Diritto di difesa e protezione internazionale: rinvio pregiudiziale alla Corte UE

I richiedenti protezione internazionale hanno diritto di rimanere sul territorio nazionale, per poter esercitare il proprio diritto di difesa, fino alla definizione della loro domanda? La mancanza di effetto sospensivo automatico del rigetto della protezione internazionale, in caso di ricorso in Cassazione, è compatibile con il diritto UE? A quali condizioni il giudice nazionale (tribunale) dovrebbe riconoscere detto effetto? Sono questi i quesiti sottesi al rinvio operato per mezzo dell’ordinanza di rinvio di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (LINK), depositata il 19 giugno dal Tribunale di Milano, con cui è stata sollevata la seguente questione pregiudiziale di interpretazione:

“se il principio di leale collaborazione ed i principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 4, par. 3 e 19, par. 1, TUE, l’articolo 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la direttiva 2013/32/UE (in particolare, artt. 22 e 46) debbano essere interpretati nel senso che: a) il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo di impugnazione, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda  di riconoscimento di protezione internazionale abbia automaticamente effetto sospensivo; b) essi ostano ad una procedura come quella italiana (art. 35 bis, comma 13, D. Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 13/17, convertito nella legge 46/17) in cui all’autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda sia stata respinta dall’autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo e dal Tribunale di primo grado – è consentito di rigettare l’istanza di sospensione della decisione negativa, considerando esclusivamente la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la decisione, emessa dallo stesso giudice chiamato a decidere la sospensiva e non il pericolo di un grave ed irreparabile danno”.

A seguito della riforma intervenuta nel 2017 (D.L. 13/17, convertito nella legge 46/17), sono state apportate alcune significative modifiche alla disciplina relativa all’impugnazione della decisione di reiezione della protezione internazionale emessa dalla Commissione territoriale. In particolare, a seguito dell’abrogazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, con l’intento di assicurare l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, il legislatore ha abolito il grado di appello, escludendo altresì, espressamente, l’effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso “con decreto, anche non definitivo” del tribunale.

Avverso il decreto di rigetto, il richiedente può solo proporre ricorso per Cassazione entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione dello stesso.  Alla luce di tale modifica, è escluso l’effetto sospensivo automatico, ma su istanza di parte il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione.

La questione sottoposta all’esame della Corte di giustizia si inserisce, appunto, nell’ambito di un giudizio promosso da un ricorrente nigeriano volto a ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo del provvedimento della Commissione, da parte del Tribunale di Milano, che aveva pronunciato il decreto decisorio di rigetto, in modo da poter rimanere sul territorio nazionale e poter esercitare il proprio diritto di difesa sino alla decisione della Corte di Cassazione.

Il Tribunale ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia, dopo aver ricordato la giurisprudenza della stessa Corte e quella EDU rilevante, di chiarire se la mancata previsione automatica di un effetto sospensivo del decreto di reiezione possa ritenersi compatibile con alcuni principi fondamentali del diritto UE (in particolare di effettività ed equivalenza della tutela giurisdizionale) e se il requisito dei “fondati motivi” ai fini della concessione della sospensione possa essere interpretata come fondatezza del ricorso in Cassazione, atteso che questa valutazione spetta allo stesso giudice che ha già ritenuto infondata la domanda di protezione internazionale.

Considerata la materia, il Tribunale di Milano ha richiesto alla Corte di pronunciarsi mediante procedura di urgenza in base all’art. 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia e dell’art. 107 del regolamento di procedura.

Rinvio pregiudiziale sospensiva pubblicato


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