Da comunitario a unionale. La difficile ricerca di un aggettivo adatto

L’articolo di Natalia Latronico, A proposito del “disco verde” dato dall’Accademia della Crusca all’aggettivo unionale, che contesta l’opportunità della scelta dell’Accademia della Crusca, di “sdoganare” l’aggettivo “unionale” come sintagma riferito all’Unione europea, è, pur toccando un tema assai marginale, stimolante.  L’art. A del Trattato sull’Unione europea, sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, con la previsione dell’istituzione tra le “Alte Parti Contraenti”, di un’Unione europea, introdusse sulla scena dell’integrazione europea una nuova entità, poi divenuta nuovo soggetto di diritto che, infine, è succeduto alla Comunità europea. Tale fenomeno, oltre a generare un importante dibattito sulla natura giuridica dell’Unione europea e sui suoi rapporti con il pregresso metodo “comunitario” (ad es. A. Tizzano, La personalità internazionale dell’Unione europea, in Dir. Un. eur., 1998, p. 377 ss.)ha avuto ricadute più “leggere”, di tipo semantico o grammaticale, attinenti la difficoltà di reperire un comodo aggettivo con cui declinare il sintagma “Unione europea”. In effetti, tanto si prestava bene il termine “comunitario”, anche nella sua dimensione “negativa” o di esclusione (extra comunitari, non comunitari), altrettanto è difficile individuare un’espressione qualificativa per “dell’Unione europea”, sia nel significato di appartenenza, sia in quello opposto di alterità.

I trattati e, più in generale, il diritto comunitario ed ora il diritto dell’Unione hanno sempre sofferto di crisi linguistiche e semantiche, anche in ragione dell’esacerbato plurilinguismo dell’Unione, che è, innanzitutto, un valore e una ricchezza di un’Unione plurale (cfr. art. 2 TUE), dove anche la lingua è vettore di componenti dell’identità nazionale menzionata dall’art. 4.2 TUE quale oggetto di un  “rispetto” che l’Unione deve agli Stati membri e che,  da qualche tempo e con varie modalità, diviene invece e soprattutto il fondamento per tesi  a vario titolo “neo-sovraniste”, che tentano di ricondurre all’identità  e alla correlata “struttura costituzionale” nazionale valori giuridici diversi, di ineguale valore e importanza, che il nuovo “contenitore”, appunto l’art. 4.2. TUE, rischia di accomunare nel loro potenziale disgregatore di un’Unione costruita in sessant’anni di faticosa e lungimirante storia.

L’avvertimento di N. Latronico, che ci ricorda che il trattato di Lisbona, all’art. 2, ci ha dato anche una norma di linguaggio, e non solo una regola sulla successione dei trattati e delle organizzazioni internazionali europee, è tanto lodevole in termini di positivismo giuridico, quanto – credo – votato all’insuccesso.

Incontenibile sembra essere, infatti, la tendenza a ricavare un aggettivo dal vocabolo Unione, per qualificare ciò che è relativo all’Unione europea e quindi anche il suo diritto e i suoi cittadini. Il modernismo linguistico cui ci hanno abituati buffe notizie di cronaca (si pensi a “petaloso”, che pure scomodò l’autorevole Accademia) è o vuole essere, nel caso che ci interessa, anche segno di ostentato consapevole aggiornamento, perché non si dubiti che sono ben noti allo scrittore o all’oratore gli intervenuti importanti mutamenti istituzionali con i loro correlati impatti definitori e terminologici.

Nessuna sorpresa, del resto, il diritto prodotto dalle istituzioni comunitarie prima e dell’Unione europea poi, ha da sempre fortemente stimolato la fantasia terminologica dei commentatori, un po’ per l’innata necessità scientifica di correttamente classificare il nuovo che si studia, prima di impiegare le categorie e di elaborare teorie; un po’ perché nel diritto dell’Unione, unico esempio di intenso multilinguismo si è detto, forte è la tentazione, direi l’obbligo, di confrontare come nelle altre lingue si qualifica quel certo istituto, quel dato fenomeno giuridico.

Certo, le resistenze non sono mancate. Giuseppe Tesauro, ad esempio, nella premessa alla prima edizione del suo noto manuale (1995), riteneva di dover giustificare il ricorso al titolo “Diritto comunitario”, in luogo di “Diritto dell’Unione europea”, offrendo la ragione della scelta in una delimitazione degli argomenti trattati, frutto di un’attenzione riservata al “cuore del sistema”, ed escludendo ciò che per il cittadino appartiene al “futuribile o all’auspicabile”. Quella giustificazione, di cui l’Autore aveva avvertito l’esigenza per aver pubblicato poco dopo il trattato di Maastricht, si ritrova in sostanza ancora nella Premessa all’edizione del 2000 e alla terza edizione del 2003. Ancora nella quarta edizione, addirittura del 2005, dopo le consultazioni referendarie francese e olandese che decretarono l’insuccesso del “trattato che adotta una costituzione per l’Europa”, Tesauro intitola il suo lavoro “Diritto Comunitario”. E così ancora nella successiva edizione, benché posteriore alla firma del trattato di Lisbona, sia pure non ancora in vigore (2007). Solo nella sesta edizione (2010), infine, “ligio al diktat di Lisbona”, il manuale cambia nome. Ma con (dichiarata) insoddisfazione del suo Autore che nel testo continua, consapevolmente, ad aggettivare ricorrendo al vocabolo comunitario.

A fronte del rigore selettivo e simpaticamente retrò di chi ha visto crescere il diritto dell’Unione dal banco della Corte di giustizia (v. anche le considerazioni sul “metodo comunitario” di A. Tizzano, R. Adam, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, pg. 35, spec. nota 6), altri hanno vagato e divagato alla ricerca di formule qualificanti innovative, tanto brutte quanto aderenti alle evoluzioni del fenomeno dell’integrazione europea. Così, i fautori del diritto “eurounitario”, tra cui molti e autorevolissimi studiosi (tra i quali, innanzitutto, Antonio Ruggeri) , ma anche sentenze dei giudici amministrativi e della Corte di Cassazione.  Né è mancato chi ha scritto di “diritto metastatale” e per un diabolico scherzo editoriale, si è trovato sulla pagina la diversa, e maligna, formula del diritto metastale (anch’essa ricordata da N. Latronico in un precedente lavoro del 2015 su questa Rivista, L’uso del termine “unionale” anziché “dell’Unione” (o “comunitario”), ovvero quando le parole sono importanti).

Infine, ecco il diritto unionale, ormai validato dall’Accademia della Crusca,  a sferrare – definitivamente – il colpo di grazia a chi, in uno sforzo disperatamente romantico, ancora si aggrappava al diritto comunitario, ricordando, un po’ pateticamente, che esiste tuttora la Comunità europea dell’energia atomica, di cui nel 2017  non si ricorda nessuno, ad eccezione – invero –  di Theresa May, che vuol essere sicura di lasciare la casa degli ospiti, senza dimenticare qualche orpello (cfr. lettera del 29 marzo 2017 del primo ministro del Regno Unito al presidente del Consiglio europeo a norma dell’art. 50 TUE, con cui è stata notificata “inoltre”, ai sensi dell’art. 50, par. 2 del TUE, quale applicato dall’art. 106 TCEEA, l’intenzione di recedere dalla Comunità europea dell’energia atomica, pubblicata su questa Rivista, v. qui).

Personalmente, non so scegliere e, francamente, come quasi tutti coloro che cominciano a invecchiare, o che vecchi già lo sono, ricordo i bei tempi andati, quando di diritto comunitario si parlava. Rilevo peraltro che è in qualche modo uno scherzo del destino, che in questo momento storico si privilegi, unionale rispetto a comunitario: il primo evidenzia la necessità di una coesione e di un’unificazione, che il secondo, terminologicamente, richiamava con meno impellenza, potendosi immaginare che all’interno di una comunità davvero vi fosse spazio per differenze e antinomie, che invece l’unione dovrebbe cancellare. Mai come oggi l’integrazione europea rischia di arrestarsi, di recedere, di finire, o comunque di cambiare attraverso più velocità, differenziazioni, cerchi concentrici, geometrie variabili; e non rassicura chiamarla Unione, che davvero era più unita la precedente Comunità, né consola che anche l’attuale TUE ci parli di un’ulteriore “tappa” verso l’ever closer Union (art. 1, secondo co., TUE), giacché qui l’osservatore, neppure troppo attento, ancor prima di altre tappe, sente il bisogno, e forte, di qualche solida toppa.

Tutto questo faticare attorno all’aggettivo, al sintagma, alla qualificazione linguistica di un fenomeno giuridico, viene il dubbio che sia il frutto della difficoltà di comprendere o, almeno, di descrivere il fenomeno che si vorrebbe così rappresentare. L’Unione e il suo diritto sono fenomeni unici, difficili e complessi, forse non riproducibili (e almeno finora non riprodotti) in altre aree della comunità internazionale.

L’antico aggettivo resiste – anacronistico –  nell’art. 117 Cost., che la riforma costituzionale bocciata dal referendum di dicembre 2016, avrebbe voluto ammodernare (anche) sotto questo limitato profilo (L.S. Rossi, Riforma della Costituzione italiana e partecipazione all’Unione europea, spec. nota 17), e in tale girandola di riferimenti nominalistici vien da pensare che ben faccia l’art. 11 Cost., che dell’integrazione europea è il “sicuro fondamento” nel nostro ordinamento costituzionale (Corte cost., 24 giugno 2010, n. 227, M.K.P.), a non qualificarla, definendola, semplicemente, “ordinamento”, sintetizzandone il senso più profondo dietro la formula delle “limitazioni di sovranità” e svelandone le più intime finalità menzionando “la pace e la giustizia”. E allora un dubbio amletico per chiudere questo discorso semiserio: che meglio si intuisse di cosa si sarebbe trattato, quando ancora non se ne conosceva l’esistenza?


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