La prassi recente nel procedimento di nomina della Commissione europea

Abstract: L’art. 17, par. 7, TUE statuisce che tutti i membri della Commissione europea, compreso il presidente e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza comune, debbano essere collettivamente sottoposti a un voto di approvazione del Parlamento europeo senza prospettare né che il presidente debba essere scelto tra i cd. Spitzenkandidaten né che i candidati commissari debbano sostenere delle audizioni il cui esito possa condurre al ritiro della loro candidatura. Dunque, il procedimento di nomina della Commissione risulta caratterizzato dalla presenza di alcune recenti prassi delle quali non si rinviene esplicito riferimento all’interno dei Trattati. In considerazione di ciò, il presente contributo si propone di valutare, alla luce dei principi sanciti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la compatibilità di tali prassi con i Trattati.

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Abstract: Article 17, para 7, TEU provides that the members of the European Commission shall be subject as a body to a vote of approval by the European Parliament. The Treaty makes no reference to the Spitzenkandidat process or to the practice of holding hearings of each commissioner designate before the responsible parliamentary committees to assess their suitability for the assignment. In the light of the European legal framework this paper aims at analyzing whether these practices are consistent with the Treaties.

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