La Corte di giustizia e la revocabilità della dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Regno Unito») ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo: la «notifica dell’intenzione di recedere») La succitata notifica ha dato avvio, per la prima volta nella storia dell’Unione europea, alla procedura di cui all’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il quale regola la negoziazione e la conclusione di un “accordo di recesso” tra l’Unione e lo Stato membro che ha notificato la sua intenzione di recedere. Lo stesso art. 50 TUE prevede inoltre che, in mancanza di un tale accordo, i trattati europei cessano di essere applicabili al medesimo Stato due anni dopo la suddetta notifica, salvo che il Consiglio europeo decida all’unanimità di prorogare tale termine. In questo contesto, un giudice scozzese si è rivolto alla Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), chiedendo di chiarire se, in virtù del suddetto art. 50 TUE, uno Stato membro, dopo aver notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione, possa revocare (eventualmente, in maniera unilaterale) tale notifica. Il rinvio pregiudiziale si fonda sul fatto che l’art. 50 TUE non dà una risposta esplicita a tale questione. CONTINUA A LEGGERE Marchegiani_Sentenza Wightman

(Fonte dell’immagine di copertina: Corte di giustizia dell’Unione europea)


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