La disciplina della pesca

All’esito dei negoziati volti a regolare i futuri rapporti tra l’Unione europea e il Regno Unito, anche la pesca è stata inserita fra i settori disciplinati nell’Accordo sugli scambi e la cooperazione, nonostante le posizioni delle Parti sul “dossier pesca” avessero via via complicato una trattativa parsa invero sin dall’inizio decisamente complessa. Mentre infatti per il Regno Unito era prioritario l’obiettivo di assicurarsi il controllo sulla piena gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine nei propri spazi marini, l’Unione europea era determinata a salvaguardare l’accesso alle acque del Regno Unito e alle risorse della pesca da parte della flotta europea, in modo da garantire la sostenibilità socio-economica dei pescatori europei. Superata l’opzione di affidare la trattazione della regolamentazione della pesca a negoziati successivi, ma anzi subordinando la chiusura dell’Accordo alla definizione anche di questo settore, si è al fine giunti a un punto d’incontro che assicura, per un verso, un’ordinata disciplina di un primo periodo di transizione (sino a giugno 2026); per altro verso prevede meccanismi volti a favorire la cooperazione delle Parti nella gestione sostenibile delle risorse in una prospettiva anche di più lungo periodo, successivamente allo spirare del periodo di adeguamento.

L’Accordo contempla infatti non solo la disciplina di un periodo di stabilità della durata di 5 anni e mezzo che, pur con la progressiva rimodulazione delle quote dei contingenti condivisi (oltre che di quelli gestiti con altri Stati e dei contingenti affidati alla gestione delle organizzazioni regionali di pesca), consente la necessaria gradualità nell’instaurazione del nuovo regime conseguente al recesso, ma anche un articolato assetto normativo volto a regolare la gestione della pesca e delle sue risorse nei rapporti futuri, al di là per l’appunto del periodo di adeguamento. Allo scadere di tale periodo, nel corso del quale è pertanto assicurato non solo l’accesso reciproco ma anche un sistema predefinito e rimodulato di assegnazione delle quote dei contingenti condivisi, l’Accordo impegna infatti le parti a consultazioni annuali sia al fine di stabilire le condizioni dell’accesso reciproco alle zone economiche esclusive e alle acque territoriali di ciascuna parte, sia per la gestione e sfruttamento delle rispettive quote di possibilità di pesca per la cui determinazione è richiesto il comune accordo delle Parti.

L’entrata in vigore dell’Accordo che alla materia dedica la specifica disciplina contenuta nella Rubrica Quinta e negli Allegati FISH 1-4, ha così evitato, da un lato, la paralisi immediata nell’accesso alle rispettive acque (territoriali e non) e alle risorse della pesca; dall’altro lato, ha consentito di salvaguardare la sostenibilità economica dei pescatori la cui attività dipende dalle risorse presenti in un ambiente marino non più affidato ad una regolamentazione unitaria. Il recesso dall’Unione, e dunque anche dalla politica comune della pesca che si era andata costruendo a partire dagli anni ‘70, avrebbe in effetti comportato, in mancanza di un accordo fra le Parti, il divieto per i pescatori dell’Unione di accedere alle acque del Regno Unito secondo i meccanismi che fino alla fine del 2020 avevano regolato la pesca nelle acque dell’Unione europea: un ampio spazio marino comprendente, oltre alle acque degli altri Stati membri anche quelle del Regno Unito, la cui gestione, in termini di accesso alle possibilità di pesca, si è nel tempo stabilizzata nel quadro delle regole di ripartizione fissate dall’Unione. Parimenti, analogo divieto avrebbe colpito i pescatori britannici con riguardo all’accesso alle acque e alle risorse della pesca dell’Unione.

Nell’elaborare la nuova disciplina conseguente al recesso le Parti hanno pertanto opportunamente convenuto, considerato il quadro di gestione che si era consolidato nel quadro della politica comune della pesca, di continuare ad assicurare per un congruo periodo – faticosamente negoziato, considerate le posizioni nettamente divergenti inizialmente prospettate delle Parti – l’accesso reciproco non solo alle rispettive zone economiche esclusive, ma anche a spazi di mare territoriale del Regno Unito e degli Stati membri dell’Unione. Sino ad allora, l’accesso al mare territoriale delle Parti era disciplinato nel regolamento di base sulla politica comune della pesca nelle dettagliate disposizioni contenute nell’Allegato I, per i fini della regolamentazione della pesca tradizionalmente praticata in queste zone. Per tutta la durata del periodo di adeguamento, le Parti hanno così previsto – in un’ottica di stabilità e di salvaguardia delle attività di pesca e degli operatori del settore – di assicurare l’accesso reciproco alle rispettive acque (territoriali e non), limitandosi a rimodulare le quote in favore del Regno Unito, ma attraverso un meccanismo di progressiva gradualità dettagliato negli Allegati, per non compromettere le attività dei pescatori dell’Unione.

Alla gestione, in termini di conservazione e sfruttamento sostenibile, delle risorse condivise è riservata larga parte della Rubrica Quinta dell’Accordo. Venuto meno, anche per questo profilo, il comune quadro di riferimento, si è reso infatti necessario definire sia gli obblighi delle Parti nella gestione degli stock condivisi, sia i meccanismi per la determinazione delle possibilità di pesca (TAC) – la cui fissazione è affidata a consultazioni annuali delle Parti – e, conseguentemente, le regole di accesso di ciascuna Parte alle acque dell’altra per l’esercizio delle attività di pesca concordate. Sotto il primo profilo, l’Accordo echeggia quegli stessi obiettivi e principi che informano ormai da gran tempo la politica comune della pesca nell’Unione: approccio precauzionale ed eco-sistemico, sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), riduzione delle catture accidentali, ricorso ai migliori pareri scientifici disponibili, contrasto della pesca illegale. Quanto al secondo, la disciplina posta dall’Accordo prevede che le Parti debbano consultarsi, secondo un calendario annuale predisposto dal Comitato specializzato per la pesca, per la determinazione del totale ammissibile di catture relativo a ciascun stock condiviso. La fissazione dei quantitativi massimi di stock che possono essere catturati deve avvenire secondo l’articolata disciplina dettata dall’Accordo, di comune accordo, alla luce dei pareri scientifici disponibili, contemperando le esigenze di conservazione delle risorse con quelle di carattere socio-economiche che si ricollegano all’esercizio dell’attività alieutica. Tuttavia, se le Parti non riescono a raggiungere un accordo su un TAC, è disposta la fissazione di un TAC provvisorio, corrispondente al livello raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) di natura “cedevole” destinato, in altre parole, ad operare fino a che le Parti non giungano alla determinazione del TAC definitivo. L’accordo prevede inoltre la dettagliata regolamentazione che dovrà regolare, allo scadere del periodo transitorio, l’accesso alle rispettive acque per sfruttare le possibilità di pesca disponibili, allorché le condizioni di reciproco accesso alle acque dovranno essere decise nel corso di consultazioni annuali.

L’Accordo dedica inoltre un’apposita disciplina destinata a trovare applicazione – dopo la fine del periodo transitorio – nell’ipotesi in cui una Parte revochi l’accesso all’altra in conseguenza del mancato accordo sulla fissazione dei totali ammissibili di catture. In tal caso è previsto che questa possa applicare misure compensative, comunque proporzionate alle conseguenze economiche derivanti dalla revoca: fra queste la sospensione delle concessioni tariffarie per i prodotti della pesca o la sospensione dell’accesso, parziale o totale, alle proprie acque. Se poi, in ragione della revoca, si determinasse una situazione di grave pregiudizio per le comunità di pescatori che dipendono da attività di pesca esercitate nelle acque ove è impedito l’accesso, la Parte interessata potrà anche disporre la sospensione di parti dell’Accordo, in virtù della clausola generale di salvaguardia dello stesso.

Nel complesso, il nuovo quadro convenzionale per la gestione delle risorse della pesca nei rapporti fra Unione europea e Regno Unito impegna le Parti in uno sforzo continuo e costante di cooperazione e di ricerca di posizioni comuni e condivise in un settore su cui si riflette anche l’impegno delle Parti per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8.8, Titolo XI della Parte Seconda dell’Accordo) con riguardo anche alla disciplina relativa allo sfruttamento sostenibile non solo delle risorse biologiche marine ma anche di quelle dell’acquacoltura. Ribadita la rilevanza degli obblighi internazionalmente assunti dalle Parti, con particolare riferimento alla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), le Parti si impegnano non solo a conformare le rispettive discipline interne, ma anche a promuovere la pesca sostenibile nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Obiettivo prioritario è l’adozione e il progressivo rafforzamento di efficaci strumenti di contrasto della pesca illegale (INN) anche al fine della predisposizione (o il mantenimento) di idonee misure a livello interno – per l’Unione europea nel quadro della politica comune della pesca è da tempo in vigore una apposita e dettagliata normativa – per contrastare tale pratica e per escludere dai flussi commerciali i prodotti che ne derivano. Un impegno delle Parti che non è limitato ai loro rapporti reciproci, ma si estende all’interno dei fora internazionali (Organizzazioni regionali di gestione della pesca, Organizzazione mondiale del commercio e Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) al fine di «promuovere pratiche sostenibili di pesca e di acquacoltura e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca e di acquacoltura gestite in modo sostenibile».


facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail