La nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento Bruxelles I e l’incidenza del principio di immunità giurisdizionale. Note a margine della sentenza della Corte di giustizia, 7 maggio 2020, causa C-641/18

  1. 1. Con sentenza pubblicata il 7 maggio 2020 (C-641/18), la Corte di giustizia ha precisato l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Nello specifico, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’ampiezza della nozione di «materia civile e commerciale» (art. 1, par. 1, regolamento n. 44/2001) – che determina l’ambito di operatività ratione materiae del regolamento – e sull’incidenza del principio internazionale dell’immunità giurisdizionale ai fini dell’applicabilità del regolamento medesimo. Tale pronuncia riveste notevole interesse: come sostenuto dall’avvocato generale nelle sue conclusioni (par. 4), infatti, il rinvio pregiudiziale in esame «offre (…) alla Corte l’occasione di collocare il diritto internazionale privato dell’Unione all’interno del diritto internazionale nel senso ampio del termine».
  2. 2. Il caso riguardava il ricorso proposto da alcuni famigliari delle vittime e taluni passeggeri sopravvissuti in seguito al naufragio della nave Al Salam Boccaccio’98, avvenuto nel 2006 nel Mar Rosso, contro la Rina SpA e l’Ente Registro Italiano Navale (in prosieguo “le società Rina”). Tali società, la sede delle quali si trova a Genova, avevano effettuato le operazioni di classificazione e di certificazione della nave naufragata. I ricorrenti chiedevano dinnanzi al Tribunale di Genova, ai sensi dell’art. 2, par. 1, del regolamento n. 44/2001, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, facendo valere che le operazioni poste in essere dalle società Rina erano all’origine del naufragio. Le società genovesi eccepivano l’incompetenza del giudice adito, invocando il principio dell’immunità giurisdizionale, essendo le operazioni di classificazione e di certificazione da loro svolte effettuate per delega della Repubblica di Panama – ai fini dell’ottenimento da parte della nave della bandiera di Stato – e costituendo, di conseguenza, una manifestazione delle prerogative sovrane dello Stato delegante. Il Tribunale di Genova, investito della controversia, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
  3. 3. In sostanza, la Corte di Giustizia viene chiamata, in primo luogo, a stabilire se la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art.1, par.1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso di ricomprendere l’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo; in secondo luogo, ad esaminare l’eventuale incidenza, ai fini dell’applicazione del regolamento in parola, del principio internazionale consuetudinario dell’immunità giurisdizionale.
  4. 4. Nonostante le convenute avessero fatto valere l’irricevibilità della questione pregiudiziale, la Corte l’ha ritenuta ricevibile, in conformità con una consolidata giurisprudenza per cui le questioni relative al diritto UE sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza (ex multis, C-390/18, punto 29). Nel caso concreto, oltretutto, la Corte ha rilevato l’esistenza di un nesso reale tra l’art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001 e il procedimento principale e ha dichiarato che l’obiezione relativa all’inapplicabilità dello stesso riguarda il merito della questione e non la ricevibilità della domanda pregiudiziale.
  5. 5.Innanzitutto, la Corte si è dedicata all’interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale», di cui il regolamento Bruxelles I non definisce in positivo il contenuto e la portata. In proposito, ha rammentato che, secondo giurisprudenza costante, essa non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell’uno o dell’altro Stato interessato. Al contrario, deve essere interpretata in via autonoma, da un lato, alla luce della ratio e dell’impianto sistematico di Bruxelles e, dall’altro, tenendo in considerazioni i principi generali desumibili dagli ordinamenti giuridici nazionali (ex multis, C-302/13, punto 24).
  6. 6. La Corte ha quindi analizzato gli elementi che caratterizzano la natura del rapporto giuridico tra le parti in causa e l’oggetto della lite: non sempre infatti le controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I (C-645/11, punto 32). In linea con la copiosa giurisprudenza che ha fatto seguito alla pronuncia Ltu c. Eurocontrol (C-29/76), ciò ha luogo soltanto laddove il ricorso giurisdizionale verta su atti compiuti iure gestionis; al contrario, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri (iure imperii), esclude la controversia dalla «materia civile e commerciale». Il solo criterio pertinente per individuare la tipologia delle attività oggetto del procedimento principale attiene dunque all’esercizio o meno di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati (C-302/13, punto 31), essendo inconferente in proposito la circostanza che i poteri siano stati delegati con atto di pubblica autorità (C-551/15, punto 35) o il fatto che talune attività siano svolte in nome e per conto di uno Stato (C-172/91, punto 21) e abbiano una finalità pubblica.
  7. 7. Nel caso in esame, le società Rina hanno operato in forza di un contratto di diritto privato e dietro il pagamento di un corrispettivo. Le attività di classificazione e di certificazione riguardano soltanto la verifica del soddisfacimento dei requisiti posti dalle disposizioni legislative applicabili – ex. artt. 91 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare quelle dello Stato di bandiera – e, in caso affermativo, nel rilascio dei certificati corrispondenti. La Corte ha constatato che tale verifica può, se del caso, condurre alla revoca del certificato per non conformità alle prerogative legislative ma ciò non dipende dalla capacità decisionale degli organismi abilitati, che agiscono nel rispetto di un dettato normativo predefinito. In ogni caso, dalla regola 6, lettere c) e d), della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, risulta che, in caso di non conformità della nave, la responsabilità finale è attribuita allo Stato di bandiera.
  8. 8. Di conseguenza, le operazioni di classificazione e certificazione, come quelle realizzate dalle società Rina, non sono compiute nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione. L’azione di risarcimento dei danni avente ad oggetto dette operazioni rientra pertanto nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’art. 1, par. 1, del regolamento n. 44/2001 e ricade nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento stesso.
  9.  9. La conclusione adottata dalla Corte di Giustizia risulta conforme alla giurisprudenza in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi: in diverse pronunce, infatti, la Corte ha dichiarato che le attività svolte da società aventi la qualità di organismi di attestazione non rientrano nell’eccezione di cui all’art. 51 TFUE (C-593/13, punti 17-22), poiché la verifica delle condizioni necessarie per il rilascio è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale (C-327/12, punto 54). Ugualmente, nel caso di specie, gli organismi abilitati per le attività di classificazione e certificazione agiscono in un contesto normativo previamente definito.
  10.  10. La Corte ha poi affrontato la questione dell’incidenza del principio dell’immunità giurisdizionale ai fini dell’applicabilità del regolamento Bruxelles I. In proposito, ha evidenziato che l’immunità statale – basata sul principio par in parem non habet imperium – non ha valore assoluto. Infatti, è la teoria dell’immunità ristretta a raccogliere maggiori consensi in senso alla Comunità internazionale: questa viene generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti nell’esercizio di pubblici poteri; per contro, è talvolta esclusa se il ricorso riguarda attività iure gestionis.
  11. 11. In linea con le conclusioni dell’avvocato generale (par. 109), la Corte ha affermato che la giurisprudenza citata dalle convenute non consente di constatare inequivocabilmente che un ente che svolge operazioni di classificazione e certificazione possa avvalersi dell’immunità giurisdizionale in circostanze come quelle della presente causa.
  12. 12. Da ciò deriva che il principio dell’immunità giurisdizionale non osta all’applicazione del regolamento, qualora il giudice del rinvio constati in concreto che le società Rina non si sono avvalse delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.
  13. 13. In conclusione, il regolamento n. 44/2001 è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e, di conseguenza, il Tribunale di Genova è competente a conoscere la controversia ai sensi dell’art. 2, par. 1, del regolamento stesso. Nell’accogliere una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale», la Corte si è conformata con l’intenzione del legislatore europeo e con gli obiettivi sottesi al sistema di Bruxelles: come indicato nel considerando 7 del regolamento n. 44/2001, infatti, «si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale» (C-535/17, punto 25).
  14. 14. È opportuno inoltre sottolineare che, mentre nell’indagine sulla prima questione si è avvalsa degli strumenti del diritto dell’Unione europea, per esaminare la questione dell’immunità giurisdizionale la Corte ha seguito un approccio metodologico improntato al diritto internazionale. In questo senso, la pronuncia in esame determina i confini in cui i due sistemi normativi operano: se da una lettura della sentenza Mahamadia (C-154/11) poteva sembrare che la Corte si fosse avvalsa dell’ambito negativo dell’immunità giurisdizionale per delimitare, in positivo, l’operatività del regolamento europeo n. 44/2201, viene qui sottolineata la completa indipendenza tra le due questioni.


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