Il Tribunale conferma la decisione della Commissione sull’iniziativa dei cittadini in merito al debito pubblico di Stati membri in stato di necessità

Con decisione del 6 settembre 2012, la Commissione aveva negato la registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei (ICE), promossa da un greco (sig. Alexios Anagnostakis), intitolata «Un milione di firme per la solidarietà», avente lo scopo di far riconoscere nel diritto dell’Unione europea il principio dello «stato di necessità, in base al quale, quando l’esistenza finanziaria e politica di uno Stato è minacciata dal rimborso di un debito odioso, il rifiuto di tale debito è necessario e giustificato», con la motivazione che tale proposta esulava dalle sue attribuzioni (conformemente all’art. 4, par. 2 lett. b) e par.3 del regolamento UE n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini).

Il Tribunale, con la sentenza dello scorso 30 settembre (causa T-450/12), ha confermato detta decisione della Commissione, soffermandosi in particolare sull’interpretazione degli artt. 122 (parr. 1 e 2) e 136 TFUE (par. 1 lett. b), aventi ad oggetto, il primo, l’adozione di atti da parte del Consiglio per far fronte a situazioni di difficoltà degli Stati membri e, il secondo, l’elaborazione di orientamenti di politica economica rivolti agli Stati la cui moneta è l’euro, con la finalità di istituire una cooperazione rafforzata “speciale” (diversa da quella disciplinata all’art. 20 TUE in quanto istituita in un ambito, quello della politica economica, che resta di competenza dei singoli Stati, pur costituendo materia di interesse comune).

Gli artt. 122 (par. 1 e 2) e 136 TFUE sono stati richiamati dal cittadino greco nel proprio ricorso per dimostrare la competenza della Commissione a presentare la proposta di atto legislativo suggerito nell’ ICE non ammessa alla registrazione.

Con riferimento alle «misure adeguate alla situazione economica» (previste all’art. 122 TFUE par. 1) che il Consiglio potrebbe decidere di adottare su proposta della Commissione, «in uno spirito di solidarietà tra Stati membri», per negarne l’applicabilità all’ipotesi della cancellazione del debito pubblico, viene richiamata la nota sentenza Pringle (causa C-370/12), laddove afferma che «l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE non rappresenta un fondamento giuridico adeguato per un’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri che già si trovano o rischiano di trovarsi in gravi problemi finanziari» (punti 115 e 116).

I giudici di Lussemburgo evidenziano poi che l’eventuale assistenza finanziaria specifica accordabile ad uno Stato membro ai sensi del par. 2 dell’art. 122 TFUE non potrebbe rilevare per l’introduzione di un meccanismo generale e permanente di estinzione del debito pubblico, quale quello auspicato dal ricorrente (nonché indicato nell’ICE), ed in ogni caso tale assistenza non potrebbe riguardare i debiti dello Stato in difficoltà nei confronti di soggetti diversi dall’Unione europea.

Il Tribunale esclude anche che la “creazione” di un principio dello stato di necessità che autorizzi uno Stato membro a decidere unilateralmente di annullare il debito pubblico possa rientrare tra le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell’art. 136 paragrafo 1 lett. b) TFUE, quali orientamenti di politica economica nell’ambito dell’unione economica e monetaria, tenuto conto del fatto che è difficilmente ipotizzabile, e non è stato in alcun modo dimostrato dal ricorrente, che tale misura possa contribuire al buon funzionamento dell’unione monetaria stessa.

Infine, il Tribunale sottolinea che un principio dello stato di necessità riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, in base al quale sarebbe consentita ad uno Stato membro, in situazioni eccezionali, la cessazione dei pagamenti relativi al rimborso del debito pubblico, o addirittura la cancellazione unilaterale di quest’ultimo, anche ove ritenuto esistente, non sarebbe comunque sufficiente a fondare un’iniziativa legislativa della Commissione, mancando nei Trattati un’attribuzione di competenza a detta istituzione in tal senso.

Resta invece aperta – in quanto il Tribunale non si sofferma minimamente sul punto – la questione del preteso riconoscimento, menzionato dal ricorrente nel proprio ricorso, di un principio dello stato di necessità al punto 54 dell’ordinanza del 19 settembre 2012 (in causa T-52/12), resa nell’ambito di un procedimento sommario instaurato per ottenere la sospensione di una decisione della Commissione di recupero di aiuti illegittimi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole.

A tale riguardo, occorre tener conto del diverso contesto, anche processuale, di quest’ultimo caso rispetto alla vicenda oggi in esame, e quindi del fatto che, mentre nel caso degli aiuti illegittimi, i principi della preservazione della pace sociale e della prevenzione di disordini sono stati invocati per ottenere la sospensione provvisoria dell’esecuzione della decisione di recupero degli aiuti, nel caso in esame il ricorrente invoca lo stato di necessità per richiedere l’adozione di un’iniziativa legislativa da parte della Commissione.

In conclusione, quindi, come conferma l’analisi svolta dai giudici del Tribunale in merito agli articoli citati (artt. 122 e 136 paragrafo 1 lett. b) TFUE), le finalità perseguite dalla disciplina contenuta nel Trattato in materia di politica economica e monetaria (artt. 119 – 144 TFUE), consistenti nell’instaurazione di un mercato interno, nell’impegno per una crescita economica equilibrata, nella stabilità dei prezzi e nella creazione di un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, oltre ovviamente all’instaurazione di un’unione economica e monetaria, mal si conciliano con un principio dello stato di necessità, invocato per fondare una proposta del tenore di quella relativa alla cancellazione unilaterale del debito pubblico, presentata dal Sig. Anagnostakis.


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