La Grande Chambre si pronuncia sul caso Paradiso e Campanelli: niente condanna per l’Italia, ma ancora dubbi in tema di maternità surrogata

1. Introduzione

A quasi due anni dalla sentenza della Camera, II Sez., della Corte EDU (pubblicata il 27 gennaio 2015), la Grande Camera (Grande Chambre, nel seguito “GC”), adita dal Governo italiano ai sensi dell’art. 43 CEDU, si è pronunciata sul caso Paradiso e Campanelli il 24 gennaio 2017, riaccendendo i riflettori sul tema della maternità surrogata. La GC, infatti, ha ribaltato il giudizio della Camera, riconoscendo che le autorità italiane non avevano commesso alcuna violazione della CEDU (in particolare dell’art. 8) nel caso in esame.

2. I fatti di causa

I signori Paradiso e Campanelli si erano recati in Russia per ricorrere alla pratica della maternità surrogata, rivolgendosi ad una clinica specializzata. Da tale pratica nasceva T.C., il quale non aveva alcun legame genetico con i genitori committenti. Una volta portato in Italia, le autorità italiane riconoscevano lo stato di abbandono del minore, non avendo questi alcun legame biologico o giuridico (ai sensi della legge italiana) con i signori Paradiso e Campanelli. Il minore veniva quindi dichiarato in stato di adottabilità e affidato, prima ad una casa famiglia, con la nomina di un tutore e poi ad una nuova coppia, in virtù della decisione del Tribunale dei Minori di Campobasso del 20 novembre 2011, poi confermata dalla sentenza della Corte d’appello del 28 febbraio 2012. Il Tribunale dei Minori di Campobasso, inoltre, nell’aprile 2013, decideva che i coniugi Campanelli non avrebbero potuto partecipare alla procedura di adozione del minore, non avendo alcun legame di parentela con lo stesso. I signori Paradiso e Campanelli si rivolgevano, così, alla Corte Edu, lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. I ricorrenti presentavano il proprio ricorso anche in nome del bambino, ma la Corte respingeva tale parte del ricorso (sent. Sezione, par. 50), ritenendo che i coniugi Campanelli non avessero titolo per agire in tal senso, non sussistendo alcun legame biologico o giuridico con il minore (per maggiori dettagli sui fatti v. resoconto su questa Rivista ).

3. La sentenza della Camera

La Seconda Sezione della Corte EDU, con la menzionata sentenza del gennaio 2015, riconosceva l’esistenza di una vita familiare de facto, considerando che i signori Paradiso e Campanelli avevano vissuto insieme al minore nelle sue prime fasi di vita (la convivenza era durata poche settimane in Russia e sei mesi in Italia) e si erano comportati nei suoi confronti come dei genitori. Pertanto, la Camera esaminava la condotta delle autorità italiane, che avevano allontanato il bambino dai ricorrenti, mediante le pronunce sopra ricordate, alla luce dell’art. 8 CEDU, sotto entrambi i profili, ovvero della vita familiare e privata. La Camera, per 5 voti a 2, riconosceva, infine, la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità italiane per aver oltrepassato il proprio margine di apprezzamento nell’allontanare il bambino dai genitori, misura ritenuta estrema e contraria al superiore interesse del minore. Il Governo italiano chiedeva quindi il riesame del caso alla GC, ai sensi dell’art. 43 CEDU, il 27 aprile 2015 e il 9 dicembre 2015 si teneva l’udienza (per un resoconto v. qui).

4. La sentenza della GC

4.1 La delimitazione dell’oggetto di indagine

Nella propria sentenza, la GC ribalta il giudizio della Camera a partire dalle sue premesse, rispettando, tuttavia, il suo ruolo di “giudice del caso concreto”, ed evitando – forse fin troppo accuratamente – di fare affermazioni di più ampio respiro su un tema così delicato come quello della maternità surrogata.

Innanzitutto, la GC, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari del Governo (parr. 92-94), ritenendo che non vi fossero elementi per discostarsi dal giudizio della Camera, delimita la propria indagine, chiarendo che essa ha ad oggetto «les mesures adoptés par les autorités italiennes ayant entrainé la separation définitive de l’enfant et des requerants» (par. 133). Dunque, né la questione della trascrizione del certificato di nascita straniero, né del riconoscimento della filiazione di un bambino nato all’estero da maternità surrogata, né tantomeno la legittimità di tale pratica.

4.2 L’assenza di una «vita familiare»

Successivamente, la Corte, nell’esaminare l’applicabilità dell’art. 8 CEDU al caso di specie, considera se si possa ritenere esistente una vita familiare e di conseguenza occorra esaminare la violazione da parte dello Stato italiano anche alla luce di tale profilo. La Camera aveva riconosciuto esistente una vita familiare de facto, basandosi sulla durata della coabitazione del bambino con i signori Paradiso e Campanelli, per quanto breve, nonché sulla attitudine dei ricorrenti, che avevano agito quali genitori (sent. Camera, par. 69).  Nella propria opinione parzialmente dissenziente allegata alla sentenza della Camera, i giudici Raimondi e Spano avevano messo in evidenza il rischio di una nozione di vita familiare troppo estesa che ricomprendesse anche una breve convivenza instaurata attraverso un atto illecito (ovvero, il ricorso alla maternità surrogata – vietata in Italia – e la violazione della legge sull’adozione) tra soggetti privi di alcun legame genetico, invitando la Corte, per il futuro, a considerare l’origine dell’instaurazione della vita familiare tra gli elementi per stabilire l’esistenza della stessa. La GC ritiene in questo caso di non poter riscontrare l’esistenza di una vita familiare, considerando la breve durata della coabitazione (per quanto la stessa GC dichiari inopportuna la fissazione di una durata minima a tal fine). Inoltre, la GC riconosce che la precarietà del legame giuridico tra il bambino ed i ricorrenti è stata creata proprio da questi ultimi, i quali hanno consapevolmente adottato una condotta contraria al diritto italiano, cui le autorità italiane non hanno potuto che reagire tempestivamente. La GC ha concluso, pertanto, per l’inesistenza di una vita familiare nel caso di specie (par. 158), senza però soffermarsi sull’origine illegale della convivenza, come suggerito dai giudici Raimondi e Spano. Nella propria opinione concorrente, allegata alla sentenza della GC, il giudice Raimondi esprime la propria soddisfazione per la decisione della Corte di esaminare la questione solo dal punto di vista del rispetto della vita privata e non da quello della vita familiare.

4.3  Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti

La CG, in linea con la Camera, considera che l’art. 8 CEDU, con riferimento al diritto al rispetto della vita privata, è, al contrario della vita familiare, pacificamente applicabile. Infatti, secondo la GC, «[…] il n’y a aucune raison valable de comprendre la notion de « vie prive » comme excluant les liens affectifs s’étant créès et développés entre un adulte et un enfant en dehors de situations classiques de parenté » (par. 161). Poiché nel caso di specie i ricorrenti avevano concepito un vero progetto genitoriale, a partire dai tentativi di fecondazione in vitro e di adozione, fino al ricorso alla maternità surrogata, non vi è dubbio che le misure delle autorità italiane abbiano inciso sulla loro vita privata (par. 163).

Esaminando la violazione, la GC considera che le misure adottate da parte delle autorità italiane (allontanamento del minore, affidamento in una casa famiglia senza contatti con i ricorrenti e nomina di un tutore) costituiscono indubbiamente un’ingerenza ai sensi dell’art. 8 CEDU (par. 166) e procede a verificare se le stesse possano essere considerate giustificate ai sensi dell’art. 8, par. 2, CEDU, in quanto previste dalla legge, dirette al perseguimento di un obiettivo legittimo, necessarie in una società democratica (par. 167).

(i) Misure previste dalla legge

Con riferimento al primo punto, ovvero alla circostanza per cui le misure delle autorità italiane potessero considerarsi previste dalla legge ai sensi dell’art. 8, par. 2, CEDU, la GC ricorda che ai sensi della giurisprudenza sul punto, tale disposizione non solo impone che le misure nazionali in questione abbiano una base giuridica, ma richiede di considerare anche la qualità della legislazione in causa: il diritto deve, infatti, essere accessibile e prevedibile per i cittadini (par. 169). Nel caso di specie, uniformandosi al giudizio della Camera, la GC considera che la scelta dei tribunali nazionali di applicare il diritto italiano quanto alla determinazione della filiazione e di non fondarsi sul certificato di nascita emesso dalle autorità russe, sebbene apostillato, è compatibile con la Convenzione dell’Aja del 1961. Infatti, osserva la GC, ai sensi dell’art. 5 di detta Convenzione, il solo effetto dell’apostille è di certificare l’autenticità della firma, la qualità del firmatario, eventualmente l’identità del sigillo o del timbro apposto sull’atto, mentre l’apostille non attesta in alcun modo la veridicità del contenuto dell’atto (par. 170). Di conseguenza, secondo la GC, è corretta la scelta delle autorità italiane di applicare le norme di conflitto nazionali, che prevedono che la filiazione è determinata a sensi della legge nazionale del bambino al momento della nascita e che hanno portato a concludere che la nazionalità del bambino fosse sconosciuta, non essendo noti i donatori del materiale genetico. Pertanto, poiché la legge sull’adozione (legge n. 184/1983 s.m., art. 37 bis) prevede l’applicazione della legge italiana ai minori stranieri che si trovino in Italia ai fini dell’adozione, nonché del collocamento e delle misure urgenti, e la situazione di T.C., la cui nazionalità era sconosciuta, essendo nato all’estero da genitori ignoti, era assimilata a quella di un minore straniero, era assolutamente prevedibile che l’applicazione del diritto italiano da parte delle autorità giurisdizionali nazionali portasse a concludere per la dichiarazione dello stato di abbandono (par. 173). Secondo la GC, quindi, non si può dubitare che l’ingerenza delle autorità italiane fosse prevista dalla legge (par. 174).

(ii) Obiettivo legittimo

La GC si conforma al giudizio della Camera anche per quanto riguarda la determinazione dell’obiettivo legittimo, ai sensi dell’art. 8, par. 2, CEDU, perseguito dalle autorità italiane, nella misura in cui esso è stato individuato nella «défense de l’ordre». Inoltre, secondo la GC, che sul punto va oltre il giudizio della Camera, le autorità italiane hanno perseguito anche «la protection des droits et libertés d’autrui». Secondo la GC, quindi, è assolutamente legittima e conforme con l’art. 8, par. 2, CEDU, la volontà delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato italiano per il riconoscimento di un legame di filiazione, sussistente solo in caso di vincolo genetico o di adozione, con l’obiettivo di proteggere i minori (par. 177).

(iii) Necessità in una società democratica e margine di apprezzamento

Per quanto riguarda il criterio della necessità in una società democratica, la GC ricorda che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, occorre esaminare se i motivi invocati per giustificare l’ingerenza siano pertinenti e sufficienti ai sensi dell’art. 8, par. 2, CEDU (par. 179). La GC ricorda, inoltre, quasi a voler ribadire l’oggetto limitato della propria indagine ed eliminare ogni equivoco circa il giudizio sulle questioni sottese al caso, che «[…] la Cour n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait une législation ou une pratique contestée, mais elle doit autant que possible se limiter, sans oublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret dont elle se trouve saisie» (par. 180). Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di necessità implica che l’ingerenza corrisponda ad un « besoin social impérieux » e che essa sia proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito, avendo riguardo al giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco e al margine di apprezzamento degli Stati (par. 181). A tal proposito, la GC, dopo aver ricordato i principi in tema di margine di apprezzamento ai sensi della giurisprudenza della C. EDU (parr. 182 – 183), rinvia a «l’approche nuancée» in tema di margine di apprezzamento in questioni che sollevano delicati interrogativi di ordine etico per i quali non vi sia consenso a livello europeo, adottato sulle questioni di fecondazione assistita eterologa nella causa S.H. e a. (parr. 95-118) e in tema di maternità surrogata svolta nella sentenza Mennesson (parr. 78-79). Si tratta di un margine di apprezzamento piuttosto ampio sulle diverse questioni connesse a tale delicato tema, che suscita importanti questioni etiche e sul quale al momento non vi è un consensus europeo (par. 184). Applicando tali principi al caso di specie, la GC ricordando – ancora una volta – che «[…] la Cour doit dès lors évaluer les mesures visant l’éloignement immédiat et definitif de l’enfant et leur impact sur la vie privée des requérants» (par. 188), considera che le autorità nazionali hanno fondato la propria decisione sull’assenza di ogni legame genetico tra i ricorrenti e il bambino e sulla violazione della legislazione nazionale relativa all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita (par. 188). Le autorità italiane, inoltre, hanno considerato che, vista l’età del bambino e la breve durata del periodo trascorso con i ricorrenti, il trauma causato dalla separazione da questi ultimi non deve essere considerato irreparabile (par. 190).

Applicando detti principi al caso di specie, la GC ribadisce che i fatti di causa riguardano delle questioni eticamente sensibili, in relazione alle quali gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento (par. 194). La GC inoltre sottolinea che il caso di specie presenta significative differenze rispetto a Mennesson (ove la C. EDU aveva riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte delle autorità francesi che avevano rifiutato la trascrizione di un certificato di nascita di un minore nato all’estero da maternità surrogata, ma con legame genetico con il padre), in quanto la questione dell’identità del minore e del riconoscimento della sua filiazione genetica non si pone, perché, da un lato, un eventuale rifiuto dello Stato di riconoscere l’identità del minore non poteva essere contestato dai ricorrenti che – a differenza del caso Mennesson – non hanno titolo per agire per conto del minore (che, infatti, come sopra ricordato, non è stato parte del giudizio nemmeno presso la Camera), e dall’altro lato, non esiste alcun legame biologico (par. 195). Tuttavia, anche in tale contesto, le scelte operate dallo Stato, nonostante l’ampio margine di apprezzamento, non sfuggono del tutto allo scrutinio della Corte, che deve verificare se è stato operato un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco (par. 195). Secondo la GC, i motivi che hanno mosso le autorità italiane, fondati essenzialmente sulla considerazione dell’illegalità della condotta dei ricorrenti e sull’urgenza di adottare soluzioni adeguate per il minore, erano pertinenti all’obiettivo perseguito (la difesa dell’ordine e la protezione dei minori) considerata anche la prerogativa dello Stato di stabilire  la filiazione per adozione e di vietare determinate pratiche di riproduzione assistita, nonché sufficienti per il suo raggiungimento (par. 199).

La GC considera, infine, che le misure adottate dalle autorità italiane devono essere considerate proporzionate all’obiettivo perseguito. Molto interessante la riflessione fatta dalla GC a proposito della scelta cui si trovavano di fronte le autorità italiane: o permettere ai ricorrenti di continuare la propria relazione con il minore, e così legalizzare ciò che essi avevano imposto alle autorità italiane come “un fatto compiuto” o adottare delle misure per dare al minore una famiglia nel rispetto della legge sull’adozione (par. 209). A tal proposito, la GC rileva l’importanza degli interessi in gioco e considera che il ragionamento delle autorità italiane con riferimento all’interesse del minore non è stato superficiale o stereotipato, avendo esse considerato l’impatto delle misure adottate (par. 210). Da ultimo, la GC ha ricordato che il Governo italiano, nelle proprie difese, ha evidenziato, oltre all’illegalità della condotta dei ricorrenti, anche il fatto che essi avevano superato il limite di età per l’adozione di un minore fissato per legge. Sebbene sia possibile derogare a tale limite, la GC ha evidenziato che la scelta delle autorità giurisdizionali italiane di non prendere in considerazione tale ipotesi non appare censurabile nelle circostanze del caso di specie (par. 214).

In conclusione, la GC considera che, nel caso di specie, l’interesse generale in questione ha “un grosso peso” nel bilanciamento, cui deve essere accordata la prevalenza, mentre l’interesse dei ricorrenti di perseguire il proprio progetto parentale non può che essere posto in secondo piano (par. 215). Con un certo realismo, la GC sancisce a chiare lettere che «accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut etre dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptif, serait revenu à lègaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien» (par. 215). Pertanto, secondo la GC, le autorità italiane, avendo verificato che il minore non avrebbe subito un pregiudizio irreparabile in conseguenza delle misure adottate, hanno operato un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, nei limiti del proprio margine di apprezzamento (par. 215): non vi è stata pertanto alcuna violazione dell’art. 8 CEDU.

5. Conclusioni

Come già anticipato, la sentenza della GC ha completamente ribaltato il giudizio della Sezione, accertando che le autorità italiane non avevano commesso alcuna violazione dell’art. 8 CEDU. La GC ha considerato corretto il bilanciamento operato dalle autorità italiane, le quali hanno accordato una netta prevalenza agli interessi generali in gioco rispetto alla tutela della vita privata dei ricorrenti. Indubbiamente, tale bilanciamento è stato influenzato dalla considerazione del rischio di legittimare una situazione di fatto, creata arbitrariamente e illegalmente dai ricorrenti, creando un precedente che avrebbe finito per minare il rispetto della normativa italiana in questione: la C. EDU, tuttavia, sembra avallare anche questo ragionamento.

Non si può che condividere l’interpretazione ristretta della nozione di vita familiare adottata dalla GC, sebbene la GC non si sia spinta fino al punto di inserire la considerazione dell’origine (se legale o meno) dell’instaurazione della coabitazione (come suggerito dai giudici Spano e Raimondi nell’opinione parzialmente dissenziente allegata alla sentenza della Camera) che forse avrebbe potuto essere utile per delimitare in maniera più certa l’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU dal punto di vista della vita familiare.

È importante notare che la CG ha sottolineato più volte le differenze del caso di specie rispetto al precedente Mennesson, ove erano in giudizio gli stessi minori (rappresentati dai genitori committenti, in virtù del legame biologico con il padre): probabilmente, se anche qui fosse stato in giudizio lo stesso minore e se si fosse esaminata la questione della sua identità, connessa allo stabilimento del suo status di filiazione, le considerazioni della Corte sarebbero state diverse (la C. EDU giunge infatti a riconoscere la violazione dell’art. 8 CEDU, con riferimento al diritto al rispetto della vita privata sulla base del precedente Mennesson anche nei casi Laborie c. Francia e Bouvet e Foulon c. Francia).

In ogni caso, la GC ha comunque tenuto conto del superiore interesse del minore, esaminando la condotta delle autorità italiane anche sotto questo profilo.

Infine, non ci si può esimere dal rilevare l’insistenza della GC sulla delimitazione del proprio oggetto di indagine, ovvero l’esame delle misure adottate dalle autorità italiane: sebbene sia corretto l’approccio della C. EDU, che tradizionalmente è giudice del fatto concreto (ed è auspicabile che tale rimanga), la frequenza con cui la GC ha ripetuto di non andare al di là di tale analisi, lascia pensare che essa abbia voluto in ogni caso evitare di creare un orientamento sulla maternità surrogata o di dettare principi tali da influenzare le prossime decisioni in tema.


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