Calcio spagnolo e aiuti di stato: un’altra sconfitta per la Commissione

1. Dopo la sentenza del Tribunale del 26/2/2019 (T-865/16) che ha annullato la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi al Barcellona, al Real Madrid, all’Atletico Osasuna e all’Atletic Club sotto forma di privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società (Decisione (UE) 2016/2391) e la sentenza del 22/5/2019 (T-791/16) che ha annullato la decisione della Commissione sull’aiuto di Stato concesso al Real Madrid sotto forma di accordo volto a compensare la mancanza di un trasferimento immobiliare inizialmente concordato con la città di Madrid (Decisione (UE) 2016/2393), in piena emergenza da Covid-19 il Tribunale, con le sentenze 12/3/2020 (T-732/16 e T-901/16), “bacchetta” nuovamente la Commissione europea annullando la decisione (UE) 2017/365 del 4 luglio 2016 per manifesti errori di valutazione.

2. La decisione della Commissione del 2016 riguardava una serie di garanzie che il governo regionale di Valencia aveva concesso ad alcune associazioni collegate alle tre società calcistiche professionistiche della comunità autonoma di Valencia (nella specie, il Valencia FC, l’Hercules FC e l’Elche FC) finalizzate a coprire i prestiti bancari che tali associazioni avevano contratto al fine di poter partecipare agli aumenti di capitale decisi dalle società calcistiche. Secondo la Commissione, tali misure costituivano a tutti gli effetti degli aiuti di Stato a favore dei tre club professionistici incompatibili con il mercato comune e ne aveva, pertanto, disposto il recupero. Con le sentenze del 12 marzo 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione con riferimento alle posizioni del Valencia FC (causa T-732/16) e dell’Elche FC (causa T-901/16).

3. Per quanto riguarda la posizione del Valencia FC il Tribunale ha contestato alla Commissione di non aver accertato se esistesse un «parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari» presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, in secondo luogo,  di aver ritenuto di aver adempiuto i propri obblighi investigativi relativi all’esistenza di un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, limitandosi ad esprimere i suoi dubbi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Sul punto, infatti, il Tribunale ricorda che la comunicazione relativa alle garanzie, da un lato, prescrive che sia preliminarmente individuato un eventuale prezzo di mercato, a livello della garanzia o a livello del relativo prestito, rispetto al quale raffrontare i termini dell’operazione controversa, mentre, dall’altro lato, non prevede una presunzione generale secondo la quale, in presenza di un’impresa in difficoltà, non possa esistere un prezzo di mercato. Per tali motivi il Tribunale ritiene che la Commissione, presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia, non solo ha violato la comunicazione relativa alle garanzie, alla quale essa è vincolata, ma è, altresì, venuta meno al suo obbligo di effettuare una valutazione globale che tenesse conto di qualsiasi elemento rilevante nel caso di specie e che le consentisse di determinare se la ricorrente non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un operatore privato. Non meno grave si presenta l’errore contestato alla Commissione nell’aver escluso l’esistenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito «a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato», in quanto dalle risposte fornite dalla Commissione nel corso del procedimento è risultato che tale constatazione non è stata sufficientemente suffragata. Sul punto, il Tribunale non fa sconti alla Commissione ricordando che l’onere della prova della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del criterio dell’operatore privato grava sulla Commissione, la quale è tenuta a chiedere durante il procedimento amministrativo tutte le informazioni pertinenti, senza che la stessa possa invocare la frammentarietà delle informazioni che le sono state trasmesse durante il procedimento amministrativo per giustificare la sua decisione, poiché non ha esercitato tutti i poteri di cui disponeva per ottenere le informazioni necessarie. Di conseguenza, rilevando che la Commissione si è limitata a manifestare i propri dubbi quanto all’esistenza di operazioni analoghe, senza chiedere allo Stato membro interessato o ad altre fonti informazioni relative all’esistenza di prestiti simili al prestito sotteso all’operazione controversa, il Tribunale ha concluso che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel constatare, da un lato, che sul mercato non era possibile rinvenire alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia e, dall’altro, che non esisteva un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito.

Un secondo profilo di indagine del Tribunale ha riguardato le valutazioni effettuate dalla Commissione in relazione all’incremento della garanzia deciso nel 2010, alla luce del fatto che, ad avviso della Commissione, le azioni del Valencia FC date in pegno a favore del governo regionale di Valencia a titolo di controgaranzia, avevano un valore praticamente nullo stante la situazione di difficoltà del Valencia FC. A tale proposito, il Tribunale ritiene che le valutazioni della Commissione siano inesatte in quanto:

– dal bilancio del Valencia FC per l’esercizio 2009/2010 emergeva che il suo capitale sociale era cresciuto, rispetto all’esercizio precedente, da EUR 9,2 milioni a EUR 101,7 milioni, mentre il suo capitale netto era passato da EUR ‑33,3 milioni a EUR 57,3 milioni;

– l’utile al lordo di tasse era passato da EUR ‑59,2 milioni a EUR 17,9 milioni.

– il capitale netto del Valencia FC alla chiusura dell’esercizio 2009/2010 era ingente, dell’ordine di EUR 57,3 milioni.

Ad avviso del Tribunale tali dati sono di per sé sufficienti per concludere che l’affermazione della Commissione secondo la quale le operazioni della ricorrente generavano perdite, è inesatta e che la stessa Commissione, omettendo di considerare i fattori pertinenti costituiti dall’esistenza di un capitale netto ingente e dalla realizzazione di un utile al lordo delle tasse nel corso dell’esercizio precedente alla concessione dell’aiuto, è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

4. Sostanzialmente simili sono le considerazioni espresse dal Tribunale in ordine all’operato della Commissione relativamente alla vicenda dell’Elche FC.

Un primo di motivo di ricorso, accolto dal Tribunale, ha riguardato la circostanza in base alla quale, sebbene l’Elche FC fosse stata considerata correttamente la beneficiaria dell’aiuto, il fatto che la garanzia era stata concessa ad una fondazione collegata con la beneficiaria dell’aiuto rendeva necessaria l’analisi della situazione finanziaria della fondazione medesima al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio. Ad avviso del Tribunale, infatti, il fatto che la Fondazione Elche non fosse identificata quale beneficiario effettivo della misura in questione non incideva sulla circostanza che essa beneficiasse della garanzia controversa. Di conseguenza, poiché non è contestato che la Fondazione Elche deve rispondere delle conseguenze del mancato pagamento dei prestiti sottesi al contratto di garanzia e dell’invocazione, da parte delle banche creditrici, della garanzia, la situazione economica e finanziaria della Fondazione Elche costituisce una caratteristica pertinente ai fini della valutazione del rischio assunto dal garante pubblico e, di conseguenza, del premio di garanzia che un operatore privato reclamerebbe in simili circostanze. In tale contesto, il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto della circostanza pertinente costituita dalla situazione economica e finanziaria della Fondazione Elche al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio, determina un errore manifesto di valutazione.

Un altro aspetto sul quale si appuntano le critiche del Tribunale riguarda il metodo utilizzato dalla Commissione consistente nel dedurre un valore «praticamente nullo» delle azioni dell’Elche FC dalla circostanza che essa era in difficoltà, senza che fosse inoltre predisposto un piano di redditività. A tale riguardo, il Tribunale, dopo aver ricordato che per costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato, sono pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere all’operazione, non mostra alcun dubbio nel ritenere che, poiché la ricapitalizzazione della ricorrente era l’obiettivo e l’effetto perseguito dalla garanzia controversa, si trattava di un parametro prevedibile alla data di concessione della garanzia controversa e che un operatore privato, posto nella situazione del governo regionale di Valencia, avrebbe preso in considerazione per stimare il valore delle azioni costituite in pegno. Di conseguenza, non tenendone conto, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

Da ultimo, con argomentazioni identiche a quanto già illustrato a proposito della vicenda del Valencia FC, il Tribunale contesta alla Commissione sia di aver presunto che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia, sia di non aver sufficientemente comprovato la sua conclusione relativa all’insufficienza di operazioni analoghe per determinare il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.


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