Da cittadini UE a stranieri: la soluzione italiana per garantire la conservazione del diritto di soggiorno dei cittadini del Regno Unito in caso di recesso senza accordo

L’articolo analizza le disposizioni contenute nel D.-L. 2019 n. 22, convertito in legge con modificazioni con L. 2019 n. 41, che saranno applicabili ai cittadini del Regno Unito, nell’ipotesi in cui alla data del recesso l’accordo di recesso non sia entrato in vigore. Al pari degli altri Stati membri, l’Italia vuole garantire a queste persone la sicurezza della residenza. L’art. 14 ha per obiettivo di regolare la transizione dalla condizione di cittadino dell’Unione, che soggiorna in base al diritto dell’Unione, a quella di cittadino di un paese terzo, che ha bisogno di un permesso di soggiorno perché il suo soggiorno non sia considerato irregolare. Il tenore della disposizione lascia però presagire delle difficoltà applicative. L’art. 17-bis, invece, introduce una significativa deroga alle condizioni del trattamento dei cittadini del Regno Unito, in quanto subordina all’accertamento della reciprocità i diritti degli studenti e dei ricercatori, la cui applicazione si prevede anch’essa problematica.

The article analyses the provisions of Decree-Law 2019 no. 22, turned into Law 2019 no. 41, which will apply to the UK’s citizens, in the event of the withdrawal of the UK from the EU without the Withdrawal Agreement being entered into force. As the other Member States, Italy wants to assure them a smooth transition from the condition of citizens of the Union, enjoying a right to reside stemming from EU law, to the condition of third country nationals, whose residence need an authorization in order to be regular. Considering its wording, the application of this provision may be problematic. Equally problematic, another provision of the same Decree-Law makes the rights of UK students and researches conditional on reciprocity, undermining the legal treatment of these categories of UK nationals.

 

Per continuare a leggere: Articolo A. Lang


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