La Commissione fornisce ulteriori indicazioni relative all’impatto della Brexit sull’applicazione del diritto internazionale privato e processuale europeo nel Regno Unito e negli Stati membri in relazione a situazioni che coinvolgono il Regno Unito

Sono del 27 agosto di quest’anno le più recenti indicazioni fornite dalla Commissione europea circa l’impatto della Brexit sull’applicabilità – nel Regno Unito o negli Stati membri in vicende che riguardano (anche) il Regno Unito – delle norme di diritto internazionale privato e processuale europee.

Il documento, che reca il titolo “Notice to stakeholders. Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of civil justice and private international law” sostituisce, per propria espressa previsione, la Notice del 18 gennaio 2019 (che, a sua volta, aveva sostituito la Notice del 21 novembre 2017) e le Q&A, anch’esse curate dalla Commissione, dell’11 aprile 2019 (Questions and Answers Related to the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union in the Field of Civil Justice and Private International Law. Per loro espressa previsione, le Q&A sarebbero state rilevanti solo nel caso in cui il Regno Unito fosse uscito dall’Unione europea senza concludere con la stessa un accordo di recesso).

Come noto, il Regno Unito è diventato a tutti gli effetti uno Stato terzo rispetto all’Unione europea dal 1° febbraio 2020, data di inizio del c.d. periodo di transizione che, secondo quanto previsto dall’art. 126 dell’Accordo sul recesso (Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica), si protrarrà fino al 31 dicembre 2020.

Durante tale periodo, per espressa previsione dell’Accordo sul recesso (si v. in particolare l’art. 127), salve le eccezioni ivi previste, “il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito”. Se tale disposizione è, almeno prima facie, chiara, dubbi potrebbero porsi, inter alia, da un punto di vista del diritto internazionale privato e processuale, con riguardo a vicende che hanno avuto inizio prima del, o durante il, periodo di transizione e che, al termine dello stesso, non si sono ancora esaurite. La Notice della Commissione pare interessante soprattutto laddove fornisce agli operatori una utile guida pratico-interpretativa per affrontare, appunto, situazioni del tipo da ultimo descritto.

Incominciando dalle disposizioni in materia di giurisdizione, la Notice, in ossequio al principio di perpetuatio iurisdictionis, precisa – riprendendo l’art. 67, par. 1, dell’Accordo sul recesso – che le norme in materia di giurisdizione contenute nei regolamenti e nelle direttive elencate nell’Accordo stesso (trattasi del regolamento (UE) n. 1215/2012; dei regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 6/2002, (CE) n. 2100/94 e (UE) 2016/679; del regolamento (UE) n. 2201/2003; e, infine, del regolamento (CE) n. 4/2009) continueranno ad applicarsi – nel Regno Unito e negli Stati membri in relazione a fattispecie che coinvolgono il Regno Unito – nell’ambito di procedimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione. Inoltre, e ciò rappresenta senz’altro una precisazione degna di nota, le medesime previsioni si applicheranno a situazioni di litispendenza o di connessione tra procedimenti pendenti nel Regno Unito e in uno Stato membro, anche nel caso in cui uno dei due procedimenti sia stato iniziato dopo la fine del periodo di transizione. Resta invece esclusa l’applicabilità delle norme in parola qualora entrambi i procedimenti siano stati iniziati dopo la fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda poi la legge applicabile, la Notice, in linea con l’art. 66 dell’Accordo sul recesso, prevede che i regolamenti (CE) n. 593/2008 e (CE) n. 864/2007 continueranno ad applicarsi nel Regno Unito anche dopo la fine del periodo di transizione, in relazione, rispettivamente, a contratti conclusi, e ad atti illeciti occorsi, prima del termine dello stesso.

In relazione infine al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere, la Notice riprende quanto disposto dall’art. 67, par. 2, dell’Accordo sul recesso, prevedendo che, ad esempio, il regolamento (UE) n. 1215/2012 continuerà ad applicarsi, tanto nel Regno Unito che negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, a decisioni rese nell’ambito di procedimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione e agli atti pubblici redatti e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione. Disposizioni analoghe sono dettate, mutatis mutandis, in relazione ai regolamenti (UE) n. 2201/2003, (CE) n. 4/2009 e (CE) n. 805/2004 (in relazione al regolamento da ultimo richiamato, l’art. 67, par. 2, lett. d), dell’Accordo sul recesso prevede, quale condizione aggiuntiva per l’applicazione dello stesso, che la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione). La regola appena enunciata pare essere del tutto ragionevole, dal momento che opportunamente tutela chi, avendo dato inizio a, o essendo stato convenuto in, un procedimento – nel Regno Unito o in uno Stato membro in una situazione che coinvolga il Regno Unito – (oppure, a seconda dei casi, sia parte di una transazione approvata o conclusa o di un accordo concluso, oppure abbia interesse ad eseguire un atto pubblico formato o registrato) in un’epoca anteriore al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, potrebbe avere fatto affidamento sulla circostanza secondo cui la sentenza che sarebbe stata resa all’esito di tale procedimento avrebbe potuto circolare negli Stati membri o nel Regno Unito secondo i noti regimi di favore previsti dai regolamenti europei in materia di diritto internazionale privato e processuale. È dunque in questa medesima ottica che merita di essere segnalata l’interpretazione che la Notice fornisce delle previsioni di cui all’art. 67, par. 2, dell’Accordo sul recesso, appena ricordate. Infatti, la Commissione chiarisce che il riferimento alle decisioni rese in procedimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione comprende: (i) i casi in cui la decisione è effettivamente stata resa dopo la fine del periodo di transizione; (ii) i casi in cui la decisione è stata resa prima della fine del periodo di transizione ma, a quella data, non è ancora stata eseguita in un altro Stato membro o nel Regno Unito; (iii) e, infine, i casi in cui la decisione in parola ha ricevuto l’exequatur prima della fine del periodo di transizione ma, a quella data, non è stata ancora portata ad esecuzione.

Le indicazioni da ultimo ricordate si discostano in modo netto da quanto era stato indicato dalla stessa Commissione nella Notice del 18 gennaio 2019 e ribadito nella risposta n. 3.1 delle Q&A dell’11 aprile 2019. Infatti, allora, secondo Bruxelles, avrebbero potuto beneficiare del regime di circolazione previsto dai regolamenti europei solamente i provvedimenti resi prima della data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in relazione ai quali, parimenti prima di tale data, era stato richiesto ed ottenuto l’exequatur. Viceversa, tutti gli altri provvedimenti (ossia quelli che non avevano ricevuto l’exequatur nei termini indicati, seppur fossero stati resi prima del recesso del Regno Unito dall’Unione oppure seppur il procedimento volto ad ottenere l’esecuzione del provvedimento stesso fosse stato iniziato prima di tale data) non avrebbero potuto circolare secondo i meccanismi previsti dai regolamenti. Tale soluzione destava tuttavia alcune perplessità, dal momento che la possibilità di accedere al regime semplificato di circolazione dei provvedimenti previsto dai meccanismi europei veniva di fatto sottratta alla disponibilità delle parti, facendo dipendere le sorti di chi era interessato per esempio ad avvalersi in uno Stato membro di un provvedimento reso nel Regno Unito, innanzi tutto dal tempo impiegato dalle autorità del Regno Unito a rendere il provvedimento in parola e, in secondo luogo, dal tempo impiegato in uno o più Stati membri a richiedere ed ottenere l’exequatur. Con la conseguenza – che pareva paradossale – che due provvedimenti resi nel Regno Unito nella medesima data oppure resi nel Regno Unito in due date diverse ma al termine di due procedimenti iniziati nella stessa data avrebbero potuto essere soggetti a due regimi di circolazione differenti, a seconda, rispettivamente, che le autorità ad quem fossero più o meno celeri nell’apporvi l’exequatur o a seconda che le autorità a quo fossero più o meno celeri nel rendere il provvedimento. È dunque da accogliere con favore la nuova posizione espressa nel documento del 27 agosto 2020, che fa dipendere la possibilità di usufruire del regime di circolazione agevolato di cui ai regolamenti europei unicamente dalla data di inizio del procedimento a cui il provvedimento si riferisce.

Un ultimo punto che merita di essere segnalato è quello relativo al funzionamento del regolamento (UE) 2016/1191 sui documenti pubblici. Infatti, mentre l’Accordo sul recesso nulla prevede al riguardo, la Commissione, in linea con quanto già disposto nella Notice del 18 gennaio 2019, chiarisce che il criterio sulla cui base si potrà fare applicazione del regolamento de quo dopo il periodo di transizione non è quello della data in cui il documento pubblico è stato reso, bensì quello della data in cui quel documento è presentato alle autorità di uno Stato membro (nel caso provenga dal Regno Unito) o del Regno Unito (nel caso provenga da uno Stato membro): pertanto, per poter beneficiare del regime privilegiato stabilito dal regolamento, il documento pubblico in questione dovrà essere presentato alle autorità dello Stato in cui si ha interesse a farlo valere prima della fine del periodo di transizione.

Nel complesso, il documento della Commissione pare una prima guida chiara ed esaustiva all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale europee in relazione al Regno Unito a seguito del recesso dello stesso dall’Unione europea.

 


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