La proposta di regolamento della Commissione sulle Multilateral Intercharge Fees: si tratta davvero di strumento a tutela della concorrenza e dei consumatori?

1. Le commissioni interbancarie sui pagamenti tramite carta: un indebito ostacolo alla formazione di un mercato integrato dei pagamenti

Il 17 dicembre 2014, a pochi giorni dalla fine del semestre italiano di presidenza, è stato firmato l’atteso accordo politico tra Consiglio e Parlamento europeo (PE), relativo all’emanazione di un regolamento per l’applicazione di un livello uniforme di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell’Unione europea (le c.d. Multilateral Intercharge Fees, di seguito MIF).

La proposta della Commissione è stata approvata con votazione formale dalla Commissione affari economici e monetari del PE lo scorso 27 gennaio ed in plenaria (con 621 voti a favore, 26 contrari e 29 astensioni) il 10 marzo.

L’adozione definitiva del testo di regolamento da parte del Consiglio è prevista per il prossimo aprile, con entrata in vigore della normativa venti giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed applicazione posticipata a decorrere, presumibilmente, dal sesto mese (per gli artt. 3, 4 e 6) e dall’anno (per quanto riguarda gli artt. 7-10) successivi all’entrata in vigore.

L’imminente adozione del regolamento rappresenta la conclusione di un lungo iter avviato dalla Commissione europea con la pubblicazione, nel gennaio 2012, del Libro Verde “Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile”, cui è seguita una consultazione pubblica e la presentazione della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta del 24 luglio 2013, finalizzata a sviluppare un mercato unico dei pagamenti per tutto il territorio dell’Unione, che consenta ai consumatori, ai dettaglianti e ad altre imprese, di godere appieno dei benefici del mercato interno.

Rispondendo al medesimo fine, nello stesso giorno la Commissione ha altresì adottato una proposta di revisione della direttiva n. 2007/64/CE (c.d. Payment Service Directive o PSD) che istituisce un quadro generale per i pagamenti nell’Unione.

Sia la proposta di regolamento del 24 luglio 2013, che la proposta di revisione della direttiva PSD, sono state accompagnate da una valutazione di impatto degli effetti di tale normativa sull’industria europea dei pagamenti che, stando alle stime della BCE, rappresenterebbe oltre l’1% del PIL dell’Unione, ovvero, in cifre, circa 130 miliardi di euro.

I risultati degli studi hanno evidenziato come – sebbene ci si trovi in un momento in cui pare doveroso riconoscere al commercio elettronico un ruolo primario rispetto agli scambi tradizionali e, pertanto, debba annoverarsi tra gli obiettivi principali delle istituzioni europee anche la realizzazione di un mercato interno efficiente nel settore delle carte di pagamento – nel corso degli anni il perseguimento di tali finalità sia stato ostacolato dalla diffusa applicazione di determinate regole e pratiche commerciali restrittive.

Una delle principali pratiche che ostacolano la realizzazione di un mercato integrato è il diffuso ricorso, nei circuiti elettronici di pagamento c.d. “a quattro parti” (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente), alle MIF, ad oggi non soggette a regolamentazione nella maggior parte degli Stati membri.

Trattasi di commissioni interbancarie concordate collettivamente – di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o “acquirer”, cfr. art. 2, punto 1, della proposta di regolamento in esame) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o “issuer”, cfr. art. 2, punto 2, della proposta) appartenenti al medesimo circuito di carte – e versate dalla banca dell’esercente/operatore commerciale (“banca acquirente”) alla banca del titolare della carta (“banca emittente”) per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell’operatore commerciale.

Quando il titolare utilizza la carta per acquistare beni o servizi presso un operatore commerciale, quest’ultimo paga in effetti alla propria banca acquirente una commissione sul servizio commerciale. Una parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente (il c.d. margine della banca acquirente), una parte è versata alla banca emittente (appunto, la MIF) e una piccola parte spetta all’operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard).

Di fatto, le MIF rappresentano una consistente percentuale delle commissioni addebitate agli esercenti (le c.d. Merchant Service Charges, “MSC”), e che, a propria volta, questi ultimi ripercuotono sui consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

L’elevato livello di MIF addebitato agli esercenti si traduce, quindi, obbligatoriamente in un aumento dei prezzi finali pagati da tutti i consumatori, per i quali, di norma, ciò avviene in modo del tutto opaco, non essendo essi al corrente delle commissioni pagate dagli esercenti per lo strumento di pagamento che utilizzano.

In pratica, stando alle conclusioni tratte nella predetta valutazione di impatto, se tale è la struttura del mercato, la concorrenza tra i vari circuiti di carte sembra essere in larga parte volta a convincere il maggior numero possibile di prestatori di servizi di pagamento ad emettere le rispettive carte, causando conseguentemente un aumento – e non una riduzione – delle MIF, in netto ed aperto contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi derivante dal gioco della libera concorrenza in un’economia di mercato. Quanto appena rilevato troverebbe conferma nel fatto che negli ultimi 20 anni la Commissione europea e le autorità nazionali della concorrenza hanno avviato numerosi procedimenti antitrust sulle pratiche anticoncorrenziali nel settore di mercato in esame (come riportato a p. 5 della relazione introduttiva della Commissione alla proposta di regolamento, cfr. qui).

Di recente la problematica è stata affrontata dalla Commissione con la decisione del 26 febbraio 2014, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), adottata, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) n.1/2003, nel caso AT.39398 Visa MIF. Tale decisione ha reso vincolanti gli impegni assunti da Visa Europe nel 2013, per un periodo di quattro anni, al fine di eliminare le riserve avanzate dalla Commissione relativamente agli effetti anticoncorrenziali derivanti dall’applicazione delle MIF.

Secondo l’analisi della Commissione le MIF avrebbero, infatti, «come oggetto e come effetto una rilevante restrizione della concorrenza sui mercati dell’affiliazione a scapito degli operatori commerciali e, indirettamente, dei loro clienti», non sarebbero «obiettivamente necessarie» e non rientrerebbero nelle fattispecie soggette al regime derogatorio di cui all’art. 101, par. 3, TFUE, non determinando «incrementi di efficienza in grado di trasferire ai consumatori una congrua parte dell’utile che esse generano» (cfr. punto 6 della decisione in esame).

Inoltre, l’obbligo per le banche acquirenti transfrontaliere operanti sul circuito Visa Europe, di applicare il tasso di MIF proprio del paese in cui avviene l’operazione – generalmente più elevato rispetto al tasso applicato nel medesimo paese dalle banche acquirenti nazionali, avvantaggiate dalla stipula di accordi bilaterali che prevedono la riduzione o l’assenza di commissioni interbancarie-, avrebbe causato, a danno dei consumatori, una grave e ingiustificata restrizione «territoriale e in materia di prezzi, che impedisce alle banche acquirenti di paesi con MIF più basse, di offrire i propri servizi in altri paesi a prezzi che riflettano tale basso livello delle commissioni interbancarie»(cfr. punto 7).

Sulla questione si è altresì pronunciata la Corte di Giustizia, con sentenza dell’11 settembre 2014 nella causa C-382/12 P, MasterCard Inc e a. c. Commissione, che conferma la sentenza resa dal Tribunale dell’Unione il 24 maggio 2012 all’esito del procedimento di primo grado svoltosi tra le medesime parti (causa T-111/08), così definitivamente convalidando una decisione della Commissione del 19 dicembre 2007.

In sintesi, la Corte ha condiviso la presa di posizione della Commissione, qualificando il gruppo MasterCard come un’associazione d’imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE e dichiarando le MIF da esso applicate contrarie al diritto della concorrenza e non oggettivamente necessarie per il buon funzionamento del circuito di pagamento, in quanto provocherebbero l’aumento dei costi di accettazione delle carte da parte dei dettaglianti senza generare, in parallelo, benefici per i consumatori (cfr. punti 89-94 della sentenza).

E proprio in risposta alla duplice necessità di (i) evitare il perdurare di fenomeni anticoncorrenziali dovuti ad un’eccessiva frammentazione del settore in esame e di (ii) migliorare, quindi, le condizioni per il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno dei pagamenti, la Commissione ha formulato la citata proposta di regolamento del 24 luglio 2013 (qui nella versione finale, risultato del Trilogo del 17 dicembre), stabilendo requisiti tecnici e commerciali uniformi da applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate tramite carta nel territorio dell’Unione europea.

2. Il capo I della proposta di regolamento: oggetto e ambito di applicazione

Più precisamente, ai sensi dell’art. 1, parr.1 e 2, della proposta, nell’ambito di applicazione del regolamento rientreranno le transazioni di pagamento effettuate con carta, in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del soggetto pagante, sia il prestatoredei servizi di pagamento del beneficiario della transazione siano stabiliti nel territorio dell’Unione europea.

In tale contesto, peraltro, pare possibile individuare quattro specifiche categorie di operazioni di pagamento che saranno regolamentate dalla normativa in esame, ovvero: (i) le operazioni tramite carta di debito, vale a dirsi «ciascuna operazione di pagamento tramite carta , ivi comprese le operazioni tramite carte prepagate, che non sia basata su carta di credito» (art. 2, n. 4); (ii) le operazioni tramite carta di credito, cioè ogni «operazione di pagamento tramite carta in cui l’operazione, collegata ad una apertura di credito, è parzialmente o totalmente regolata, con o senza l’addebito di interessi, entro un prefissato giorno del mese» (art. 2, n. 5); (iii) le operazioni di pagamento basate su carta, individuate come ciascun «servizio utilizzato per completare un’operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali, informatici o software, se il risultato è un’operazione tramite carta di pagamento» (art. 2, n. 7); (iv) infine, le operazioni di pagamento transfrontaliere, ovvero ogni operazione di pagamento «tramite carta o […] basata su carta, disposta dal pagatore o dal beneficiario, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti in Stati membri diversi o quando la carta di pagamento è emessa da un prestatore di servizi di pagamento emittente stabilito in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita» (art. 2, n. 8).

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione dell’adottando regolamento i servizi basati su specifici strumenti di pagamento che possano essere utilizzati unicamente nell’ambito di una rete limitata e (i) che consentano al titolare di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell’emittente, nell’ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale; (ii) che possano essere utilizzati solo per acquisire una gamma limitata di beni o servizi; (iii) che possano essere utilizzati solo in un unico Stato membro, siano forniti su richiesta di imprese o ente del settore pubblico e siano regolati da un’autorità pubblica nazionale o regionale con specifici scopi sociali o fiscali, al fine di acquistare beni o servizi specifici da fornitori vincolati da un accordo commerciale con l’emittente (art. 1, par. 2).

Dalla lettura dell’art. 1, par. 3, della proposta si evince, peraltro, che rimarranno prive di regolamentazione le operazioni compiute tramite carte aziendali, i prelievi effettuati presso i distributori automatici di contante (ATM) e le operazioni tramite carte emesse dai c.d. “circuiti di carte di pagamento a tre parti” (costituiti da titolare di carta, circuito di convenzionamento ed emissione, soggetto esercente – cfr. sul punto la definizione di cui all’art.2, par. 15, della proposta).

3. Il capo II della proposta di regolamento: la disciplina dei tetti massimi MIF applicabili

Una volta individuato l’ambito di applicazione, è nel capo II (artt. 3, 4 e 5) che trova spazio la reale novità introdotta dalla normativa in esame, ovvero la disciplina di un regime di MIF da applicare alle operazioni di pagamento, uniforme in tutti gli Stati dell’Unione.

Più precisamente, l’art. 3 fissa il tetto massimo di MIF che i prestatori di servizi di pagamento sono legittimati ad addebitare a ciascuna operazione di pagamento basata su carta di debito, individuandolo nello 0,2% del valore della transazione. È altresì lasciata agli Stati membri la possibilità di (i) mantenere o introdurre massimali inferiori o (ii) autorizzare, in presenza di determinate condizioni, i prestatori dei servizi di pagamento ad applicare, in aggiunta alla predetta percentuale dello 0,2%, MIF per transazione non superiori a 0,05 euro.

Diversamente, ai sensi dell’art. 4, le MIF che i prestatori di servizi di pagamento sono legittimati ad applicare alle transazioni effettuate tramite carta di credito ad uso dei consumatori non potranno superare lo 0,3% del valore della transazione. Anche in questo caso, tuttavia, è attribuita agli Stati membri la possibilità di introdurre, tramite emanazione di appositi provvedimenti nazionali, massimali inferiori.

In aggiunta a ciò, allo scopo di valutare possibili pratiche elusive, il successivo art. 5 prevede che, ai fini di calcolo delle MIF volta a volta applicabili, si dovrà considerare parte della commissione interbancaria ogni remunerazione concordata, ivi comprese le compensazioni nette pagate dall’emittente e quelle riscosse dal circuito in relazione ad operazioni di pagamento o attività correlate.

4. Il capo III della proposta di regolamento: le business rules

La seconda parte del testo in commento (capo III) fissa la disciplina delle business rules da applicarsi a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni basate su carta. Disciplina dalla quale emerge con chiarezza il fine ultimo che il legislatore europeo si è preposto: la liberalizzazione e l’uniformità di regolamentazione del settore dei circuiti di pagamento.

Limitandoci ad analizzare le principali norme rilevanti in tal senso, gli artt. 6 e 7 rispettivamente stabiliscono: (i) il divieto di realizzare restrizioni territoriali e di introdurre regole ad effetto equivalente negli accordi di licenza di emissione di carte di pagamento o di convenzione delle carte di pagamento – in altri termini, l’efficacia e la validità delle licenze nazionali concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento saranno estese all’intero territorio dell’Unione– (art.6, par. 1); (ii) il correlato divieto di condizionare l’ottenimento delle predette licenze al possesso di requisiti e obblighi specifici per paese (art. 6, par. 3); (iii)la separazione tra circuiti di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e il divieto, in capo ai medesimi, di condizionare la fornitura dei loro servizi all’accettazione, da parte delle controparti contrattuali, di qualsiasi altro servizio da essi offerto (art. 7, par. 1); (iv)il divieto di operare discriminazioni territoriali in materia di trattamento delle operazioni (art. 7, par. 3); (v) infine, l’obbligo di assicurare l’interoperabilità tecnica dei sistemi gestiti dai soggetti che si occupano dell’esecuzione delle operazioni di pagamento (art. 7, par. 4).

Sempre relativamente all’art. 7, costituiscono due ulteriori spunti di riflessione (i) l’attribuzione all’Autorità Bancaria europea (EBA), ai sensi dell’art. 41 del reg. n.1093/2010, del potere di sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione anche nel settore in esame (art. 7, par.5); (ii)la formulazione da parte del PE dell’emendamento n. 39, il quale – tramite l’aggiunta di un apposito par. 4 ter-, prevedeva la facoltà in capo agli Stati membri, previa consultazione della Commissione, di esonerare dall’applicazione del medesimo articolo, sebbene solo per un periodo limitato, i nuovi circuiti di pagamento basati su carta. Come si legge nella spiegazione dell’emendamento, la disposizione emendata avrebbe contribuito a creare un «ambiente concorrenziale efficace», stante la possibilità che i nuovi circuiti di pagamento siano esposti a costi elevati per la loro attività commerciale, non commisurati alla vulnerabilità della loro posizione di mercato rispetto ai principali competitors già operanti nel settore. L’emendamento, tuttavia, pare non essere stato accolto nella versione finale dell’adottanda proposta di regolamento, risultato del Trilogo del 17 dicembre scorso.

Proseguendo nell’analisi delle business rules, da un lato è vietata l’applicazione di regole dei circuiti e di clausole dei contratti di licenza che abbiano come effetto – ritenuto discriminatorio – quello di impedire ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento su una carta o su un dispositivo di telecomunicazione (art. 8, par.1, c.d. regola di “co-badging”); dall’altro lato, vi è l’obbligo per i soggetti acquirer di offrire e applicare ai beneficiari commissioni differenziate (“blended MSC”) per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento, a meno che gli esercenti chiedano per iscritto ai primi l’applicazione di MSC indifferenziate (c.d. “unblending”).

E ancora, l’art. 10 pone restrizioni all’applicazione della componente “onora tutti i prodotti” della c.d. “Honour All Cards Rule” (“HACR” – cfr. considerando n. 29), stabilendo che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non sono legittimati ad imporre ai dettaglianti l’accettazione di una categoria o un marchio di carte unitamente ad un’altra categoria o marchio, a meno che a quest’ultimi si applichino le stesse MIF applicate ai primi (art. 10, par. 1).

Nessuna restrizione viene, invece, applicata alla business ruleonora tutti gli emittenti”, seconda componente del più generale obbligo di onorare tutte le carte: a tutela degli interessi dei consumatori è lasciata, infatti, impregiudicata la possibilità per i circuiti e i soggetti prestatori dei servizi di pagamento di prevedere che, sulla base dell’identità del prestatore dei servizi di pagamento emittente o del titolare della carta, talune carte non possano essere rifiutate (art. 10, par. 2).

In definitiva, come precisato dalla stessa Commissione, nel considerando n. 29 della proposta di regolamento, la ratio sottesa alla norma in esame è duplice: (i) consentire «agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell’esercente, andrebbe a vantaggio anche dei consumatori»; (ii) «accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte».

Peraltro, affinché i limiti imposti alla HACR possano funzionare efficacemente, sono indispensabili determinate informazioni. In primo luogo, i beneficiari devono poter disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, le varie categorie devono essere identificabili in modo visibile e per via elettronica sul dispositivo. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell’accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. Risulta, quindi, necessario che le eventuali limitazioni all’uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per l’accettazione di un determinato marchio (art. 10, parr. 3 e 4).

Infine – rispondendo all’intenzione della Commissione di consentire ai titolari di carta di scegliere quale marchio utilizzare sulle carte che ne riportino più di uno ed evitare che le regole applicate dai circuiti di pagamento mantengano gli esercenti e i consumatori all’oscuro delle differenze tra le commissioni applicate -, è previsto altresì che i circuiti di pagamento e i soggetti convenzionatori non possano impedire ai dettaglianti (i) di orientare i consumatori verso l’uso di specifici strumenti di pagamento prescelti dal dettagliante; (ii) di informarli sui tassi applicati a titolo di MIF e di commissioni per i servizi all’esercente (c.d. “Steering Rule”, art. 11).

5. Considerazioni conclusive

Nonostante le premesse fondanti l’adozione del testo di regolamento in esame, negli ultimi due anni il dibattito sul tema è stato accesso e molti punti risultano, ancora oggi, controversi.

In primo luogo, le principali riserve e i maggiori dubbi discendono in particolare dal fatto che la normativa non pare applicarsi a tutte le tipologie di carta, bensì solo a quelle che si basano sui c.d. “schemi a quattro parti” e facenti capo ad operatori quali Mastercard e Visa. Restano quindi – ingiustificatamente – escluse le operazioni di pagamento tramite carta basate sui c.d. “schemi a tre parti” (ossia quei circuiti che non si avvalgono di issuer e acquirer e per i quali le commissioni interbancarie sono implicite), riconducibili ad operatori quali American Express, Diners e Paypal.

Sebbene l’obiettivo dichiarato dalla Commissione sia quello di garantire un level playing field tra gli operatori di mercato, vale a dirsi un seppur minimo livello di tutela della concorrenza nel settore, l’ingiustificata esclusione dei circuiti a tre parti è fonte di serie preoccupazioni circa l’efficacia stessa del(la proposta di) regolamento, non determinando esso, di fatto, una parità di condizioni tra i concorrenti.

Un secondo ordine di critiche riguarda, poi, il reale impatto che le misure proposte dalla Commissione provocheranno nei confronti dei consumatori finali e dell’industria europea dei pagamenti. Come detto, la logica sottesa alla proposta di regolamento è che la previsione dei cap di cui all’art 3 avvantaggerà i consumatori finali: con la fissazione di un livello massimo alle commissioni interbancarie, le MSC si ridurrebbero con effetti positivi sui prezzi al dettaglio.

Tuttavia, vi è chi ha sostenuto che, in un mercato quale quello dell’industria dei pagamenti tramite carta, laddove i ricavi provenienti dagli esercenti si dovessero ridurre a causa di commissioni interbancarie più basse, gli issuer – proprio a compensazione delle perdite di profitto derivanti dai minori introiti provenienti dagli esercenti – incrementerebbero i ricavi imponendo condizioni più onerose direttamente in capo ai titolari di carta o, in alternativa, riducendo i benefici per questi ultimi. In altri termini, le carte diventerebbero significativamente più onerose per i consumatori.

Questi timori – già espressi dall’ABI e da diverse associazioni di consumatori -, sono fondati sulle esperienze di Paesi – quali ad esempio Spagna, Australia e USA-, in cui le commissioni interbancarie sono state oggetto di regolamentazione. Esperienze che hanno dimostrato come la riduzione dei costi per gli esercenti dovuta alla riduzione delle MSC (e quindi, in primis, anche delle MIF), non genererebbe, di per sé, una correlata riduzione dei prezzi al dettaglio.

Il tutto con conseguenti effetti negativi per la crescita del volume di pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici, “arma” nella lotta all’evasione fiscale: comportando una maggiorazione dei costi direttamente connessi alla titolarità della carta, si teme che la riduzione delle MIF spingerà i consumatori a preferire i pagamenti in contanti e, quindi, le transazioni “non tracciabili”.

Infine, focalizzando l’attenzione sull’impatto che un provvedimento di questo tipo esplicherà nell’ordinamento italiano, pare d’obbligo porre all’attenzione di chi legge due ulteriori valutazioni.

Innanzitutto, è possibile affermare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico saranno chiamati ad adottare misure modificative al D.M. n. 51/2014, in parte disallineato al nuovo provvedimento dell’Unione (cfr. in particolare le disposizioni di cui all’art. 3 del D.M. 51/2014, disciplinanti le modalità di applicazione delle commissioni).

In secondo luogo, l’ICom- Istituto per la competitività, ha pubblicato uno studio che misura le conseguenze di una possibile estensione della proposta dell’Unione alle carte di credito aziendali. Sebbene nella proposta di regolamento del 2013 non si faccia esplicito riferimento alle carte c.d. commerciali, l’ambiguità della definizione stessa di questa categoria lascia spazio a preoccupazioni e interrogativi poiché, stando ai risultati dello studio svolto, l’applicazione di massimali alle MIF su operazioni effettuate tramite carte di credito aziendali potrebbe causare una riduzione dei volumi di utilizzo di tali strumenti di pagamento e, in parallelo, l’aumento dei costi di monitoraggio e gestione degli stessi. Risultati non certo di poco conto, considerato che nel sistema delle imprese italiane le carte di credito aziendali sono gli strumenti principali utilizzati nella gestione delle spese.

Naturalmente, la reale portata della proposta di regolamento in commento e la capacità di garantire maggiori livelli di tutela al settore dei servizi di pagamento e ai consumatori finali potranno essere valutate compiutamente solo quando tale atto inizierà ad essere concretamente applicato. Appare, tuttavia, sin da ora possibile affermare che, nonostante tutto, l’imposizione di massimali uniformi in tutta l’Unione europea alle MIF non possa non rappresentare un passaggio rilevante, sebbene ancora suscettibile di perfezionamenti, nella realizzazione di una effettiva integrazione in tutti i settori del mercato interno europeo.


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