Editoria: l’AGCM apre un’istruttoria sull’acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori

Nella sua adunanza del 21 gennaio 2016, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di avviare un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 16 comma 4 della legge nazionale per la tutela della concorrenza (Legge 10 ottobre 1990 n. 287) al fine di verificare se l’operazione di concentrazione, consistente nell’acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori, possa determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della filiera editoriale italiana.

Con l’operazione oggetto di notifica, Mondadori verrà ad acquisire il controllo esclusivo di RCS Libri e delle sue controllate (in particolare, Librerie Rizzoli e Marsilio). A ciò si aggiungerà l’acquisto del controllo esclusivo delle società Venezia Accademia e Consorzio Scuola Digitale, già soggette al controllo congiunto dei due colossi editoriali. Infine, in conseguenza dell’operazione, Mondadori subentrerà a RCS Libri nella quota da quest’ultima detenuta nel capitale sociale della società Edigita (che gestisce una piattaforma per la distribuzione di e-book ai negozi online). L’accordo prevede, inoltre, un patto di non concorrenza in capo al gruppo RCS, che si impegna ad astenersi, per un determinato periodo (oggetto di omissis nel testo reso pubblico), da attività editoriali librarie che possano considerarsi in concorrenza con quelle cedute, con alcune eccezioni (tra cui le pubblicazioni a marchio “Corriere della Sera” e “Gazzetta dello Sport”).

A giudizio dell’Autorità, l’operazione in esame è suscettibile di sollevare criticità concorrenziali innanzitutto a causa del peculiare stato in cui versa il settore editoriale italiano considerato nel suo complesso. Tale settore risulta, secondo l’Autorità, in declino “a partire dal 2010” (situazione su cui peraltro incide anche una “limitatezza intrinseca data dal vincolo linguistico”). Esso, inoltre, si presenta come particolarmente concentrato, essendo suddiviso per il 60% tra i cinque maggiori gruppi editoriali nazionali (Mondadori, RCS, GEMS, Feltrinelli e Giunti), tutti caratterizzati da un’integrazione verticale nell’intera filiera del settore. Il restante 40% è invece polverizzato tra piccoli e medi editori, con pochissime possibilità di crescita.

Peraltro, alla luce della storica stabilità delle quote di mercato, oltre che per il vincolo linguistico e per la forte integrazione verticale delle grandi imprese già attive, la prospettiva dell’ingresso di nuovi potenziali concorrenti sembra pressoché nulla.

In tale contesto, l’Autorità ha sottolineato che Mondadori e RCS Libri rappresentano “i più stretti sostituti reciproci”, affini per posizione e struttura interna, con l’aggiunta che Mondadori possiede anche la maggiore catena di librerie sul mercato (in costante ampliamento).

Alla luce dell’analisi dei possibili effetti orizzontali e verticali dell’operazione nei vari mercati interessati (“una pluralità di mercati che coprono l’intera filiera dell’editoria di libri”), l’Autorità ha concluso (ex art. 6 della già citata Legge n. 287 del 1990) che l’acquisizione in parola sia suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei seguenti mercati: (i) acquisizione di diritti d’autore di libri italiani di narrativa e saggistica; (ii) acquisizione di diritti d’autore di libri stranieri di narrativa e saggistica; (iii) editoria di libri di narrativa e saggistica; (iv) editoria di libri per ragazzi; (v) editoria di fumetti; (vi) editoria di e-book; (vii) distribuzione di e-book. La valutazione è la medesima per ciò che concerne i tre mercati a valle della distribuzione di libri di “varia” alla GDO (cd. Grande Distribuzione Organizzata), della vendita al dettaglio di libri di “varia”, e della vendita al dettaglio online di prodotti editoriali. Per “varia” s’intende l’editoria non scolastica, a sua volta suddivisa in vari sottogruppi a seconda del contenuto offerto (cfr. provvedimento dell’Autorità del 9 luglio 2009 n. 20069, C10137 – Marsilio Editori/Log607).

Il procedimento dovrebbe concludersi entro 45 giorni dalla data di delibera del provvedimento di avvio (prorogabili ai sensi dell’art. 16 comma 8 della Legge n. 287 del 1990), con l’aggiunta di 30 giorni al fine di acquisire il parere dell’Autorità garante sulle Comunicazioni.


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