Brevi note a conclusione di una lunga vicenda: una prima lettura di Corte cost., 115/2018.

Con la sentenza n. 115/2018 – che qui brevemente si commenta e già oggetto di analisi (v. Cupelli, Amalfitano-Pollicino, Faraguna) – la Corte costituzionale ha posto l’ultimo ed atteso tassello nella lunga vicenda – inesorabilmente marchiata con il nome dell’imputato capofila dell’originario procedimento, Taricco – che ha avuto origine dal rinvio pregiudiziale del GIP di Cuneo del lontano gennaio 2014.

Gli snodi principali della vicenda sono ben noti (v. qui per una cronistoria): la (prima) sentenza della Corte di giustizia, resa nel settembre 2015, aveva indicato ai giudici nazionali la via della disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p. quale mezzo per rendere effettiva la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, come esige l’art. 325 TFUE, in presenza di un numero considerevole di frodi gravi in materia di IVA, le quali colpiscono anche il budget europeo. Questa pronuncia ha suscitato la reazione della dottrina e dei giudici nazionali che, prontamente, hanno rimesso gli atti alla Consulta (v. Corte d’appello di Milano e Corte di Cassazione), con lo scopo – ben dichiarato – di ottenere l’opposizione dei controlimiti all’ingresso di una simile regola all’interno del nostro ordinamento, in quanto ritenuta confliggente con il principio di legalità in materia penale. Il Giudice delle leggi, anziché accogliere questa proposta, ha formulato a propria volta un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, onde ottenere una (re)interpretazione della sentenza del 2015 che permettesse di superare i dubbi formulati dai giudici a quibus e di meglio considerare le specificità dell’ordinamento costituzionale italiano, fermamente espresse nell’ordinanza n. 24/2017.

La sentenza del dicembre 2017, resa nella causa C-42/17 (M.A.S. e M.B.), – con cui, in estrema sintesi, la Corte di giustizia ha cercato di trovare un (complesso) punto di equilibrio tra quanto già espresso nella precedente pronuncia e le istanze avanzate dalla Consulta – ha sì ribadito le esigenze di effettività della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ma a condizione che la disapplicazione delle norme interne non comporti la violazione di un diritto fondamentale dell’imputato: nel caso di specie, si tratterebbe del principio di legalità dei reati e delle pene, che potrebbe essere vulnerato in ragione del difetto di determinatezza della regola applicabile o dell’applicazione di un trattamento deteriore rispetto a quello previgente.

Il Giudice delle leggi, dopo aver dato conto del contenuto e delle richieste delle ordinanze di rimessione, ha preso le mosse dalla “nuova” sentenza della Corte di giustizia e posto l’accento su alcuni aspetti di rilevante interesse.

La Consulta ritiene che due siano i punti nodali della pronuncia del Kirchberg (pt. 7-8).

In primo luogo, si rileva che l’obbligo di disapplicazione, sancito dalla sentenza del 2015, non può trovare alcun impiego in tutti i processi relativi a fatti commessi prima della pubblicazione della medesima (8 settembre 2015). Chiaro, in questo senso, è il passaggio della Corte di giustizia, che, nel pronunciamento del 2017, ha osservato «[…]il principio di irretroattività della legge penale osta in particolare a che un giudice possa, nel corso di un procedimento penale, sanzionare penalmente una condotta non vietata da una norma nazionale adottata prima della commissione del reato addebitato, ovvero aggravare il regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto» (pt. 57). Infatti, la regola che i giudici comuni sarebbero chiamati ad applicare avrebbe comportato per gli imputati un trattamento in concreto deteriore rispetto a quello di cui avrebbero potuto godere secondo la legislazione pregressa: è di tutta evidenza che, non ricorrendo alla disciplina in punto di termini massimi di prescrizione, l’accusato non potrebbe più beneficiare di una immediata sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

In secondo luogo, la sentenza della Corte di giustizia ha rimesso al giudice nazionale il compito di scrutinare la compatibilità della disapplicazione delle disposizioni interne – che resta l’unico rimedio per conferire effettività alla tutela dei beni giuridici rilevanti per il diritto UE – con l’esigenza di determinatezza dei precetti penali, principio chiave tanto nella Costituzione italiana, quanto nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Questo vaglio – secondo i giudici della Consulta – deve essere svolto necessariamente dalla Corte costituzionale e non può, in alcun modo, essere rimesso ai giudici di merito. La decisione su ogni ipotesi di contrasto tra il diritto dell’Unione e i principi supremi dell’ordine costituzionale (quale, nella specie, il principio di determinatezza dei precetti penali) non può che spettare, in via “centralizzata”, al Giudice delle leggi e, per questa ragione, non è possibile accogliere la richiesta – avanzata da talune parti costituitesi in giudizio – di una mera restituzione degli atti ai due giudici che sollevarono la questione di legittimità in via incidentale.

La Corte costituzionale, al successivo pt. 9, passa a svolgere l’accurata valutazione che, come detto, si è riservata ed osserva che i quesiti sollevati dai rimettenti, alla luce del contenuto della sentenza M.A.S. e M.B., risultano non fondati.

Non possono, infatti, essere dichiarate questioni irrilevanti: infatti, se i giudici comuni si fossero limitati – come in altri casi accaduto (v., inter alia, Cass. Pen., sentenze 7914/2016, 45751/2017) – a dichiarare l’intervenuta prescrizione ritenendo non sussistente uno dei due requisiti per rendere operativa la disapplicazione indicata dalla sentenza del 2015, avrebbero di fatto confermato, almeno in via potenziale, la compatibilità di tale regola con l’ordinamento italiano, semplicemente limitandosi ad escludere il presupposto della gravità (o del numero considerevole di casi).

Ciò che, invece, impedisce ad ogni giudicante italiano di accedere ad una simile opzione è il radicale ed insuperabile contrasto tra quella regola e il principio di determinatezza, espresso dall’art. 25, co. 2, Cost.

Su questo specifico punto, la Corte costituzionale – confermando l’impostazione della propria ordinanza di rinvio del gennaio 2017 – ha ribadito che tutte le norme che incidono sull’esercizio di ius puniendi debbono considerarsi riconducibili al principio di legalità penale sostanziale. La prescrizione, in quanto causa che esclude la punibilità, non può che intendersi istituto di diritto sostanziale, alla cui disciplina provvede il solo legislatore, e cui si estende il bisogno di determinatezza proprio delle norme penali (pt. 10).

Osserva poi la Consulta che l’art. 325 TFUE, con riferimento ad entrambi i paragrafi invocati a fondamento dell’obbligo di disapplicazione, contiene disposizioni la cui formulazione non può essere tale da permettere, a chi lo legga, di ricavarne la regola prospettata dalla Corte di giustizia. Prima dell’8 settembre 2015 era pressoché impensabile che, a partire dal testo della disposizione pattizia invocata, potessero trarsi immediate conseguenze sul regime di prescrizione nei reati in materia di IVA. La stessa pronuncia resa nello scorso dicembre dai giudici del Kirchberg ha correttamente posto l’accento sulla necessità che le norme penali siano conoscibili ai consociati, in guisa tale che costoro possano liberamente orientare le proprie scelte in funzione di ciò che è lecito – o sanzionato – nell’ordinamento (pt. 56). Finalità che la Corte costituzionale condivide e ribadisce, ricordando che l’attività del giudice deve limitarsi ad un «ausilio interpretativo» (pt. 11), strumento utile a chiarire quale, tra le plurime scelte esegetiche possibili, sia il significato corretto di una disposizione non del tutto chiara. Pertanto, se dall’art. 325 TFUE non si può ricavare, se non all’esito di un complesso itinerario argomentativo, un obbligo di disapplicare le disposizioni in punto di termini massimi di prescrizione, non si vede come sia possibile accettare ed applicare una regola vaga e indeterminata quale era quella introdotta dal Giudice lussemburghese.

Anche a voler ammettere un significativo intervento interpretativo della giurisprudenza, il deficit di precisione della regola ricavata dall’art. 325, par. 1, TFUE è palese e se ne ha concreta evidenza tramite una mera ricognizione sulle sentenze di merito e legittimità che hanno profuso grande sforzo nel tentativo di definire le nozioni di “frode grave” e di “numero considerevole” di casi. Lo stesso avvocato generale Bot, nelle proprie conclusioni, aveva riconosciuto come insuperabili le lacune interpretative di tali locuzioni e suggerito, di conseguenza, di introdurre un criterio numerico, mutuato dalla direttiva PIF (la n. 2017/1371): di talché, gravi si dovrebbero considerare soltanto le frodi inter-statali che generano un danno (o un indebito vantaggio per l’autore del fatto) non inferiore a dieci milioni di euro (v. pt. 117 delle conclusioni menzionate).

Neppure la seconda ipotesi di disapplicazione prospettata dalla Corte di giustizia – fondata sul principio di assimilazione, sancito dall’art. 325, par. 2, TFUE – risulta compatibile con la determinatezza che si esige da una norma penale. A detta della Consulta, sulla base dell’obbligo, per gli Stati membri, di combattere le frodi lesive degli interessi UE in modo analogo a quanto accade per il medesimo bene giuridico interno, il consociato non potrebbe prevedere un effetto quale quello prospettato (pt. 13). Peraltro, secondo la Corte costituzionale, si lascerebbe – anche in questo caso – eccessivo margine discrezionale al singolo giudice, poiché non è ben chiaro quali siano esattamente i reati che presidiano in modo più severo (e senza termini prescrizionali massimi) gli interessi finanziari interni rispetto a quelli dell’Unione, da utilizzare quale tertium comparationis per ricavare poi l’obbligo di disapplicazione per altre fattispecie. In questo caso, ancora, si riscontra un alone di genericità che non è compatibile con il requisito di precisione richiesto dall’ordinamento italiano.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Consulta afferma la non fondatezza di tutte le questioni sollevate dai rimettenti, tenendo ferma l’impostazione della propria precedente ordinanza e continuando sul percorso ivi tracciato. Già, infatti, nell’ordinanza del gennaio 2017 la Corte costituzionale, facendo perno su alcuni passaggi della sentenza del settembre 2015 (segnatamente, i pt. 53 e 55), aveva espresso la convinzione che «la regola tratta dall’art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione. […] Se questa interpretazione dell’art. 325 del TFUE e della sentenza resa in causa Taricco fosse corretta, cesserebbe ogni ragione di contrasto e la questione di legittimità costituzionale non sarebbe accolta» (pt. 7, ordinanza 24/2017). Dal momento che la Corte di giustizia ha, di fatto, confermato che non è possibile procedere a disapplicazione ove il giudice consideri vulnerato un diritto fondamentale dell’individuo, la Corte costituzionale ritiene che già il solo principio di determinatezza (che sarebbe, nel caso in esame, colpito irrimediabilmente) sia sufficiente per impedire l’ingresso nell’ordinamento alla regola che imponeva la controversa disapplicazione. Per tale motivo, le questioni risultano non più fondate, poiché ogni ragione di tensione tra i principi costituzionali e il comando contenuto nella prima pronuncia della Corte di giustizia risulta definitivamente superata.

In questo modo, la Corte costituzionale ha posto fine ad una questione che ha ricevuto grande attenzione da parte di numerosi interpreti (e giudici): con la speranza che il legislatore, già richiamato dalla Consulta nella propria ordinanza di rinvio pregiudiziale (pt. 7, ordinanza 24/2017), provveda a dotare l’ordinamento italiano di una disciplina della prescrizione più attenta alle esigenze di effettività che l’Unione europea, attraverso la propria Corte (sentenza M.A.S. e M.B., pt. 34 e 36), ha espressamente manifestato.

 


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