della futura sentenza.


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