Il Tribunale dell’UE annulla una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19: verso un irrigidimento dell’applicazione del Quadro temporaneo? (causa T-665/20)

Con sentenza del 9 giugno 2021 (Sentenza Ryanair/Commissione, causa T-665/20), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione che approvava l’aiuto di Stato della Germania a favore della compagnia aerea tedesca Condor Flugdienst GmbH (Decisione C(2020) 2795 final, relativa all’aiuto di Stato SA.56867).

In conformità con l’obbligo previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Germania aveva correttamente notificato alla Commissione, in data 30 marzo 2020, il progetto di aiuto a Condor Flugdienst GmbH (di seguito “Condor”), consistente in due prestiti di importo complessivo di 550 milioni di euro, garantiti dallo Stato e corredati di interessi sovvenzionati.

Due settimane dopo, la Commissione aveva dichiarato l’aiuto notificato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in virtù del quale sono considerati compatibili gli aiuti destinati a ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

Al fine di valutare l’importo dei danni subiti da Condor a causa della cancellazione o della riprogrammazione dei suoi voli, a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID-19, la Commissione europea aveva calcolato la differenza tra le previsioni degli utili, al lordo delle imposte, per il periodo da marzo a dicembre 2020, effettuate prima e dopo l’annuncio delle restrizioni di viaggio e delle misure di confinamento.

Per comprendere correttamente il caso in esame, occorre inoltre menzionare che la compagnia aerea Condor, trovandosi in serie difficoltà economiche a causa della liquidazione giudiziaria della sua controllante, aveva chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza a settembre 2019, che doveva concludersi con la vendita ad un investitore interessato. Tuttavia, a seguito del ritiro dell’offerta di acquisto da parte di detto investitore, la procedura di insolvenza era stata prolungata fino ad aprile 2020.

Nella sua decisione del 26 aprile 2020, la Commissione aveva quindi ritenuto “legittimo” aggiungere all’importo dei danni subiti, calcolato come sopra, i costi supplementari connessi al protrarsi del periodo di insolvenza di Condor a seguito della mancata vendita della compagnia all’investitore interessato (cfr. punto 79 della decisione della Commissione).

Detta decisione è stata successivamente impugnata dalla compagnia aerea Ryanair, al fine di ottenerne l’annullamento per vizio di motivazione.

Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale dell’UE ha fornito importanti precisazioni in merito alla portata dell’obbligo di motivazione della Commissione, nelle ipotesi in cui questa si trovi a riconoscere l’esistenza di un nesso causale diretto tra i danni che una misura di aiuto mira a compensare e gli eventi eccezionali di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Nella sentenza in oggetto, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, in forza dell’articolo 296 TFUE, la motivazione di un atto deve essere adeguata alla sua natura e deve «fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana» (punto 39 della sentenza T-665/20).

Nel caso di specie, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, la Commissione avrebbe dovuto verificare che le misure di aiuto in oggetto si prestassero a essere utilizzate per ovviare esclusivamente ai danni arrecati da eventi eccezionali – in questo caso la cancellazione o la riprogrammazione dei voli – evitando così qualunque forma di sovra compensazione da parte dello Stato. Nella decisione in esame, la Commissione avrebbe dovuto quindi esporre chiaramente le ragioni che l’hanno indotta a considerare che non solo le perdite di utili da marzo a dicembre 2020, ma anche i costi supplementari sostenuti da Condor, in ragione del protrarsi della procedura di insolvenza, fossero direttamente causati dalla cancellazione o riprogrammazione dei voli, imposte nel contesto della pandemia di COVID-19.

A questo proposito, il Tribunale ha constatato che la Commissione si è limitata ad indicare che fosse “legittimo” aggiungere tali costi supplementari, senza spiegare, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le ragioni per le quali a suo avviso la loro causa determinante risiedesse proprio nella cancellazione e nella riprogrammazione dei voli di Condor. Il Tribunale ha sottolineato che dalla decisione impugnata emerge piuttosto che la procedura di insolvenza, avviata prima dell’inizio della pandemia, sia stata causata dalle difficoltà finanziarie che Condor aveva incontrato a seguito della liquidazione della sua controllante. Anche supponendo che la pandemia avesse reso più difficile una chiusura tempestiva della procedura di insolvenza, resta il fatto che nulla nella decisione impugnata indica quale sia il nesso causale tra la cancellazione dei voli e l’insorgere dei costi supplementari. In tali circostanze, la Commissione avrebbe invece dovuto interrogarsi con particolare attenzione sulla vera causa che aveva portato Condor a sostenere tali costi aggiuntivi e motivare adeguatamente la propria decisione sul punto.

Infine, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non ha neppure spiegato come fossero stati valutati i costi supplementari generati dal protrarsi dell’insolvenza, né la tipologia dei costi stessi.

In virtù di quanto sopra esposto, i giudici aditi hanno quindi concluso che la motivazione della decisione impugnata fosse insufficiente e ne hanno pertanto dichiarato l’annullamento.

Una particolarità della sentenza in esame è rappresentata poi dal fatto che gli effetti dell’annullamento sono stati sospesi dal Tribunale fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione. Secondo il giudice europeo sono infatti presenti i presupposti per applicare l’articolo 264, secondo comma, TFUE, dal momento che porre immediatamente il problema della riscossione delle somme di denaro, previste dalla misura di aiuto in questione, avrebbe «conseguenze dannose per l’economia della Germania in un contesto economico e sociale già funestato dalla pandemia di COVID-19» (punto 71 della sentenza T-665/20).

La sentenza resa dal Tribunale nella causa T-665/20 si inserisce in una serie di ricorsi, intentati in maniera quasi sistematica dalla compagnia aerea Ryanair negli ultimi 12 mesi, diretti all’annullamento di numerose decisioni con cui la Commissione europea ha approvato le misure di aiuto, adottate da alcuni Stati membri, a favore delle loro compagnie aeree di bandiera. Secondo il vettore privato irlandese, tali misure sono state frettolosamente validate dalla Commissione e costituiscono in realtà una distorsione della libera concorrenza e del mercato interno, a scapito dei consumatori.

In particolar modo, ciò che viene criticato da Ryanair è l’approvazione quasi “in massa” da parte della Commissione degli aiuti statali elargiti alle compagnie aeree di bandiera, il cui ammontare complessivo è stato di oltre 30 miliardi di euro.

Ad avviso di chi scrive, si può ravvisare un cambiamento nell’approccio del Tribunale dell’Unione in materia di aiuti di Stato adottati nell’ambito dell’ormai noto Quadro temporaneo, introdotto nel 2020 per far fronte alla crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19.

Dopo aver respinto, nei primi mesi del 2021, diverse istanze proposte da Ryanair contro le decisioni della Commissione in questo ambito e aver ritenuto i relativi regimi nazionali di aiuto conformi al diritto dell’Unione europea, confermando così le decisioni  di compatibilità in merito agli aiuti nei confronti di AirFrance, SAS e Finnair (si vedano rispettivamente: sentenza Ryanair/Commissione, causa T-259/20sentenza Ryanair/Commissione, causa T-238/20sentenza Ryanair/Commissione, causa T-388/20), già il 19 maggio 2021, il Tribunale aveva invece deciso di annullare due decisioni della Commissione concernenti gli aiuti di Stato in favore delle compagnie aeree TAP e KLM, giudicando insufficiente la motivazione fornita dall’istituzione europea (si vedano rispettivamente: sentenza Ryanair/Commissione, causa T-465/20sentenza Ryanair/Commissione, causa T-643/20).

Il giudizio oggetto di questa segnalazione rappresenta quindi la terza sentenza nell’arco di un mese con la quale il Tribunale, dando ragione a Ryanair, ha annullato una decisione della Commissione per vizio di motivazione, con sospensione degli effetti dell’annullamento.

Ciò che emerge dalle ultime decisioni del Tribunale dell’Unione in materia sembra essere una maggiore rigidità nel controllo delle condizioni che devono essere rispettate dalla Commissione nell’applicazione del suddetto Quadro temporaneo.

Se inizialmente il Tribunale aveva approvato le decisioni della Commissione, adottando un approccio più “permissivo” – giustificato dall’eccezionalità del periodo e dalla necessità di risposte celeri – con le sentenze più recenti, esso sembra invece delineare un vero e proprio modus operandi per l’approvazione degli aiuti di Stato elargiti per far fronte alla crisi dovuta al COVID-19, caratterizzato da condizioni procedurali più rigide per la Commissione, e soprattutto più rigidamente controllate da parte degli organi giudicanti.

Nonostante il Tribunale riconosca la criticità della situazione economica dovuta alla pandemia di COVID-19 – sospendendo ad esempio gli effetti delle proprie sentenze, anziché richiedere immediatamente alla società interessata la restituzione della somma ricevuta – il carattere eccezionale non può arrivare a giustificare un’applicazione imprecisa e sommaria del diritto dell’UE da parte della Commissione.

Per sapere se si tratta di casi isolati o di un nuovo orientamento del Tribunale in materia di aiuti di Stato, occorrerà aspettare le decisioni sulle cause ancora pendenti davanti al giudice europeo di prima istanza, concernenti altri ricorsi intentati da Ryanair nei confronti delle decisioni della Commissione in merito agli aiuti nazionali forniti alle compagnie aeree di bandiera (tra cui figurano anche Lufthansa e Alitalia). Sarà inoltre utile attendere l’esito delle impugnazioni di Ryanair nei confronti delle sentenze del Tribunale a lei sfavorevoli, per vedere se la Corte di giustizia dell’Unione europea seguirà il Tribunale in questa linea di maggiore rigidità.


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